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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05158/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha dichiarati colpevoli per il rifiuto di esibire documenti di identità (riqualificazione dall'art. 651 c.p. agli artt. 221 R.D. 18/06/1931 n. 773 e 294 Regolamento di esecuzione). Chillino deduce principalmente la prescrizione del reato. Lucianò deduce: (i) prescrizione maturata il 28/08/2024; (ii) omissione nella concessione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), lamentando motivazione apparente e non considerazione degli elementi difensivi (incensuratezza, ruolo marginale, successiva identificazione); (iii) carenza di adeguata motivazione sulla determinazione della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sulla prescrizione ha ritenuto che il reato consumato il 17/07/2019 non fosse estinto: si è applicata la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 c.p. (testo introdotto dalla legge 23/06/2017 n.103) secondo i principi della Sez. U. n. 20989/2024; il termine massimo (calcolato con la sospensione) non era decorso alla data della sentenza d'appello (17/06/2025) e rimaneva sospeso anche dopo la lettura del dispositivo, per cui non è maturata la prescrizione. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito: pur non avendo esaminato espressamente tutti gli elementi posti a fondamento dalla difesa, la motivazione complessiva mostra che è prevalso l'elemento soggettivo della condotta (atteggiamento di sfida e disprezzo) e tale intensità del dolo ostava all'applicazione della causa di esclusione. Non sussiste contraddittorietà rispetto all'assoluzione per oltraggio (art. 341-bis c.p.), perché l'assoluzione è stata motivata sulla mancanza dell'elemento oggettivo tipico del reato, non sulla negazione della condotta complessiva. Sulla dosimetria la Corte ha ritenuto congrua la scelta dei giudici di merito (pena vicina al minimo edittale, 20 giorni di arresto) e ha ritenuto implicito il rigetto delle attenuanti generiche alla luce del rigetto dell'istanza di applicazione dell'art. 131-bis.

Norme richiamate

  • art. 221 R.D. 18 giugno 1931 n. 773

    La norma del TULPS è stata ritenuta applicabile alla condotta di rifiuto di esibire documenti; la Corte territoriale ha riqualificato l'originaria imputazione in base a questa disposizione.

  • art. 294 Regolamento per l'esecuzione del TU

    Norma regolamentare richiamata unitamente all'art. 221 R.D. per la disciplina sanzionatoria applicabile alla condotta contestata.

  • art. 651 cod. pen.

    Costituiva l'originaria imputazione, poi riformulata in sede d'appello nella fattispecie di cui al TULPS; la Corte d'appello ha ritenuto più adeguata la riqualificazione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato il diniego operato in sede di merito perché il giudice ha ritenuto prevalente l'intensità del dolo (atteggiamento di sfida e disprezzo) sui profili favorevoli addotti dalla difesa.

  • art. 159 cod. pen.

    introdotto dall'art. 1 legge 23/06/2017 n.103

    Disciplina della sospensione del corso della prescrizione per la durata non superiore a un anno e sei mesi; applicata dalla Corte per spiegare la mancata maturazione della prescrizione alla data della sentenza di appello e alla pronuncia della Cassazione, seguendo i principi della giurisprudenza di legittimità.

  • art. 393-bis cod. pen.

    Richiamata in sede di discussione dalla difesa come causa di giustificazione invocata in primo grado, ma respinta in appello; non è centrale nella decisione di legittimità qui descritta.

  • art. 341-bis cod. pen.

    Riferita all'imputazione di oltraggio a pubblico ufficiale: l'assoluzione per tale reato non è stata ritenuta incompatibile con la valutazione del comportamento come dimostrativo di protervia e dolo ai fini dell'art. 131-bis.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena e parametri per valutare la tenuità del fatto; la Corte ha richiamato la necessità di una valutazione complessiva e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del pericolo/danno.

  • Sez. U, sentenza n. 20989 del 12/12/2024, Rv. 288175-01

    Principio secondo cui, nella disciplina introdotta dalla legge 23/06/2017 n.103, la sospensione della prescrizione opera solo se il "dies a quo" della sospensione sopravviene quando il termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso; la Corte ha applicato questo principio al caso concreto per escludere la prescrizione.

  • Sez. U, sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590-01

    Affermato che la valutazione della tenuità richiede esame complessivo e congiunto di tutti gli elementi della fattispecie; principio richiamato per valutare l'istanza ex art. 131-bis.

  • Sez. 4, sentenza n. 5396 del 15/11/2022 (dep. 2023), Rv. 284096-01

    Principio secondo cui non è censurabile l'omessa motivazione espressa su una specifica deduzione se il rigetto risulta dalla struttura argomentativa complessiva della sentenza; utilizzato per giustificare la non necessità di un esame puntuale di tutti i singoli elementi difensivi.

  • Sez. 3, sentenza n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288-01

    Criterio di calcolo della media edittale e principio per il giudizio sulla motivazione quando la pena è al di sotto della media; richiamato per giudicare congrua la pena di 20 giorni di arresto.

  • Sez. 1, sentenza n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057-01

    Affermato che il rigetto della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche può ritenersi motivato implicitamente quando il rigetto dell'attenuazione è adeguatamente motivato su analogo ordine di motivi; applicato per l'implicito diniego delle attenuanti nel caso concreto.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione ai limiti di riproduzione dei motivi di ricorso nella memoria del ricorrente; utilizzata nella prefazione dei motivi di Lucianò.

Massime di principio

  • La contestazione della prescrizione in Cassazione richiede una chiara e completa rappresentazione della sequela procedimentale e del calcolo temporale; tuttavia, il giudice di legittimità applicherà i principi di sospensione previsti dall'art. 159 c.p. e dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U 20989/2024) per verificare l'effettiva maturazione del termine.
  • La sospensione prevista dall'art. 159 c.p. (legge 23/06/2017 n.103) può impedire la decorrenza della prescrizione anche se il termine sarebbe parso prossimo alla scadenza; è essenziale individuare correttamente il "dies a quo" e gli atti che determinano la sospensione.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) richiede una valutazione complessiva e comparativa di tutte le circostanze (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del pericolo/danno). La mancata menzione esplicita di tutti gli elementi difensivi non è automaticamente vizio se la motivazione complessiva mostra il convincimento del giudice.
  • L'assoluzione per un reato affine (es. oltraggio) non impedisce che, in relazione a un diverso titolo di reato, il giudice ravvisi elementi soggettivi della condotta (protervia, sfida) rilevanti ai fini della tenuità o della colpevolezza.
  • La determinazione della pena sotto la media edittale richiede motivazione meno dettagliata; il giudice deve comunque mostrare la logica che porta alla scelta, ma non è tenuto a un calcolo 'matematico' estensivo quando la scelta è ancorata ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • La richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere implicitamente respinta se la motivazione che rifiuta una causa di esclusione (es. art. 131-bis) mostra di avere valutato e ritenuto subvalenti i medesimi elementi posti a fondamento dell'attenuante.
  • In sede di legittimità non è ammessa una semplice rinnovazione della valutazione in fatto: i motivi devono contestare vizi di motivazione, contraddittorietà o illogicità, non meramente chiedere una diversa valutazione degli elementi di fatto.

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