Cassazione Civile, Ordinanza n. 00555/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento IMU emessi per le annualità 2016-2019 nei confronti della società, in relazione a piattaforme marine di coltivazione di giacimenti di idrocarburi denominate "Davide" e "Davide 7", ubicate nel mare Adriatico e connesse tra loro e con una centrale a terra mediante condutture sottomarine. Per gli anni 2002-2015 le parti avevano già raggiunto un accordo conciliativo stragiudiziale sulla base imponibile, escludendo alcune voci contabili (tra cui pozzi, sea-lines e diritti di coltivazione). Per il nuovo periodo d'imposta, il comune ha però tassato anche voci ulteriori rispetto a quelle considerate nell'accordo, includendo in particolare pozzi e sea-lines. La società ha impugnato gli avvisi sostenendo, tra l'altro, che solo i beni immobili accatastabili potevano concorrere alla base imponibile, che le sea-lines e altri elementi non immobiliari o non accatastabili dovessero essere esclusi, e che dal 2016 la disciplina della legge n. 208/2015 escludesse dalla tassazione impianti e macchinari funzionali al processo produttivo. Con il ricorso per cassazione la società ha poi rinunciato a 15 motivi e ai motivi 17 e 18, insistendo solo sul motivo 16, denunciando omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla doglianza relativa alla necessità di scorporare dalla base imponibile beni e diritti immateriali e altre voci non riferibili al presupposto imponibile. Il comune, con ricorso incidentale, ha contestato la conferma dell’esclusione delle sanzioni, sostenendo che non vi fosse alcuna obiettiva incertezza normativa, atteso l’orientamento della Cassazione già consolidato sulla tassabilità delle piattaforme marine nel mare territoriale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della società: ha ritenuto infondata la censura residua di omessa pronuncia, osservando che il giudice di merito si era comunque pronunciato sulla correttezza del criterio contabile adottato dal comune e che, in ogni caso, la pretesa di escludere singole voci dalla base imponibile era infondata. La Corte ha affermato che la disciplina dell’art. 1, commi 21-23, l. n. 208/2015 presuppone l’esistenza di un immobile già censito in catasto e la presentazione di un atto di aggiornamento catastale, sicché non è applicabile a cespiti non iscritti in catasto; inoltre, per le piattaforme marine non accatastate la base imponibile resta determinata con il criterio contabile ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992, comprendendo il costo storico e le componenti contabili rilevanti, senza che vi sia ragione di scomputare le componenti industriali o impiantistiche. La Corte ha invece accolto il ricorso incidentale del comune sulla questione sanzioni, ritenendo insussistente l’obiettiva incertezza normativa, poiché la giurisprudenza di legittimità era già uniforme nel ritenere dovuta l’imposta e dunque non sussisteva la causa di non punibilità di cui all’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 e all’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 212/2000. La sentenza d’appello è stata cassata in relazione al ricorso incidentale e, decidendo nel merito, il ricorso originario della società è stato respinto integralmente, anche in punto sanzioni. Le spese di merito sono state compensate; la società è stata condannata alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia è escluso quando il giudice abbia comunque deciso sulla questione sostanziale, anche senza una specifica argomentazione, essendo sufficiente una statuizione implicita incompatibile con la pretesa non esaminata espressamente.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 1, commi 21-23, legge 28 dicembre 2015, n. 208
La disciplina sulla rideterminazione della rendita catastale e sull’esclusione di macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo presuppone un immobile già censito in catasto e la presentazione di un atto di aggiornamento catastale; non si applica ai cespiti non iscritti in catasto.
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992
Per gli immobili non accatastati o privi di rendita catastale la base imponibile è determinata con il criterio dei valori contabili o di libro risultanti dalle scritture contabili.
art. 3 d.lgs. n. 504/1992
Richiamato dalla decisione di merito per ricondurre le strutture stabilmente infisse nel fondo del mare territoriale alla nozione di fabbricati soggetti a imposizione.
art. 29 cod. nav.
È richiamato per il principio secondo cui i beni infissi nel fondo del mare territoriale sono equiparabili a pertinenze del demanio marittimo.
art. 10, commi 2 e 3, legge n. 212/2000
È invocato per sostenere l’esenzione dalle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa; la Corte precisa che tale incertezza deve essere oggettiva e non soggettiva.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
Le sanzioni non sono dovute quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria; nel caso concreto tale presupposto è escluso.
art. 8 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato come base per la non applicazione delle sanzioni in caso di obiettiva incertezza normativa.
art. 38, comma 1, d.l. n. 124/2019 conv. in l. n. 157/2019
È menzionato come ulteriore conferma della non escludibilità dalla base imponibile di componenti impiantistiche, secondo l’interpretazione ministeriale richiamata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento della statuizione sull’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 390 c.p.c.
Richiamato per escludere che la rinuncia ai singoli motivi richieda le forme della rinuncia al ricorso.
art. 65 r.d. n. 12/1941
Richiamato per ribadire il ruolo della Cassazione nell’assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.
Massime di principio
- La rinuncia del difensore a singoli motivi di ricorso per cassazione è efficace anche senza sottoscrizione della parte o specifico mandato, quando non comporti disposizione del diritto controverso ma costituisca scelta tecnica sull’esercizio dell’impugnazione.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque deciso, anche implicitamente, sulla questione sostanziale devoluta, risultando incompatibile con la decisione la pretesa non esaminata espressamente.
- In materia di IMU su cespiti non accatastati, la base imponibile si determina secondo il criterio contabile dei valori di libro risultanti dalle scritture contabili; non è consentito applicare automaticamente la disciplina sulla rideterminazione della rendita catastale riservata agli immobili già censiti.
- La disciplina di esclusione dalla rendita catastale degli impianti funzionali al processo produttivo si applica solo nell’ambito degli immobili già iscritti in catasto e presuppone un procedimento di aggiornamento catastale; non può essere invocata per escludere componenti di un cespite non accatastato dalla stima contabile IMU.
- Ai fini dell’esenzione dalle sanzioni tributarie, l’obiettiva incertezza normativa deve essere oggettiva, inevitabile e riferita alla norma nel suo contenuto, oggetto e destinatari; non bastano dubbi soggettivi del contribuente o precedenti accordi con l’ente impositore quando la giurisprudenza di legittimità sia già consolidata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00472/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_civile · 9 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00473/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_civile · 9 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00475/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_civile · 9 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00476/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_civile · 9 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00477/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_civile · 9 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00478/2026 del 09/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →