Cassazione Civile, Ordinanza n. 17932/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2016 relativo a immobili compresi nel patrimonio di un fondo comune di investimento chiuso. La società di gestione del risparmio destinataria dell'atto ha impugnato l'avviso sostenendo di non essere soggetto passivo dell'IMU perché priva della proprietà sostanziale degli immobili, limitandosi ad amministrare il patrimonio del fondo ai sensi del TUF. Ha inoltre dedotto che il fondo costituirebbe il vero centro di imputazione dei rapporti giuridici e della capacità contributiva, che il patrimonio del fondo sarebbe autonomo rispetto a quello della SGR, che l'eventuale incapienza del fondo o la successiva sostituzione della SGR renderebbero illegittima la pretesa fiscale nei suoi confronti, e che sarebbe violato l'art. 53 Cost. perché il tributo graverebbe su un soggetto diverso da quello espressivo della capacità contributiva. Il Comune ha resistito sostenendo la debenza dell'IMU in capo alla società di gestione in quanto intestataria formale degli immobili nel periodo d'imposta. I motivi di ricorso si concentrano dunque sulla violazione dell'art. 9 del d.lgs. 23/2011, dell'art. 36 TUF e dell'art. 53 Cost., con contestazione della soggettività passiva IMU della SGR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento secondo cui i fondi comuni di investimento non hanno autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione; di conseguenza, la SGR che li gestisce resta il soggetto titolare formale dei beni e, per l'IMU, soggetto passivo dell'imposta durante il periodo in cui tali beni risultano a lei intestati. La Corte ha ritenuto irrilevanti sia l'incapienza del patrimonio del fondo sia la successiva sostituzione della SGR, trattandosi di vicende successive rispetto al sorgere dell'obbligazione tributaria. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese e anche a somme ulteriori ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 23/2011
Individua il presupposto soggettivo dell'IMU nella titolarità del diritto reale sull'immobile; nel caso dei beni del fondo, la soggettività passiva resta in capo alla SGR intestataria formale.
art. 36 d.lgs. 58/1998 (TUF)
Il fondo comune è un patrimonio autonomo e separato, ma privo di autonoma soggettività giuridica; la SGR agisce nell'interesse dei partecipanti e risponde con il patrimonio del fondo delle obbligazioni assunte per suo conto.
art. 53 Cost.
La pretesa IMU in capo alla SGR non viola la capacità contributiva, perché la società è formalmente intestataria degli immobili nel periodo d'imposta e può trarre utilità economica dalla gestione del patrimonio segregato.
art. 380-bis c.p.c.
Il Collegio può decidere in camera di consiglio senza pubblica udienza quando la questione è già risolta da orientamento consolidato e non presenta rilevanza nomofilattica.
art. 380-bis-1 c.p.c.
Disciplina il deposito delle memorie nel procedimento camerale.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La Corte ha applicato la condanna al pagamento di una somma ulteriore a titolo di responsabilità aggravata.
art. 96, comma 4, c.p.c.
La Corte ha disposto il versamento di una somma ulteriore in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- I fondi comuni di investimento, pur costituendo patrimoni separati e segregati, non sono soggetti di diritto autonomi: le situazioni giuridiche riferibili al fondo restano imputate alla società di gestione che ne è titolare formale.
- Ai fini dell'IMU, il soggetto passivo è chi risulta titolare del diritto reale o formalmente intestatario dell'immobile nel periodo d'imposta; la mera funzione gestoria della SGR non esclude la soggettività passiva tributaria.
- L'autonomia patrimoniale del fondo serve a separare il patrimonio del fondo da quello della SGR e dei partecipanti, ma non trasforma il fondo in un centro autonomo di imputazione idoneo a sostituire la SGR quale debitore dell'imposta.
- L'incapienza del patrimonio del fondo o il successivo avvicendamento del gestore non incidono sull'obbligazione tributaria già sorta in capo alla SGR nel periodo in cui essa era intestataria degli immobili.
- Il consolidato orientamento giurisprudenziale può giustificare la decisione in camera di consiglio senza pubblica udienza quando non emergano questioni nuove o di particolare rilevanza nomofilattica.
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