Deliberazione n. 402 del 28/05/2026
Provvedimento del 28 maggio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ratificato le determinazioni urgenti adottate il 15 maggio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito della segnalazione di una persona interessata relativa al possibile invio, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le piattaforme sono state ingiunte di impedire immediatamente la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di conservarne eventuali copie acquisite in chiaro per dodici mesi esclusivamente a fini probatori, con misure atte a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito segnalato sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram.
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento del 28 maggio 2026 riguarda la ratifica, da parte del Garante, di due determinazioni urgenti adottate il 15 maggio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento è stato attivato a seguito della segnalazione di una persona interessata che ha rappresentato il rischio di diffusione, sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e divulgabile senza il suo consenso.
Base normativa e competenza del Garante
Il Garante ha richiamato l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.
Il medesimo art. 144-bis prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È stato inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che consente al dirigente del dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale, fatta salva la successiva ratifica del Garante.
Segnalazione e piattaforme interessate
La persona interessata ha presentato una segnalazione, protocollata presso l’Ufficio del Garante, dichiarando di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice. La richiesta era rivolta all’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram.
Misure urgenti adottate il 15 maggio 2026
Dopo aver verificato la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 251 e 252 del 15 maggio 2026.
Le determinazioni hanno previsto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
- la trasmissione del materiale in formato hash, ai fini dell’adozione delle misure di rilevazione e blocco senza necessità di diffondere direttamente il contenuto;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme;
- la conservazione esclusivamente per finalità probatorie e per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- l’utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per garantire tale protezione.
Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 15 maggio 2026.
Ratifica delle determinazioni dirigenziali
Acquisite le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e valutata la documentazione presente agli atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti nn. 251/2026 e 252/2026 adottati d’urgenza il 15 maggio 2026.
La ratifica consolida quindi le misure di prevenzione della diffusione del materiale e gli obblighi di conservazione probatoria già imposti ai tre gestori. Il provvedimento non indica l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria né introduce ulteriori termini o prescrizioni rispetto a quelli contenuti nelle determinazioni urgenti ratificate.
Punti principali
Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di diffusione non consensuale di registrazioni, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, chiedendo interventi presso Facebook, Instagram e Telegram.
Misure urgenti del 15 maggio 2026
Il dirigente competente ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale sulle rispettive piattaforme, trasmesso in formato hash.
Conservazione a fini probatori
Alle società è stata prescritta la conservazione, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento del 28 maggio 2026, il Garante ha ratificato le determinazioni dirigenziali nn. 251 e 252 del 15 maggio 2026 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
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