Regolamento (UE) 2016/2074
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2074 della Commissione, del 25 novembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «salicilato basico di alluminio» (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la tabella degli LMR del regolamento (UE) n. 37/2010 per la sostanza "salicilato basico di alluminio". In particolare, elimina il carattere provvisorio dell’LMR per bovini, caprini, equidi e conigli, sulla base del parere EMA. La modifica disciplina inoltre i limiti residui per muscolo, grasso, fegato, rene e latte, confermando l’uso esclusivamente topico per le altre specie da produzione alimentare eccetto bovini, caprini, equidi, conigli e pesci.
Modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 aggiornando la disciplina degli LMR per la sostanza "salicilato basico di alluminio" negli alimenti di origine animale.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari destinati ad animali da produzione alimentare e, per il richiamo del regolamento (CE) n. 470/2009, anche ai biocidi utilizzati nel settore zootecnico. La modifica riguarda in particolare il salicilato basico di alluminio e la sua classificazione nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, con effetti su bovini, caprini, equidi, conigli e, per l’uso topico, sulle altre specie da produzione alimentare eccetto pesci. Si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 25 gennaio 2017.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2074: salicilato basico di alluminio e LMR
Il regolamento interviene sul sistema europeo dei limiti massimi di residui per le sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale. La modifica è adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 e si fonda sul parere dell’EMA, con l’obiettivo di aggiornare la voce relativa al "salicilato basico di alluminio" nel regolamento (UE) n. 37/2010.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (CE) n. 470/2009 prevede che i LMR delle sostanze destinate all’uso in medicinali veterinari per animali da produzione alimentare, nonché in biocidi impiegati nel settore zootecnico, siano stabiliti con regolamento. La sostanza "salicilato basico di alluminio" era già presente nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, ma con un LMR provvisorio per bovini, caprini, equidi e conigli, in scadenza il 31 dicembre 2016. A seguito di una domanda di modifica e della raccomandazione dell’EMA, la Commissione ha ritenuto opportuno rimuovere il carattere provvisorio dell’LMR.
Modifica della voce relativa al salicilato basico di alluminio
L’articolo 1 dispone la sostituzione della voce della sostanza nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. La classificazione terapeutica resta quella degli agenti antinfiammatori antidiarroici e intestinali. Per bovini, caprini, equidi e conigli il residuo marcatore è l’acido salicilico e sono fissati i seguenti LMR:
- muscolo: 200 μg/kg;
- grasso: 500 μg/kg;
- fegato: 1 500 μg/kg;
- rene: 1 500 μg/kg.
Per il latte di bovini, caprini ed equidi è previsto un LMR di 9 μg/kg. La colonna relativa alle altre disposizioni indica "NESSUNA" per tali specie e tessuti.
Uso nelle altre specie da produzione alimentare
Per tutte le specie da produzione alimentare, eccetto bovini, caprini, equidi, conigli e pesci, la sostanza rimane ammessa esclusivamente ad uso topico. In tale ipotesi è indicato che l’LMR non è richiesto e, nella tabella, la classificazione segnala la limitazione all’uso topico.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica dal 25 gennaio 2017. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica della tabella degli LMR
L’articolo 1 sostituisce nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce relativa al "salicilato basico di alluminio". La modifica recepisce la raccomandazione dell’EMA e rimuove il carattere provvisorio dell’LMR per la sostanza nelle specie interessate.
Limiti massimi di residui per le specie da produzione alimentare
Per bovini, caprini, equidi e conigli il residuo marcatore è l’acido salicilico. Sono previsti LMR di 200 μg/kg nel muscolo, 500 μg/kg nel grasso, 1 500 μg/kg nel fegato e 1 500 μg/kg nel rene. Per il latte di bovini, caprini ed equidi l’LMR è pari a 9 μg/kg.
Uso topico nelle altre specie
Per tutte le specie da produzione alimentare eccetto bovini, caprini, equidi, conigli e pesci, la sostanza è ammessa esclusivamente per uso topico e l’LMR non è richiesto. Nella colonna "Altre disposizioni" è indicata la specifica limitazione all’uso topico.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 25 gennaio 2017. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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