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Legge

L.R. Marche 17/2003

Norme in materia di ordinamento del bollettino ufficiale della regione e di diritto all'informazione sugli atti amministrativi.

Normativa regionaleL.R. Marche 17/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, nella Regione Marche, pubblicazione, consultazione e diffusione del Bollettino ufficiale regionale, anche in via telematica. Stabilisce quali atti vanno pubblicati integralmente, per estratto o per estremi, regola correzioni, numerazione, costi e distribuzione, e prevede obblighi di inserimento nel sistema informativo regionale. Sono presenti norme transitorie ormai storiche e richiami a modifiche successive.

Ordinamento del Bollettino ufficiale regionale e disciplina della diffusione degli atti amministrativi

Ordinamento del Bollettino ufficiale regionale e diritto all’informazione

La legge disciplina l’organizzazione, la pubblicazione e la diffusione del Bollettino ufficiale della Regione Marche, con l’obiettivo di garantire la massima divulgazione degli atti e il diritto di informazione. Il testo valorizza anche l’uso di strumenti informatici e telematici per la consultazione del bollettino.

Struttura editoriale e responsabilità della pubblicazione

La pubblicazione del Bollettino ufficiale regionale è affidata alla struttura organizzativa regionale competente per l’amministrazione e la redazione del periodico. Il direttore responsabile è nominato dalla Giunta regionale e deve essere iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo dei giornalisti.

Sono previste tre modalità di pubblicazione:

  • edizione ordinaria, con eventuali supplementi riferiti al fascicolo ordinario;
  • edizione straordinaria, con numerazione autonoma, in presenza di esigenze particolari;
  • edizione speciale, per raccogliere in un unico fascicolo atti connessi a un argomento di particolare rilievo.

Atti soggetti a pubblicazione e modalità di pubblicazione

La legge distingue tra pubblicazione integrale, per estratto e per estremi.

Sono pubblicati integralmente:

  • lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
  • leggi e regolamenti regionali;
  • testi coordinati di Statuto, leggi e regolamenti regionali;
  • richieste di referendum e proclamazione dei risultati;
  • sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi regionali o a leggi statali impugnate dalla Regione, nonché ordinanze che sollevano questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali;
  • atti di organi statali o comunitari di particolare interesse per la Regione;
  • deliberazioni del Consiglio regionale;
  • altri atti che leggi o regolamenti statali o regionali impongano di pubblicare integralmente.

La pubblicazione per estratto riguarda:

  • deliberazioni della Giunta regionale;
  • decreti del Presidente della Giunta regionale;
  • bandi di concorso e avvisi di gara della Regione;
  • atti di enti locali e di soggetti pubblici e privati quando la pubblicazione sia prevista da norme statali o regionali;
  • altri atti per i quali la legge disponga espressamente la pubblicazione per estratto.

La pubblicazione per estremi riguarda:

  • proposte di legge regionale;
  • deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e decreti del Presidente del Consiglio regionale, salvo richiesta di pubblicazione per estratto;
  • decreti dei direttori di dipartimento e dei dirigenti regionali, salvo diversa previsione.

Per i piani e programmi della Regione e degli enti locali soggetti a pubblicazione nel Bollettino, gli elaborati tecnici e le cartografie sono depositati presso la Regione e presso l’ente che li ha adottati; il deposito sostituisce la pubblicazione e ne viene dato avviso nel Bollettino.

Norme informative, testi coordinati e rinvii normativi

In appendice a ciascuna legge e regolamento regionale sono pubblicate, a fini informativi, le notizie sul procedimento di formazione.

Quando un testo normativo rinvia ad altre disposizioni, nel Bollettino sono riportate in calce le norme richiamate. Quando una modifica incide su singole parole di una disposizione preesistente, viene pubblicato il nuovo testo dell’articolo interessato; nei casi di modifiche numerose e complesse è pubblicato il testo coordinato.

I testi coordinati hanno solo valore informativo, mentre restano fermi il valore e l’efficacia dei testi normativi riprodotti.

Numerazione, validità e correzione degli atti pubblicati

Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati con il numero d’ordine attribuito al momento della promulgazione, per ciascun anno solare. Gli atti di organi, direttori di dipartimento e dirigenti regionali seguono una numerazione progressiva annuale per tipologia.

Il testo degli atti pubblicati si presume conforme all’originale e costituisce testo legale fino a prova contraria. La pubblicazione nel Bollettino degli atti amministrativi già di competenza di organi o uffici statali sostituisce, a tutti gli effetti, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nei bollettini ministeriali.

Se il testo pubblicato contiene difformità rispetto all’originale, il direttore del Bollettino provvede con un comunicato di correzione, indicando la parte errata e il testo esatto, con eventuale ripubblicazione integrale.

Periodicità, consultazione, costi e distribuzione

Il Bollettino è pubblicato con cadenza almeno settimanale ed è consultabile presso le sedi della Giunta regionale, del Consiglio regionale, dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane e dell’Unione dei Comuni.

Le spese di pubblicazione sono a carico della Regione. La Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, individua i soggetti destinatari della distribuzione gratuita, il numero di copie spettanti e le eventuali condizioni della gratuità.

Diffusione telematica e valore dell’edizione informatica

Il Bollettino è diffuso anche via telematica nell’apposito sito regionale. L’edizione informatica è consultabile gratuitamente e include, oltre ai contenuti pubblicati, anche:

  • la relazione e il testo delle proposte di legge pubblicate per estremi;
  • l’estratto degli atti pubblicati per estremi o per estratto, secondo i casi previsti.

Di regola i testi diffusi telematicamente non hanno carattere di ufficialità, salvo che tale carattere sia attribuito da norme statali o regionali. La Giunta regionale deve predisporre le modalità operative per garantire un’edizione telematica del Bollettino con ufficialità pari a quella cartacea.

Disposizioni attuative e sistema informativo integrato regionale

La Giunta regionale stabilisce le modalità per l’invio degli atti da pubblicare e le regole tecniche per l’elaborazione e la diffusione telematica del Bollettino, nonché per l’invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione.

Per assicurare il diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi, l’ASUR, le Aziende ospedaliere e le Zone territoriali di cui alla l.r. 13/2003, insieme agli enti, aziende ed agenzie regionali, devono inserire nel sistema informativo integrato regionale gli estremi degli atti amministrativi adottati, secondo termini e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

Inoltre, gli atti amministrativi della Giunta regionale e dei dirigenti regionali sono inseriti nel sistema informativo integrato regionale nel loro contenuto integrale, salvo quanto previsto per gli atti oggetto di pubblicazione per estremi.

Regime transitorio e disposizioni di coordinamento

La convenzione già in corso per l’affidamento della composizione, stampa e diffusione del Bollettino continua a produrre effetti fino alla sua scadenza.

Non sono pubblicati i decreti dei dirigenti adottati prima del 1° luglio 2003; tali atti restano conservati presso la segreteria della Giunta regionale e copia deve essere rilasciata entro tre giorni a chiunque la richieda.

È inoltre previsto un regime transitorio per il passaggio al sistema informativo integrato regionale: fino alla data comunicata dal Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni richiamate dalla legge.

Disposizioni finanziarie e attualità della disciplina

Gli oneri per la redazione e la pubblicazione del Bollettino sono posti a carico del bilancio regionale; per l’esercizio 2003 la copertura è individuata in una specifica unità previsionale, mentre per gli anni successivi lo stanziamento è determinato in sede di bilancio di previsione.

La disciplina ha ancora rilievo ordinamentale per la pubblicazione ufficiale degli atti regionali e per l’organizzazione del Bollettino, ma alcune disposizioni transitorie e finanziarie originarie risultano ormai storicizzate o superate.

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