Sentenza del 03/07/2017 n. 598 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Imposte e Tasse - Sanzioni - Inapplicabilità legata ad obiettive condizioni d'incertezza - Richiesta del contribuente - Necessita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che il giudice tributario sia tenuto a esaminare d'ufficio l'applicabilità dell'esimente. L'onere di allegare e prospettare concretamente le obiettive condizioni di incertezza grava sul contribuente. Pertanto, è inefficace la censura diretta a far dichiarare invalida la sentenza soltanto perché non ha pronunciato d'ufficio sull'inapplicabilità delle sanzioni. Il ricorso è stato quindi respinto sul punto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che le sanzioni non avrebbero dovuto essere applicate perché la violazione era riconducibile a obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme tributarie. Contestava inoltre il fatto che il giudice tributario non avesse rilevato d'ufficio tale causa di non punibilità.
Norme richiamate
Articolo 8 del decreto legislativo n. 546/1992
Non si applicano le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.
L'esimente opera solo quando l'incertezza normativa è obiettiva, effettiva e adeguatamente allegata dal contribuente; non è sufficiente invocarla genericamente e il giudice non deve rilevarla d'ufficio in assenza di una specifica deduzione.
Massime di principio
- Chi chiede la disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa deve allegare tempestivamente e in modo specifico i fatti, le norme e gli orientamenti contrastanti che renderebbero oggettivamente difficile individuare la regola applicabile.
- Il giudice tributario non è obbligato a esaminare d'ufficio l'esimente se il contribuente non l'ha espressamente prospettata e documentata.
- La semplice complessità della materia, l'errore interpretativo personale o la difficoltà soggettiva del contribuente non bastano: l'incertezza deve riguardare oggettivamente il significato o l'ambito applicativo della norma.
- Una contestazione in appello o in cassazione basata esclusivamente sulla mancata pronuncia d'ufficio del giudice è normalmente inefficace se non dimostra che l'esimente era stata specificamente dedotta nei precedenti gradi di giudizio.
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