Ordinanza n. 15499/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento di diniego del rilascio del visto per lavoro subordinato emesso in data 25 maggio 2026 dall'Ambasciata italiana ad Accra – Ghana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del visto per lavoro subordinato, adottato dall'Ambasciata italiana ad Accra il 25 maggio 2026
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto per lavoro subordinato. In sede di camera di consiglio il TAR ha rilevato d'ufficio che la procura alle liti, rilasciata all'estero, non appare corredata delle formalità necessarie per essere utilizzata in Italia: in particolare, il Ghana non aderisce alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 e sarebbe quindi necessaria la legalizzazione consolare. Il giudice ha prospettato la possibile inammissibilità del ricorso per mancanza di una valida procura e ha invitato le parti a interloquire su tale questione.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso l'ammissibilità del ricorso né esaminato la legittimità del diniego del visto. Ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitate alla validità e utilizzabilità in Italia della procura rilasciata all'estero, rinviando la prosecuzione alla camera di consiglio del 4 dicembre 2026. La possibile inammissibilità è stata prospettata alla luce dei principi enunciati dall'Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, secondo cui l'art. 182, secondo comma, c.p.c. non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo e il ricorso proposto senza conferimento dello jus postulandi nelle forme di legge è inammissibile.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. 445/2000
inoltre, per essere fatta valere nello Stato italiano deve essere munita: (a) della legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero (ex art. 33 del DPR 445/2000 e art. 52, comma 1, lett. f) del d.lgs. 71/2011;
La procura rilasciata all'estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane per poter essere fatta valere in Italia, salvo l'alternativa dell'apostille nei casi previsti dalla Convenzione dell'Aja.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
inoltre, per essere fatta valere nello Stato italiano deve essere munita: (a) della legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero (ex art. 33 del DPR 445/2000 e art. 52, comma 1, lett. f) del d.lgs. 71/2011;
La procura formata all'estero necessita della legalizzazione consolare per essere utilizzabile in Italia, fatta salva l'apostille per gli atti provenienti da Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ratificata con legge 1253/1966
che il Ghana non risulta aderente a tale Convenzione e che, pertanto, per gli atti provenienti da tale Stato continua a trovare applicazione il regime della legalizzazione consolare
L'apostille sostituisce la legalizzazione consolare soltanto per gli atti provenienti da Stati aderenti alla Convenzione; per gli atti provenienti dal Ghana resta applicabile la legalizzazione consolare.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ritenuto pertanto di dover sollecitare, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il contraddittorio delle parti sulla possibile inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza di una procura alle liti idonea ad essere fatta valere nel territorio dello Stato, con invito a presentare memorie, esclusivamente su tale profilo,
Quando il giudice prospetta una questione rilevabile d'ufficio idonea a determinare l'inammissibilità del ricorso, deve sollecitare il contraddittorio delle parti prima di decidere.
art. 182, comma 2, c.p.c.
la previsione di cui all’art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo
Secondo il principio dell'Adunanza Plenaria richiamato dal TAR, il meccanismo previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c. non è applicabile come principio generale nel processo amministrativo.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata all'estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero; il difensore italiano non può autenticarla all'estero, neppure mediante collegamento video a distanza.
- Per essere utilizzabile in Italia, una procura formata all'estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane; l'apostille sostituisce tale formalità soltanto per gli atti provenienti da Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
- La possibile inammissibilità del ricorso per inidoneità della procura alle liti costituisce questione da sottoporre al contraddittorio delle parti prima della decisione.
- Nel processo amministrativo, l'art. 182, comma 2, c.p.c. non esprime un principio generale di sanatoria; un giudizio instaurato da un difensore cui lo jus postulandi non sia stato conferito nelle forme di legge è inammissibile.
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