Regolamento (UE) 2016/2075
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2075 della Commissione, del 25 novembre 2016, relativo all'assegnazione alla Spagna di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce che la Spagna può autorizzare un numero maggiore di giorni in mare per determinate navi da pesca operanti nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, escluso il Golfo di Cadice. L’aumento deriva dall’applicazione delle regole previste dal regolamento (UE) 2016/72, in particolare in relazione alle cessazioni definitive di attività di pesca comunicate dalla Spagna. Il risultato finale è il passaggio a 126 giorni annui massimi per le navi interessate. Il regolamento è direttamente applicabile e entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.
Assegna alla Spagna giorni aggiuntivi in mare per alcune attività di pesca nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, con esclusione del Golfo di Cadice, per il periodo 1 febbraio 2016-31 gennaio 2017.
Ambito di applicazione
Si applica alla Spagna, quale Stato membro di bandiera, e alle navi battenti bandiera spagnola di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano attrezzi da pesca regolamentati: reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo. L’ambito territoriale è limitato alle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice. L’efficacia riguarda il periodo di gestione compreso tra il 1 febbraio 2016 e il 31 gennaio 2017, nell’ambito del regolamento (UE) 2016/72.
Assegnazione alla Spagna di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa
Il regolamento di esecuzione della Commissione interviene nell’ambito del sistema di gestione dello sforzo di pesca previsto dal regolamento (UE) 2016/72. In particolare, applica il meccanismo che consente l’attribuzione di giorni aggiuntivi in mare quando vi siano cessazioni definitive di attività di pesca che riducano la capacità operativa della flotta interessata.
Contesto normativo e finalità
L’allegato IIB del regolamento (UE) 2016/72 disciplina, per il periodo dal 1 febbraio 2016 al 31 gennaio 2017, il numero massimo di giorni in cui le navi dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri, armate con determinati attrezzi regolamentati, possono trovarsi nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, escluso il Golfo di Cadice. Il punto 8.5 dello stesso allegato consente alla Commissione di assegnare giorni supplementari sulla base di cessazioni definitive di attività di pesca avvenute nel periodo rilevante e alle condizioni previste.
Presupposti della decisione
La Spagna ha presentato domanda il 27 maggio 2016, corredata da documentazione giustificativa, chiedendo giorni aggiuntivi in mare in ragione delle cessazioni definitive. Il 6 giugno 2016 lo Stato membro ha confermato che 14 navi avevano cessato l’attività di pesca tra il 1 febbraio 2015 e il 31 gennaio 2016. Sulla base dei dati trasmessi e del metodo di calcolo richiamato dall’allegato IIB, punto 8.2, la Commissione ha ritenuto giustificata l’attribuzione di ulteriori giorni.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 stabilisce che il numero massimo di giorni in mare autorizzabili dalla Spagna per le navi battenti la propria bandiera che operano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, con attrezzi regolamentati e senza condizioni speciali, è pari a 126 giorni all’anno. Il provvedimento corrisponde, in sostanza, a un incremento di nove giorni rispetto al contingente base previsto dal regolamento (UE) 2016/72.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda le navi spagnole di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo. L’ambito geografico è circoscritto alle divisioni CIEM VIIIc e IXa, con esclusione del Golfo di Cadice.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadita la sua natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Assegnazione di giorni aggiuntivi in mare
La Commissione, in applicazione dell’allegato IIB, punto 8.5, del regolamento (UE) 2016/72, assegna alla Spagna nove giorni aggiuntivi in mare per il periodo 1 febbraio 2016-31 gennaio 2017, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca dichiarate e documentate.
Nuovo limite massimo di giorni annuali
Il numero massimo di giorni in mare in cui la Spagna può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, con attrezzi regolamentati e senza condizioni speciali, è portato a 126 giorni all’anno.
Presupposti e base di calcolo
La decisione si fonda sulla domanda presentata dalla Spagna il 27 maggio 2016 e sulla successiva conferma del 6 giugno 2016 relativa a 14 navi che hanno cessato definitivamente le attività di pesca tra il 1 febbraio 2015 e il 31 gennaio 2016. La Commissione richiama il metodo di calcolo di cui all’allegato IIB, punto 8.2, del regolamento (UE) 2016/72.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 25 nov 2016Regolamento (UE) 2016/2074
- Regolamento · 25 nov 2016Regolamento (UE) 2016/2076
- Regolamento · 25 nov 2016Regolamento (UE) 2016/2080
- Regolamento · 24 nov 2016Regolamento (UE) 2016/2056
- Regolamento · 23 nov 2016Regolamento (UE) 2016/2045
- Regolamento · 23 nov 2016Regolamento (UE) 2016/2046
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →