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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2056

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2056 della Commissione, del 24 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R2056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. La Commissione adotta tali valori in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un aggiornamento giornaliero sulla base di dati variabili. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, classificati secondo i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 20 10, 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, provenienti dai paesi terzi specificati con i relativi codici di origine. È rivolto agli operatori doganali e agli importatori che determinano il prezzo di entrata ai sensi del sistema UE per gli ortofrutticoli. Si applica dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sostituisce, per il periodo di riferimento, i valori forfettari giornalieri fissati per tali prodotti.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2056 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di specifici ortofrutticoli. L'intervento si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e nelle modalità applicative previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Contesto normativo e finalità

I considerando richiamano che il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, stabilisce i criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione per prodotti e periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, dello stesso regolamento. Tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, secondo l'articolo 136, paragrafo 1.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato indica i valori in EUR/100 kg per ciascun codice NC interessato e per le relative origini. Tra i prodotti figurano, in particolare:

  • 0702 00 00
  • 0707 00 05
  • 0709 93 10
  • 0805 20 10
  • 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90
  • 0805 50 10
  • 0808 10 80
  • 0808 30 90

Le origini sono identificate mediante i codici paese della nomenclatura richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" corrisponde ad "altre origini". Il testo fornisce quindi uno strumento operativo per l'applicazione del sistema del prezzo di entrata negli scambi con i paesi terzi.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato al regolamento. L'allegato riporta, per ciascun codice NC e per ciascuna origine indicata, il valore forfettario in EUR/100 kg necessario ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Base giuridica e criterio di calcolo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I considerando chiariscono che i valori forfettari sono calcolati ciascun giorno feriale in conformità all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Elenco dei prodotti e delle origini interessati

L'allegato contiene i valori per specifici prodotti ortofrutticoli e per determinate origini: tra gli altri, prodotti con codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 20 10, 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con codici paese come MA, TR, JM, AR, CL, NZ, ZA, CN e ZZ (altre origini).

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiimportazionidogane

Testo integrale

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