Sentenza del 05/04/2016 n. 634 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Indagini finanziarie - Natura - Presunzione legale - Inversione dell'onere della prova - Prova presuntiva contraria - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l'accertamento fondato sulle risultanze delle indagini bancarie, sostenendo che i movimenti sui conti correnti non potessero essere automaticamente qualificati come maggiori ricavi o redditi senza una prova ulteriore da parte dell'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. La sentenza ha affermato che, in materia di indagini bancarie, i dati relativi ai movimenti sui conti del contribuente attivano una presunzione legale a favore dell'Ufficio. L'Amministrazione non deve quindi fornire ulteriori prove della pretesa; spetta al contribuente dimostrare, anche mediante prova presuntiva contraria, la natura non reddituale delle singole operazioni e fornire adeguate giustificazioni. In assenza di tale prova contraria, l'accertamento può essere mantenuto.
Norme richiamate
Disciplina delle indagini bancarie e della presunzione sui movimenti finanziari
In tema di indagini bancarie vige una presunzione legale che dispensa l'Ufficio dal fornire qualunque prova sulla sua pretesa ... il contribuente è tenuto a dare prova contraria giustificando le operazioni sui conti correnti stessi.
I movimenti risultanti dai conti correnti possono fondare l'accertamento mediante una presunzione legale; l'onere della prova si trasferisce sul contribuente, che deve dimostrare analiticamente la non riferibilità delle operazioni a ricavi o redditi imponibili.
Massime di principio
- In presenza di dati bancari acquisiti legittimamente, l'Amministrazione finanziaria può utilizzare i movimenti come base dell'accertamento senza dover dimostrare autonomamente il collegamento di ogni operazione con un reddito imponibile.
- Il contribuente deve fornire una giustificazione specifica, coerente e documentata delle singole operazioni; contestazioni generiche o mere affermazioni non sono normalmente sufficienti.
- La prova contraria può avere anche natura presuntiva, purché sia concreta, grave e idonea a dimostrare l'origine non reddituale delle somme.
- È opportuno ricostruire analiticamente ogni versamento e prelevamento, indicando causale, provenienza o destinazione delle somme e relativa documentazione.
- La presunzione bancaria non rende automaticamente definitivo l'accertamento: il contribuente può superarla dimostrando, operazione per operazione o mediante una ricostruzione complessiva attendibile, che i movimenti non rappresentano ricavi o compensi non dichiarati.
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