Circolare numero 131 del 8-6-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare precisa l’ambito di applicazione degli sgravi contributivi previsti per le imprese di navigazione in relazione alle navi trasferite nei compartimenti marittimi del Mezzogiorno. Vengono chiariti gli effetti della sanatoria della legge n. 492/1988 sul D.L. n. 276/1988 decaduto, nonché la disciplina introdotta dall’art. 35 della legge n. 234/1989 per le navi provenienti dal Centro-Nord. La circolare indica inoltre da quando decorre il beneficio e rinvia, per gli eventuali rimborsi di periodi pregressi, alla procedura già illustrata nella circolare n. 218/1989.
Chiarimenti sulla decorrenza degli sgravi contributivi per navi trasferite nei compartimenti marittimi del Mezzogiorno
Chiarimenti sugli sgravi contributivi per navi trasferite nei compartimenti marittimi del Mezzogiorno
La circolare interviene per chiarire la disciplina applicabile agli sgravi contributivi spettanti alle imprese di navigazione in relazione al trasferimento di navi nei compartimenti marittimi del Mezzogiorno, richiamando la precedente circolare n. 218 del 21 ottobre 1989. Vengono precisati sia gli effetti delle norme succedutesi nel tempo, sia la decorrenza concreta del beneficio nei diversi casi di trasferimento.
Effetti del D.L. n. 276/1988 e della successiva sanatoria
L’art. 2 del D.L. 19 luglio 1988, n. 276 aveva modificato il termine massimo di iscrizione delle navi non di prima iscrizione nei compartimenti marittimi del Mezzogiorno, spostandolo dal 31 agosto 1983 al 31 dicembre 1987, ai fini dell’applicazione degli sgravi contributivi previsti dall’art. 1, comma 6-bis, della legge n. 430/1984.
Poiché il decreto-legge è decaduto per mancata conversione, la legge n. 492/1988, all’art. 1, comma 2, ha però disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto decaduto. In applicazione di tale norma di sanatoria, e anche in conformità al parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la circolare afferma che le navi trasferite nei compartimenti marittimi del Mezzogiorno tra il 1 settembre 1983 e il 31 dicembre 1987 rientrano nel campo di applicazione degli sgravi dalla data di effettiva iscrizione nei compartimenti medesimi.
Convalida degli sgravi già operati
La circolare precisa inoltre che il beneficio va riconosciuto anche alle imprese di navigazione che, pur avendone diritto, non abbiano materialmente portato a conguaglio gli sgravi nel periodo di vigenza del D.L. n. 276. Sono quindi considerati convalidati anche gli sgravi operati dalle imprese con le denunce contributive presentate nei mesi di luglio e agosto 1988, riferite ai mesi di aprile e maggio 1988.
Disciplina introdotta dall’art. 35 della legge n. 234/1989
L’art. 35 della legge 14 giugno 1989, n. 234 disciplina le navi trasferite dai compartimenti marittimi del Centro-Nord al Mezzogiorno, differendo al 31 ottobre 1988 il termine utile di iscrizione nelle circoscrizioni meridionali per avere titolo agli sgravi di cui all’art. 1, comma 6-bis, della legge n. 430/1984.
La circolare evidenzia però che la disposizione fissa anche un preciso termine di decorrenza del diritto al beneficio, individuato nel 19 settembre 1988. Ne consegue che, per le navi trasferite nei compartimenti del Sud tra il 1 gennaio 1988 e il 31 ottobre 1988, gli sgravi spettano dalla data di iscrizione, ma in ogni caso non per periodi anteriori a quello in corso al 19 settembre 1988.
Rimborsi per periodi pregressi
Per le eventuali richieste di rimborso relative a sgravi spettanti per periodi pregressi, la circolare rinvia espressamente alla procedura già illustrata nella circolare n. 218/1989, che deve pertanto essere seguita dalle imprese interessate.
Punti principali
Effetti dell’art. 2 del D.L. n. 276/1988 e della sanatoria della legge n. 492/1988
L’art. 2 del D.L. 19 luglio 1988, n. 276 aveva esteso dal 31 agosto 1983 al 31 dicembre 1987 il termine massimo di iscrizione delle navi non di prima iscrizione nei compartimenti marittimi del Mezzogiorno, ai fini degli sgravi contributivi di cui all’art. 1, comma 6-bis, della legge n. 430/1984. Poiché il decreto è decaduto per mancata conversione, la legge n. 492/1988, art. 1, comma 2, ha fatto salvi gli atti, i provvedimenti e gli effetti prodotti. In base a tale norma di sanatoria, le navi trasferite nel Mezzogiorno tra il 1 settembre 1983 e il 31 dicembre 1987 rientrano nel beneficio dalla data di effettiva iscrizione nei compartimenti meridionali.
Convalida degli sgravi già conguagliati
Gli sgravi contributivi devono essere riconosciuti anche alle imprese di navigazione che, pur avendone diritto, non li avevano materialmente conguagliati nel periodo di vigenza del D.L. n. 276. La circolare precisa che vanno considerati convalidati anche gli sgravi operati con le denunce contributive presentate nei mesi di luglio e agosto 1988, riferite ai mesi di aprile e maggio 1988.
Disciplina dell’art. 35 della legge n. 234/1989
L’art. 35 della legge 14 giugno 1989, n. 234 ha differito al 31 ottobre 1988 il termine utile di iscrizione delle navi trasferite dai compartimenti marittimi del Centro-Nord a quelli del Mezzogiorno, per l’accesso agli sgravi previsti dall’art. 1, comma 6-bis, della legge n. 430/1984. Tuttavia, poiché la norma prevede un preciso termine di decorrenza del diritto agli sgravi (19 settembre 1988), per le navi trasferite nel Sud dal 1 gennaio 1988 al 31 ottobre 1988 il beneficio spetta dalla data di iscrizione, ma comunque non per periodi anteriori a quello in corso al 19 settembre 1988.
Domande di rimborso per periodi pregressi
Per eventuali richieste di rimborso degli sgravi spettanti per periodi precedenti, le imprese devono seguire la procedura già indicata nella circolare n. 218 del 21 ottobre 1989.
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