Ordinanza n. 4880/2026 - Roma, Sezione 3Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione n. 274 del 30 giugno 2025 dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - AGENAS avente a oggetto "Procedura di dialogo competitivo per l'affidamento di un contratto avente ad oggetto la progettazione di dettaglio, la realizzazione, la messa in esercizio e la gestione di una piattaforma di intelligenza artificiale a supporto dell'assistenza sanitaria primaria ai sensi dell'art. 64 del D.lgs. n. 50/2016 - CIG 94572555B6 – CUP 18JJ21000050005". Aggiudicazione in favore del costituendo RTI tra la BV Tech S.p.A. (mandataria), la Business Integration Partners S.p.A. (mandante) e la Indra Italia S.p.A. (mandante)", comunicata, a mezzo pec, in data 1° luglio 2025 - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale; per l'accertamento del diritto delle ricorrenti a vedersi riconosciuta l'aggiudicazione e la condanna della stazione appaltante ad aggiudicare la procedura alle ricorrenti; e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e conseguente subentro nello stesso. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da BV TECH S.P.A. il 15\9\2025: - della deliberazione n. 274 del 30 giugno 2025 dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; atti e provvedimenti ora qui impugnati, previa concessione delle idonee misure cautelari, anche con il presente ricorso incidentale, cumulativamente, ove occorre possa, - al “Verbale di Ammissione operatori alla Fase II” (prot. n. 2023/0002980 del 21/03/2023); - alla presupposta ed ivi richiamata “Verifica Ammissione Fase II” (prot. n. 2023/0002972 del 21/03/2023); - al “Verbale verifica completezza e conformità della documentazione amministrativa” della Fase III (prot. n. 2025/000335 del 14/01/2025); - ai chiarimenti n. 33 e 50 , nella parte in cui, contrariamente a quanto disposto dagli artt. 8 e 8.1 dell’Avviso di indizione, consentono ai concorrenti plurisoggettivi di comprovare il requisito “D1” i) anche solo con riferimento ad un anno nell’ultimo triennio e non all’intero triennio (chiarimento n. 33) ii) e con riferimento anche ad una sola delle tre voci (a, b e c) indicate dal predetto art. 8, così consentendo che solo alcuni operatori, anziché tutti quelli componenti il RTI, posseggano il requisito richiesto; - agli artt. 8 e 8.1. dell’Avviso di indizione, solo laddove interpretati nel senso espresso da Agenas nei predetti chiarimenti; - al chiarimento n. 9 della Fase III, nei limiti di seguito indicati; - all’art. 14 della lettera di invito della Fase III solo laddove interpretato nel senso espresso da Agenas nei predetti chiarimenti; nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione del RTI Almaviva anche per i motivi di seguito esposti Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. il 17\9\2025: - della deliberazione n. 274 del 30 giugno 2025 dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS avente a oggetto ““Procedura di dialogo competitivo per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto la progettazione di dettaglio, la realizzazione, la messa in esercizio e la gestione di una piattaforma di intelligenza artificiale a supporto dell’assistenza sanitaria primaria ai sensi dell'art. 64 del D.lgs. n. 50/2016 - CIG 94572555B6 - CUP 18JJ21000050005”. Aggiudicazione in favore del costituendo RTI tra la BV Tech S.p.A. (mandataria), la Business Integration Partners S.p.A. (mandante) e la Indra Italia S.p.A. (mandante)”, comunicata, a mezzo pec, in data 1° luglio 2025 (doc. 2), con nota con “Protocollo n. 2025/0006859 uscita del 01/07/2025”; - per quanto occorrer possa di tutti gli atti e verbali di gara con i quali le controinteressate sono state ammesse alla procedura e con i quali sono state valutate le offerte economiche delle controinteressate e della ricorrente, tra cui quelli del 21 marzo 2023, prot. 2980, le risultanze della verifica della documentazione amministrativa del 21 marzo 2023, prot. 2972, verbale di verifica completezza e conformità della documentazione amministrativa 14 gennaio 2025, prot. 335, del 17 febbraio 2025, del 18 febbraio 2025, della seduta riservata del 13 marzo 2025, della seduta pubblica del 13 marzo 2025, della seduta riservata di verifica offerte economiche e chiusura lavori del 13 marzo 2025, del 19 marzo 2025, del 1 aprile 2025, del verbale di verifica del possesso dei requisiti 21 luglio 2025, prot. 7734, la proposta di aggiudicazione e di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale; per l’accertamento del diritto delle ricorrenti a vedersi riconosciuta l’aggiudicazione e la condanna della stazione appaltante ad aggiudicare la procedura alle ricorrenti; e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e conseguente subentro nello stesso; in ogni caso, per l’accoglimento dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. avverso la nota di Agenas del 29 luglio 2025, n. 2025/0008103 con la quale Agenas ha accolto solo parzialmente l’istanza di accesso agli atti dell’RTI ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. il 22\12\2025 : per l’ottemperanza - dell’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sez. III-quater, 6 novembre 2025, n. 19681, resa nel presente giudizio con r.g. 10226/2025 e non impugnata; e, per l’effetto, per la nullità e/o inefficacia e/o, in ogni caso, l’annullamento, - della nota, tramessa a mezzo pec in data 21 novembre 2025, con “Protocollo n. 2025/0012014 uscita del 21/11/2025” avente a oggetto “PNRR M6C1 sub-investimento 1.2.2.4 “Intelligenza Artificiale” Procedura di Dialogo Competitivo per la realizzazione della Piattaforma di Intelligenza Artificiale a supporto dell’assistenza sanitaria primaria CIG: 94572555B6. Ordinanza n. 19681/2025 T.A.R. Lazio, sez. III Quater, R.G.N. 10226/2025 su istanza di accesso”; - della nota, tramessa a mezzo pec in data 24 novembre 2025, con “Protocollo n. 2025/0012102 uscita del 24/11/2025” avente a oggetto “PNRR M6C1 sub-investimento 1.2.2.4 “Intelligenza Artificiale” Procedura di Dialogo Competitivo per la realizzazione della Piattaforma di Intelligenza Artificiale a supporto dell’assistenza sanitaria primaria CIG: 94572555B6. Ordinanza n. 19681/2025 T.A.R. Lazio, sez. III Quater, R.G.N. 10226/2025 su istanza di accesso”; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale; se del caso, per l’accoglimento dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. avverso le citate note di Agenas del 21 novembre 2025, n. 12014 (doc. 52) e 24 novembre 2025, n. 12102 con le quali Agenas ha accolto solo parzialmente l’istanza di accesso agli atti dell’RTI ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note di AGENAS del 21 e 24 novembre 2025, adottate in esecuzione dell’ordinanza n. 19681/2025, con cui è stata accolta solo parzialmente l’istanza di accesso agli atti di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel contesto di una procedura di dialogo competitivo per l’affidamento della progettazione, realizzazione e gestione di una piattaforma di intelligenza artificiale a supporto dell’assistenza sanitaria primaria, il RTI ricorrente aveva impugnato l’aggiudicazione in favore di altro RTI, proponendo anche istanza di accesso agli atti. A seguito dell’ordinanza n. 19681/2025, AGENAS ha riesaminato la richiesta, avvalendosi anche del supporto di esperti per valutare la natura di segreti industriali delle informazioni contenute nell’offerta dell’aggiudicatario, e ha adottato le note del 21 e 24 novembre 2025, concedendo solo parzialmente l’accesso. Con motivi aggiunti del 22 dicembre 2025, il RTI ha chiesto l’ottemperanza all’ordinanza precedente e la dichiarazione di nullità, inefficacia o annullamento delle nuove note, nonché, ove necessario, l’accoglimento dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. La ricorrente ha contestato, in sostanza, la mancata integrale ostensione della documentazione e la qualificazione di alcune informazioni come segreti industriali, chiedendo anche una consulenza tecnica d’ufficio per una nuova valutazione protetta.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. Ha ritenuto infondata la domanda di nullità per violazione o elusione dell’ordinanza n. 19681/2025, poiché AGENAS aveva dato esecuzione al precedente provvedimento riesaminando concretamente la richiesta di accesso, svolgendo un’approfondita istruttoria e adottando un nuovo provvedimento. Quanto alla segretazione, il Collegio ha valorizzato il supporto di esperti e ha ritenuto che il nuovo provvedimento non presentasse macroscopici vizi di illogicità o irragionevolezza. Il sindacato giurisdizionale sull’esercizio della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione resta infatti circoscritto ai casi in cui siano superati i margini di opinabilità della valutazione. Non essendo emerso tale superamento, il TAR ha escluso anche i presupposti per disporre una consulenza tecnica d’ufficio finalizzata a una nuova valutazione protetta dei segreti industriali. Le spese della fase sono state compensate per la complessità e novità della questione.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
Consente la proposizione, nel giudizio già pendente, dell’istanza relativa all’accesso agli atti; nel caso concreto l’istanza è stata rigettata perché le nuove determinazioni dell’Amministrazione non risultavano illegittime.
art. 121-ter del Codice della proprietà industriale
Richiamato in via analogica quale modello per una consulenza tecnica d’ufficio svolta in modalità protetta sulla consistenza dei segreti industriali; il TAR ha escluso che ne ricorressero i presupposti, non essendo stati superati i margini di opinabilità della valutazione amministrativa.
Massime di principio
- L’esecuzione di un’ordinanza che impone il riesame di un’istanza di accesso esclude la violazione o l’elusione del giudicato cautelare quando l’Amministrazione svolge una nuova istruttoria effettiva e adotta un autonomo provvedimento motivato, anche se l’accesso viene nuovamente accordato solo parzialmente.
- Nella valutazione della sussistenza di segreti industriali opposti dal controinteressato all’accesso agli atti di gara, il giudice amministrativo può sindacare l’esercizio della discrezionalità tecnica entro il limite dei macroscopici vizi di illogicità o irragionevolezza e del superamento dei margini di opinabilità della scelta amministrativa.
- La consulenza tecnica d’ufficio non è necessaria né ammissibile per sostituire la valutazione tecnica dell’Amministrazione in materia di segreti industriali quando l’istruttoria amministrativa sia approfondita e non emergano errori macroscopici, illogicità o irragionevolezza.
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