L.R. Marche 14/2003
Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’organizzazione interna del Consiglio regionale, la sua autonomia contabile e funzionale, le competenze di Ufficio di Presidenza, Presidente, segretario generale e dirigenti, il sistema dei controlli e il personale. Prevede regole su dotazione organica, mobilità, incarichi dirigenziali e segreterie, con disposizioni transitorie iniziali ormai superate e numerose modifiche successive. Si applica solo nel territorio regionale interessato.
Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale
Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale
La legge disciplina l’assetto organizzativo del Consiglio regionale, rafforzandone l’autonomia rispetto alla Giunta e definendo competenze, strutture, personale, controlli e rapporti sindacali. La disciplina si applica esclusivamente al Consiglio regionale della Regione indicata nel titolo.
Principi generali e finalità organizzative
L’organizzazione del Consiglio è ispirata ai principi statutari, ai modelli delle assemblee parlamentari e ai principi del d.lgs. 165/2001. La struttura è improntata alla distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni dirigenziali, alla flessibilità organizzativa e al lavoro per processi.
L’assetto organizzativo mira in particolare a:
- migliorare efficienza ed efficacia;
- migliorare la produzione legislativa e normativa, anche sotto il profilo della trasparenza e delle tecniche redazionali e valutative;
- rendere più efficace l’informazione e la comunicazione istituzionale;
- acquisire tempestivamente conoscenze utili all’esercizio delle attribuzioni consiliari;
- verificare i risultati conseguiti rispetto a quelli attesi;
- sviluppare percorsi formativi per le professionalità consiliari.
Autonomia del Consiglio e rapporti con la Giunta
La struttura del Consiglio è fondata su piena autonomia organizzativa, funzionale e contabile. Il personale del Consiglio è inserito in un ruolo distinto da quello della Giunta, pur restando soggetto al trattamento economico e allo stato giuridico del personale regionale e alle norme dei contratti collettivi nazionali.
Salvo diversa previsione della legge:
- all’Ufficio di Presidenza e al Presidente spettano, per il personale del Consiglio, le funzioni che la normativa attribuisce rispettivamente alla Giunta e al suo Presidente;
- previa intesa con la Giunta può essere disposta la gestione unica di attività e istituti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico del personale;
- possono essere stabilite intese per gestioni uniche di servizi funzionali alle attività di Giunta e Consiglio, purché non riguardino funzioni esclusive.
È prevista la più ampia mobilità del personale tra strutture del Consiglio e della Giunta, attuata dal segretario generale d’intesa con la struttura competente della Giunta, sulla base di criteri generali stabiliti dall’Ufficio di Presidenza d’intesa con la Giunta. In connessione con tali mobilità è previsto anche lo spostamento delle risorse del fondo per il salario accessorio tra struttura di origine e di destinazione, secondo modalità definite d’intesa con le delegazioni trattanti e le organizzazioni sindacali.
Spese di funzionamento, dotazione organica e copertura dei posti
Il Consiglio individua annualmente, con il bilancio di previsione, le risorse necessarie al proprio funzionamento, comprensive della spesa per il personale. La spesa per il personale è consentita entro il limite massimo derivante dalla copertura della dotazione organica vigente, determinata in relazione ai costi dei contratti collettivi nazionali e decentrati, salve le sostituzioni temporanee di personale assente per oltre un mese e per cause diverse dal congedo ordinario.
La dotazione organica può essere rideterminata:
- in caso di diversa articolazione organizzativa, nel rispetto del limite di spesa;
- a seguito di nuove funzioni o riduzione di funzioni preesistenti, purché la legge regionale individui il nuovo tetto massimo di spesa.
Nei limiti di spesa e di dotazione, i soggetti consiliari competenti possono coprire i posti vacanti con le modalità dell’ordinamento vigente. Nella dotazione sono compresi anche i posti necessari agli organismi istituzionali e di garanzia con sede presso il Consiglio; restano esclusi i posti del Gabinetto del Presidente e delle segreterie dei gruppi consiliari e dell’Ufficio di Presidenza, che sono disciplinate da norme speciali.
Il Consiglio e la Giunta possono inoltre espletare procedure uniche di assunzione.
Competenze dell’Ufficio di Presidenza
L’Ufficio di Presidenza esercita funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e assume le misure organizzative che richiedono scelte e valutazioni sui fini, sulle risorse e sui risultati.
In particolare:
- istituisce le strutture organizzative e definisce il numero massimo delle posizioni dirigenziali non strutturali;
- approva dotazione organica e profili professionali del personale;
- adotta criteri generali per la mobilità del personale;
- cura le relazioni sindacali;
- definisce, sentiti gli organismi interessati, la dotazione di personale e mezzi per Difensore civico, Corecom e Commissione pari opportunità;
- approva il PIAO;
- nomina le commissioni giudicatrici dei concorsi e quelle per selezioni e gare;
- nomina la delegazione trattante e autorizza la sottoscrizione degli accordi decentrati;
- definisce forme di cooperazione con le strutture della Giunta;
- approva la metodologia dei controlli interni e della valutazione di dirigenti e personale.
Gli atti di competenza dell’Ufficio di Presidenza sono predisposti dai responsabili del procedimento e corredati dai pareri di legittimità e regolarità tecnica; la ragioneria esprime il parere di regolarità contabile. L’Ufficio di Presidenza può modificare le proposte o deliberare anche in assenza di proposta, rinviando poi gli atti alla struttura competente per la redazione formale.
Articolazione della struttura consiliare
La struttura del Consiglio è organizzata in un unico dipartimento, retto da un segretario generale. Il dipartimento si articola in servizi e in aree organizzative complesse, cui sono preposti dirigenti.
I servizi sono strutture preposte allo svolgimento coordinato e continuativo di competenze omogenee per materie o funzioni. Per il miglior conseguimento degli obiettivi, l’Ufficio di Presidenza può istituire fino a tre aree organizzative complesse per la direzione unitaria di attività anche non omogenee ma strettamente interdipendenti. All’interno di servizi e aree possono essere individuate ulteriori strutture con preposizione dirigenziale.
Le strutture sono istituite con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, su proposta del segretario generale, in coerenza con gli obiettivi programmatici dell’attività consiliare.
Posizioni dirigenziali e non dirigenziali
Per funzioni particolari o progetti specifici possono essere istituite posizioni dirigenziali non strutturali, temporanee, di progetto o di funzione, alle dirette dipendenze del segretario generale o nell’ambito di servizi e aree complesse.
L’Ufficio di Presidenza stabilisce criteri per numero, funzioni, competenze e modalità di istituzione. Inoltre, nel rispetto della dotazione organica dirigenziale, gli incarichi di posizione dirigenziale di progetto e di funzione possono essere conferiti, con contratto pubblico a tempo determinato, a dipendenti regionali di categoria D a tempo indeterminato in possesso dei requisiti richiesti, previa selezione e concertazione sindacale. Durante l’incarico il dipendente è collocato in aspettativa senza assegni con mantenimento dell’anzianità.
Per tali incarichi è richiesto:
- diploma di laurea quadriennale o laurea specialistica;
- specializzazione professionale altamente qualificata, dimostrata da almeno tre anni di esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici o soggetti privati.
Sono previste anche posizioni organizzative non dirigenziali, caratterizzate da complessità, specializzazione e autonomia, istituite secondo il contratto collettivo nazionale e gli obiettivi delle strutture.
Direzione del dipartimento e conferimento degli incarichi
Il Presidente del Consiglio nomina, sentito l’Ufficio di Presidenza, il segretario generale, incaricato della definizione e attuazione degli obiettivi di gestione e della direzione del dipartimento.
Al segretario generale rispondono i dirigenti dei servizi e delle aree organizzative complesse. Gli incarichi di dirigente di servizio o di area complessa sono conferiti dall’Ufficio di Presidenza su proposta del segretario generale; gli incarichi delle posizioni dirigenziali non strutturali sono conferiti dall’Ufficio di Presidenza su proposta del segretario generale, sentito il dirigente della struttura interessata. Gli incarichi possono essere attribuiti anche a soggetti esterni, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
L’Ufficio di Presidenza può anche conferire funzioni dirigenziali al personale secondo le medesime modalità. I dirigenti sono assegnati ai servizi o alle aree organizzative complesse dall’Ufficio di Presidenza su proposta del segretario generale.
È possibile affidare fino a due incarichi di direzione di area organizzativa complessa a soggetti esterni mediante contratti di diritto privato, secondo la disciplina regionale richiamata.
Per il conferimento e la durata degli incarichi dirigenziali si applica la normativa di settore vigente e il CCNL dell’area funzioni locali.
Funzioni del segretario generale
Il segretario generale svolge funzioni di coordinamento e impulso dell’intera organizzazione consiliare. In particolare:
- partecipa alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza con parere sugli atti esaminati e, se richiesto, alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi e del Consiglio;
- assegna personale, mezzi e risorse alle strutture consiliari;
- formula le direttive per la proposta di bilancio di previsione;
- dispone la mobilità del personale tra strutture;
- stabilisce criteri generali per l’organizzazione dei servizi e la gestione del personale;
- predispone piani e progetti, fissando gli obiettivi specifici;
- dirige, coordina e controlla l’attività dei dirigenti e delle posizioni non strutturali, con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- risolve i conflitti di competenza tra strutture;
- svolge le ulteriori funzioni previste dalla normativa regionale.
Convoca inoltre conferenze di organizzazione per assicurare il coordinamento funzionale delle attività. Resta responsabile del conseguimento degli obiettivi del dipartimento e del suo funzionamento complessivo, fermo restando il ruolo gestionale diretto dei dirigenti.
Competenze dei dirigenti e responsabilità gestionali
I dirigenti del Consiglio esercitano le competenze previste dalla legge, dal regolamento interno e dai contratti collettivi. Sono responsabili in via esclusiva dell’organizzazione delle rispettive strutture, della direzione, valutazione e controllo del personale assegnato, della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dell’attività di competenza e dei risultati raggiunti.
I dirigenti dei servizi e delle aree organizzative complesse:
- predispongono le proposte destinate all’Ufficio di Presidenza e al Presidente, con i relativi pareri di legittimità e regolarità tecnica;
- emanano gli atti di competenza, compresi contratti e convenzioni;
- organizzano l’attività della struttura e gestiscono le risorse assegnate;
- dirigono, coordinano, valutano e controllano il personale, anche con poteri sostitutivi.
Essi, e tramite loro gli altri dirigenti assegnati, rispondono dei risultati conseguiti entro le risorse disponibili e secondo criteri e direttive ricevuti.
Comitato di direzione
È istituito un Comitato di direzione composto dai dirigenti dei servizi o delle aree organizzative complesse e presieduto dal segretario generale. Il Comitato ha funzione consultiva e contribuisce all’adozione di criteri omogenei e all’integrazione funzionale delle strutture.
È sentito dal segretario generale su materie quali:
- obiettivi, direttive e piani attuativi;
- assegnazione di personale, mezzi e risorse;
- criteri per l’istituzione delle posizioni dirigenziali e organizzative;
- profili professionali del personale;
- ripartizione delle competenze tra strutture;
- gruppi di lavoro interstrutturali;
- relazioni sindacali e istituti contrattuali;
- ogni altra materia di competenza del segretario generale o dell’Ufficio di Presidenza sottoposta a parere.
Controlli interni e valutazione del personale
Il sistema dei controlli interni e la metodologia di valutazione delle prestazioni dei dirigenti e dei dipendenti si ispira al d.lgs. 165/2001, tenendo conto dell’autonomia dell’organo legislativo e delle peculiarità delle strutture assembleari.
Il sistema è approvato dall’Ufficio di Presidenza, su proposta del segretario generale, con il supporto dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV). L’OIV è nominato dall’Ufficio di Presidenza, dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta; il Consiglio può avvalersi dell’OIV della Giunta regionale.
L’OIV supporta la valutazione del segretario generale e dei dirigenti e verifica la correttezza metodologica del processo valutativo. L’Ufficio di Presidenza valuta le prestazioni e i risultati dei dirigenti su proposta del segretario generale.
Comitato per la legislazione e supporto tecnico-scientifico
L’Ufficio di Presidenza istituisce un Comitato scientifico composto da tre esperti esterni all’amministrazione regionale, scelti per elevata esperienza e competenza nelle discipline giuridiche, nelle tecniche di redazione normativa e nei settori di competenza regionale.
Gli incarichi:
- sono conferiti secondo il regolamento interno;
- durano un anno;
- sono rinnovabili;
- comunque cessano al termine della legislatura.
L’Ufficio di Presidenza individua la struttura consiliare presso cui il Comitato opera e ne definisce le modalità di funzionamento.
Segreterie particolari e Gabinetto del Presidente
La legge disciplina in modo puntuale le segreterie particolari del Presidente del Consiglio, dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari, oltre al Gabinetto del Presidente.
Per le segreterie particolari:
- la segreteria del Presidente ha una dotazione organica pari a quella del Presidente della Giunta;
- ciascuna segreteria dei Vicepresidenti non può superare due unità;
- la segreteria dei Consiglieri segretari è composta da una unità.
Il personale può essere interno o esterno, secondo i limiti previsti. Una unità per ciascuna segreteria del Presidente e dei Vicepresidenti può essere personale esterno con contratto subordinato a tempo determinato di diritto privato. L’Ufficio di Presidenza nomina i responsabili e assegna il personale.
Il trattamento economico omnicomprensivo è definito dall’Ufficio di Presidenza, previo accordo sindacale, nei limiti dei valori previsti dal CCNL Funzioni Locali e dal contratto decentrato, con riferimento a:
- valore tabellare delle categorie B, C e D;
- indennità e compensi accessori previsti dalla contrattazione decentrata;
- straordinario effettivamente svolto.
Sono previsti inoltre:
- il computo unitario dell’organico Giunta-Consiglio per i limiti allo straordinario;
- per il responsabile di segreteria in categoria D, in alternativa ad alcuni compensi, un compenso parametrato alla posizione organizzativa, senza mai raggiungere trattamenti equivalenti alla dirigenza;
- buoni pasto secondo la disciplina del personale regionale;
- trattamento di trasferta secondo il CCNL Funzioni Locali.
La durata complessiva dei contratti del personale di diretta collaborazione del Presidente e dei componenti dell’Ufficio di Presidenza non può superare la legislatura e gli incarichi cessano con l’organo proponente.
Quanto non diversamente disposto si applicano, in quanto compatibili, le regole della l.r. 20/2001 sulle segreterie della Giunta, sostituendo gli organi della Giunta con quelli del Consiglio.
Il Gabinetto del Presidente può essere istituito presso la Presidenza del Consiglio. È composto da un capo di Gabinetto e da un addetto al Gabinetto, per l’espletamento delle funzioni istituzionali del Presidente.
Il capo di Gabinetto è nominato dal Presidente anche tra esterni, con contratto subordinato a tempo determinato di diritto privato, in ragione della natura fiduciaria dell’incarico; cessa con il Presidente ed è retribuito entro limiti prefissati. L’addetto al Gabinetto è nominato dal Presidente anche tra esterni, purché in possesso di laurea giuridica o equipollente, con contratto a tempo determinato; cessa con il Presidente ed ha un compenso accessorio parametrato alla posizione organizzativa, entro il limite massimo di euro 16.000,00.
Relazioni sindacali
I rapporti con le organizzazioni sindacali sono regolati dai contratti collettivi nazionali e decentrati integrativi. Le procedure e le modalità della partecipazione sindacale sono definite mediante appositi protocolli d’intesa.
Disposizioni transitorie e coordinamento finale
Per quanto non espressamente disciplinato, si applica la normativa vigente sull’organizzazione e sul personale della Giunta regionale, se compatibile con la presente legge.
Nella fase di prima applicazione erano previsti termini per la nomina del segretario generale e per la definizione degli assetti strutturali e degli incarichi dirigenziali; tali disposizioni hanno natura storica e non risultano più operative come disciplina generale attuale.
Sono inoltre previste abrogazioni di precedenti fonti regionali e la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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