Cassazione Civile, Ordinanza n. 06350/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto la richiesta di regolamento di competenza d'ufficio e ha dichiarato competente il Tribunale di Vercelli, rilevando che il foro del consumatore è, di regola, esclusivo e inderogabile e che la persona fisica convenuta rivestiva incontestatamente la qualità di consumatore. Le spese sono state riservate al merito, con possibilità di riassunzione della causa dinanzi al tribunale dichiarato competente nei termini di legge.
Esito
Favorevole al ricorrente (cedente/cessionaria credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della persona fisica che aveva prestato fideiussione omnibus a garanzia del debito di conto corrente di una società. L'ingiunto ha proposto opposizione eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino e sostenendo di dover essere convenuto nel foro del consumatore, individuato nel tribunale del luogo di residenza. Il Tribunale di Torino ha ritenuto sussistente la qualità di consumatore e ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Alessandria, revocando il decreto ingiuntivo. Riassunta la causa davanti al Tribunale di Alessandria, il garante ha nuovamente eccepito l'incompetenza, indicando come foro territorialmente competente il Tribunale di Vercelli, poiché il comune di residenza ricade nella competenza territoriale di quest'ultimo. Il Tribunale di Alessandria, ritenendo errata l'indicazione del tribunale competente contenuta nella decisione non impugnata del Tribunale di Torino, ha promosso d'ufficio regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione. La società creditrice/cessionaria ha aderito alla rimessione; il convenuto non ha svolto difese nel procedimento di regolamento. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Vercelli.
Norme richiamate
richiesta d'ufficio, ex art. 45, 4° co., c.p.c., di regolamento di competenza
consente al giudice adito di rimettere d'ufficio la questione di competenza alla Corte di Cassazione quando ritenga erronea la competenza indicata nella decisione precedente e manchi un accordo delle parti su diversa definizione della causa.
ai sensi dell’art. 47, co. 4, c.p.c.
è il fondamento procedurale della rimessione d'ufficio per regolamento di competenza alla Corte di Cassazione.
Massime di principio
- Il foro del consumatore, quando la parte convenuta ha effettiva qualità di consumatore, è normalmente esclusivo e inderogabile.
- Se il giudice rileva l'errore nell'indicazione del tribunale territorialmente competente contenuta in una decisione non impugnata, può promuovere d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 47, comma 4, c.p.c., ove non vi sia accordo tra le parti.
- Nelle controversie relative a fideiussione prestata da persona fisica a garanzia di obbligazioni di una società, la verifica della qualità di consumatore resta decisiva ai fini dell'individuazione del foro competente.
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