Cassazione Penale, Sentenza n. 17539/2025 del 09/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibili le istanze di ammissione alle misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare). Il ricorrente lamentava: (i) abnormità e vizio di motivazione del provvedimento; (ii) violazione del diritto di difesa per assenza del difensore all'udienza, dovuta alla revoca della fissazione dell'udienza a seguito di un provvedimento di cumulo (Procura di Napoli n. 2134/2024); (iii) incompetenza del Tribunale di Sorveglianza di Torino, che sarebbe dovuto essere Napoli; (iv) errore nel calcolo della pena da espiare non tenendo conto della liberazione anticipata maturata per il titolo sopravvenuto (decorrenza 10/08/2023) e quindi avendo determinato una pena residua superiore a quattro anni anziché tre anni e nove mesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (a) non è stato provato alcun concreto pregiudizio derivante dalla mancata presenza del difensore e il contraddittorio è stato regolarmente instaurato; (b) opera il principio della "perpetuatio jurisdictionis": la competenza del Tribunale di sorveglianza, una volta insediata con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta, non viene meno a seguito di provvedimenti sopravvenuti; (c) la determinazione della pena complessiva (cumulo) risultava pari a cinque anni e due mesi e 500 euro di multa, giustificando il diniego delle misure alternative anche alla luce della personalità del condannato e della gravità/quantità della pena; (d) la verifica e il riconoscimento della liberazione anticipata (detrazioni ex art. 54 L. n. 354/1975) competono al Magistrato di sorveglianza nell'ambito del relativo procedimento (art. 69-bis ord. pen.) e non possono essere decisi di ufficio in forma incidentale nell'istruttoria sulle misure alternative; (e) la nuova disciplina di cui all'art. 656, comma 10-bis c.p.p. obbliga l'ordine di esecuzione ad indicare le detrazioni ma non attribuisce al giudice dell'esecuzione il riconoscimento automatico della liberazione anticipata.
Norme richiamate
art. 656, comma 5, c.p.p.
Il titolo esecutivo vigente alla data della decisione è quello cui il giudice deve fare riferimento; il procedimento di misure alternative può considerare titoli sopravvenuti ma la competenza resta ancorata alla situazione iniziale (principio già interpretato dalla giurisprudenza citata).
art. 656, comma 10-bis, c.p.p. (introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. a) e b) d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. con L. 8 agosto 2024, n. 112)
«fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione»
L'ordine di esecuzione deve riportare le detrazioni previste dall'art. 54 L. n. 354/1975 e dare avviso sulle condizioni per il loro riconoscimento, ma non attribuisce al giudice dell'esecuzione il riconoscimento automatico delle detrazioni.
art. 69-bis ord. pen.
La competenza a decidere sulla fruizione della liberazione anticipata spetta al Magistrato di sorveglianza mediante il procedimento previsto; pertanto il riconoscimento della liberazione anticipata non può essere deciso incidentalmente in altri procedimenti.
art. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354 (detrazioni per liberazione anticipata)
Prevede le detrazioni spettanti per lavoro e buona condotta che incidono sul calcolo della pena; tali detrazioni devono essere indicate nell'ordine di esecuzione ma il loro effettivo riconoscimento richiede la valutazione del Magistrato di sorveglianza.
Massime di principio
- La competenza del Tribunale di sorveglianza, instaurata con la richiesta di misura alternativa, persiste (perpetuatio jurisdictionis) anche se sopravvengono ulteriori titoli esecutivi; perciò non basta un provvedimento di cumulo sopravvenuto per trasferire automaticamente la competenza.
- La mancata presenza del difensore all'udienza non determina di per sé violazione del diritto di difesa: il ricorrente deve dimostrare il concreto pregiudizio subito nel contraddittorio.
- Il calcolo e il riconoscimento delle detrazioni per liberazione anticipata (art. 54 L. n. 354/1975) sono materia di competenza del Magistrato di sorveglianza e non possono essere risolti automaticamente o incidentalmente in altri procedimenti; l'ordine di esecuzione deve però indicare le detrazioni e le condizioni del loro riconoscimento (art. 656, comma 10-bis c.p.p.).
- La valutazione sulla concessione delle misure alternative tiene conto non solo della durata della pena residua, ma anche della personalità del condannato (precedenti, gravità dei reati) e di altri elementi di criticità emersi nell'istruttoria.
- Se si ritiene leso il diritto di difesa per assenza del difensore, è necessario specificare quale concreto elemento processuale è stato compromesso (es. impossibilità di svolgere una prova decisiva), non solo richiamare la mera assenza.
- In presenza di più titoli esecutivi sopravvenuti, va valutata l'unitarietà dell'esecuzione penale: il giudice deve considerare la situazione complessiva ma rispettando le regole di competenza e i procedimenti specifici per la determinazione delle detrazioni e dei benefici.
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