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Ordinanza

Ordinanza n. 2339/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro indetto con D.R. 999 del 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per ottenere - l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura necessaria.

Giustizia amministrativa202603198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali dell'8, 21 e 28 gennaio 2026, decreti ministeriali disciplinanti l'accesso e la formazione della graduatoria per Medicina e Chirurgia, atti della procedura selettiva e prova di ammissione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura nazionale di accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, chiedendone l'annullamento e l'ammissione cautelare, anche in sovrannumero. Ha dedotto, tra l'altro, la rilevanza del precedente percorso accademico e degli esami già sostenuti in altre facoltà ai fini dell'esonero o dell'inserimento in graduatoria; l'illegittimità del D.M. n. 1115/2025 per violazione della legge delega n. 26/2025, del d.lgs. n. 71/2025, del principio di immodificabilità del bando e dell'autovincolo; la violazione della par condicio, dell'anonimato e delle regole di trasparenza e collegialità nella gestione, correzione e valutazione delle prove; la difformità dell'offerta didattica tra gli atenei; l'irragionevole difficoltà e sproporzione delle prove; l'illegittimità della mancata previsione di ulteriori scorrimenti per la copertura dei posti residui; l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per la differenziazione tra università statali, università non statali e corsi in lingua inglese; il difetto di istruttoria nella determinazione dell'offerta formativa e del fabbisogno. Il TAR ha precisato che le irregolarità della prova esposte soltanto nella parte narrativa non costituivano specifici motivi di censura. La ricorrente, dopo i due appelli, non aveva conseguito alcuna sufficienza nelle tre discipline del semestre filtro (Biologia, Chimica e Fisica).

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora, riservando ogni più approfondita valutazione alla fase di merito. Ha ritenuto che il precedente percorso universitario e gli esami già sostenuti potessero rilevare soltanto per l'iscrizione agli anni successivi al primo e non esonerassero dalla selezione; l'art. 10 del D.M. n. 418/2025 attribuisce infatti al percorso pregresso rilevanza ai soli fini della frequenza del semestre filtro. Ha considerato non dimostrata la lesione derivante dal D.M. n. 1115/2025, poiché la ricorrente, non avendo conseguito alcuna sufficienza, sarebbe rimasta esclusa anche secondo le regole originarie, mentre la disciplina sopravvenuta aveva ampliato le possibilità di inserimento in graduatoria, preservando la priorità dei candidati con tre sufficienze e prevedendo il recupero dei CFU mancanti. Il nuovo sistema è stato ritenuto espressione della discrezionalità tecnica ministeriale e non contrastante con la legge delega o con il d.lgs. n. 71/2025, in quanto incideva sulle modalità di formazione della graduatoria e sui tempi di conseguimento dei CFU, senza alterare i presupposti sostanziali dell'accesso al secondo semestre. Le doglianze sulla strategia di studio e sulla conoscibilità postuma delle modifiche sono state ritenute ipotetiche e riferite a scelte di autoresponsabilità, nonché inidonee a dimostrare un concreto pregiudizio. Il TAR ha ritenuto ragionevole la mancata previsione di ulteriori scorrimenti dopo il 28 gennaio 2026, in funzione della celere stabilizzazione delle immatricolazioni, della continuità didattica e delle esigenze organizzative degli atenei, non essendo la saturazione dei posti un principio assoluto. Quanto all'anonimato, ha escluso una violazione concreta: le doglianze prospettavano una mera sequenza ipotetica di eventi e non dimostravano la possibilità effettiva di collegare gli elaborati ai candidati o di alterare la valutazione. Le censure sulla collegialità della correzione, sui verbali, sulla difformità didattica e sulla difficoltà delle prove sono state ritenute generiche, ipotetiche o non supportate da elementi idonei a evidenziare vizi macroscopici. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta priva di rilevanza e non manifesta infondatezza, poiché l'applicazione graduale della riforma era giustificata da esigenze organizzative e dalla diversa situazione degli atenei e dei corsi in lingua inglese. Non è stato ravvisato neppure il dedotto difetto di istruttoria sulla capacità formativa degli atenei. Il TAR ha inoltre ritenuto incompatibile la richiesta di ammissione in sovrannumero con censure aventi portata integralmente caducatoria, poiché l'eventuale accoglimento nel merito avrebbe travolto l'intera procedura e non avrebbe potuto attribuire alla ricorrente un'utilità maggiore rispetto a quella spettante in base alla sua situazione sostanziale. Il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria nazionale, autorizzandola mediante pubblici proclami sul sito del MUR, con termini perentori. Ha altresì disposto incombenti istruttori a carico del MUR, di Cineca e delle università intimate, chiedendo documentati chiarimenti su risposte corrette, sinonimi ammessi, procedure e sistema informatico di correzione, criteri di valutazione e verbali. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente per euro 500 a favore delle amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato e per euro 400 a favore dell'Università di Modena e Reggio Emilia; sono state compensate nei confronti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato nella domanda di accertamento e condanna all'ammissione al corso, senza accoglimento della relativa pretesa cautelare.

  • art. 10 D.M. n. 418/2025

    Il percorso universitario pregresso e gli esami già sostenuti rilevano ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza del semestre filtro, non come esonero dalla selezione nazionale.

  • art. 7, comma 1, D.M. n. 418/2025

    Prevedeva originariamente il conseguimento della sufficienza in tutte e tre le materie del semestre filtro ai fini dell'accesso alla graduatoria.

  • art. 4 D.M. n. 1115/2025

    Prevede criteri uniformi per il conseguimento dei CFU mancanti, configurandolo come condizione per il mantenimento dell'immatricolazione, a pena di decadenza.

  • punto 15 dell'Allegato 1 al D.M. n. 1115/2025

    Destina i posti residuati dopo la chiusura della graduatoria a cambi di sede per gravi motivi o a iscrizioni agli anni successivi al primo, senza ulteriori scorrimenti ordinari.

  • legge n. 26/2025

    Legge delega sulla revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico; il TAR non ha ravvisato violazioni derivanti dal sistema introdotto in via attuativa.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Disciplina la riforma dell'accesso e subordina l'ammissione al secondo semestre al conseguimento dei CFU previsti e alla collocazione utile nella graduatoria nazionale; il D.M. n. 1115/2025 è stato ritenuto compatibile con tali presupposti.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    La questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione, nella prima applicazione, di università non statali legalmente riconosciute e corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva di rilevanza e non manifestamente infondata.

  • art. 3 legge n. 264/1999

    Impone il contemperamento tra fabbisogno professionale e capacità formativa effettiva degli atenei, comprensiva delle strutture didattiche, laboratoriali e cliniche; il TAR non ha ritenuto provato il difetto di istruttoria.

  • art. 76 Cost.

    Il TAR ha escluso, in sede cautelare, l'eccesso di delega, ritenendo che la legge delega non imponesse l'applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le tipologie di corsi e atenei.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie.

  • artt. 34 e 97 Cost.

    Le relative censure sono state ritenute non adeguatamente specificate e prive di concreta incidenza sulla posizione della ricorrente.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall'elevato numero dei destinatari, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, purché siano individuati i controinteressati e assicurata l'effettività del contraddittorio.

Massime di principio

  • Nella disciplina dell'accesso programmato a Medicina, il precedente percorso universitario e gli esami sostenuti in altre facoltà non esonerano dalla selezione nazionale; possono rilevare, secondo la disciplina applicabile, per l'iscrizione agli anni successivi al primo o per l'assolvimento di obblighi di frequenza, ma non consentono di eludere la comparazione concorsuale all'ingresso.
  • È compatibile con i principi di merito, par condicio e tutela dell'affidamento un intervento ministeriale sopravvenuto che ampli le possibilità di inserimento nella graduatoria mediante fasce e punteggi differenziati, purché preservi la priorità dei candidati che hanno conseguito i requisiti previsti dalle regole originarie e subordini l'immatricolazione definitiva al recupero dei CFU mancanti.
  • La modifica sopravvenuta delle modalità di formazione della graduatoria non determina una lesione concreta se il candidato, privo anche di una sola sufficienza nelle discipline richieste, non avrebbe potuto conseguire l'ammissione neppure secondo le regole originarie e la disciplina sopravvenuta gli ha invece ampliato, in astratto, le possibilità di collocazione utile.
  • La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive richiede la dimostrazione di una concreta possibilità di collegare l'elaborato al candidato e di incidere sulla valutazione; mere ipotesi o sequenze fattuali astrattamente ipotizzabili, non corroborate da elementi specifici, non sono sufficienti a invalidare la procedura.
  • Il principio di saturazione dei posti disponibili nei corsi a numero programmato non è assoluto e può essere bilanciato con le esigenze di celere stabilizzazione delle immatricolazioni, continuità didattica, organizzazione degli atenei e svolgimento regolare del percorso formativo.
  • Quando le censure proposte hanno portata integralmente caducatoria dell'intera procedura selettiva, la domanda cautelare di ammissione individuale in sovrannumero è incoerente con l'utilità conseguibile in caso di accoglimento nel merito e non può attribuire al ricorrente un bene della vita maggiore di quello spettante secondo la sua situazione sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoConcorrenza ed evidenza pubblica

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