Cassazione Penale, Ordinanza n. 10490/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Parma nei confronti dell'imputato per violazione dell'art. 75, comma 2, e dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta esclusivamente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che la doglianza riproduce il medesimo profilo già esaminato e respinto in appello, senza un effettivo confronto critico con le argomentazioni del giudice di secondo grado e senza evidenziare specifiche illogicità o carenze motivazionali.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello.
art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011
Ulteriore disposizione normativa indicata nella contestazione e nella condanna confermata.
circostanze attenuanti generiche
Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato dal giudice di appello e la censura sul punto è stata giudicata inammissibile perché meramente reiterativa.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di colpa, escluderebbe il versamento alla Cassa delle ammende; nel caso concreto è stato disposto anche tale versamento.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le stesse censure già formulate in appello e già motivatamente respinte, senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mera allegazione di una asserita carenza o illogicità della motivazione non è sufficiente, se non si indicano puntualmente gli effettivi vizi argomentativi del provvedimento di secondo grado.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, se sorretto da motivazione puntuale e coerente, non può essere utilmente censurato in cassazione con una doglianza generica o meramente reiterativa.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove non risulti esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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