Regolamento (UE) 2016/2076
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2076 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all’importazione da applicare per la determinazione del prezzo di entrata di specifici prodotti ortofrutticoli. Tali valori sono fissati in un allegato, distinti per codice NC e per paese terzo di provenienza. L’atto si fonda sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e produce effetti immediati dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni ortofrutticoli freschi elencati nell'allegato, identificati dai relativi codici NC e, per ciascuno, dai codici dei paesi terzi di origine. I valori forfettari sono destinati a essere utilizzati per il calcolo del prezzo di entrata previsto dalla normativa OCM per i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Non contiene deroghe o esclusioni ulteriori, salvo che i valori si riferiscono solo ai prodotti e periodi indicati dall'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Fissazione dei valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2076 della Commissione stabilisce i valori forfettari all’importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di specifici prodotti ortofrutticoli. L’atto si inserisce nel sistema dell’OCM dei prodotti agricoli e attua la disciplina del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione quotidiana di tali valori sulla base di dati giornalieri variabili.
Base normativa e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si evidenzia che i valori forfettari sono fissati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round e che riguardano i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Ambito di applicazione
L’atto riguarda le importazioni nell’Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell’allegato mediante codici NC. Per ciascun prodotto, il valore forfettario è differenziato in funzione del paese terzo di origine, indicato mediante la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" corrisponde alle "altre origini".
Contenuto dispositivi e allegato
L’articolo 1 rinvia all’allegato per la concreta determinazione dei valori forfettari all’importazione. L’allegato riporta i valori in EUR/100 kg per i seguenti codici NC: 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. I valori variano, a titolo esemplificativo, tra 64,7 EUR/100 kg e 186,7 EUR/100 kg a seconda della combinazione prodotto/origine.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, assicurando un’applicazione uniforme e immediata delle misure di prezzo di entrata per le importazioni interessate.
Disposizioni principali
Base giuridica e criterio di calcolo
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori forfettari all’importazione sono calcolati ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili, secondo i criteri previsti dalla disciplina OCM per gli ortofrutticoli.
Determinazione dei valori forfettari
L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell’allegato del regolamento. L’allegato indica, per ciascun codice NC e per ciascuna origine terza, il valore in EUR/100 kg da utilizzare ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Prodotti e origini interessati
L’allegato riguarda taluni ortofrutticoli individuati dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati in base al paese terzo di origine o al codice "ZZ" per "altre origini".
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in coerenza con il carattere giornaliero del calcolo dei valori. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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