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Sentenza

Sentenza del 14/03/2017 n. 1265 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Catasto - Accertamento - Rideterminazione della categoria catastale - Richiamo degli atti dell'A.F. - Motivazione - Sufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva annullato l’avviso di accertamento ritenendolo insufficientemente motivato. L’avviso aveva disposto, ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, la revisione del classamento catastale di due immobili situati nella microzona del Centro Storico di Roma, con aumento delle categorie, delle classi e delle rendite catastali. Secondo l’Agenzia, l’atto indicava adeguatamente la normativa applicata, gli atti comunali e dell’Amministrazione catastale che avevano avviato la procedura, la microzona interessata e lo scostamento tra valori di mercato e valori catastali. Il contribuente non si è costituito in appello.

La decisione

La Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello dell’Agenzia e riformato la sentenza di primo grado, ritenendo sufficiente la motivazione dell’avviso. Per la revisione catastale effettuata mediante verifica per microzone non è necessario indicare analiticamente le caratteristiche specifiche dell’immobile né effettuare un sopralluogo, essendo sufficiente richiamare il presupposto normativo, gli atti amministrativi di impulso e lo scostamento rilevante tra valori di mercato e catastali. Il contribuente avrebbe potuto dimostrare che i propri immobili presentavano caratteristiche tali da escluderli dalla revisione, ma tale prova non è stata fornita. È stata quindi confermata definitivamente la nuova classificazione: l’unità commerciale è passata dalla categoria C/1, classe 4, alla classe 12, con rendita da euro 3.073,90 a euro 10.291,95; l’unità abitativa è passata dalla categoria A/4, classe 2, alla categoria A/2, classe 5, con rendita da euro 605,55 a euro 1.653,95. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 335

    la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato [...] e il corrispondente valore medio catastale [...] si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio

    La norma consente la revisione parziale e generalizzata del classamento nelle microzone caratterizzate da uno scostamento significativo tra valori di mercato e valori catastali. In questa procedura la motivazione può concentrarsi sui parametri della microzona e sugli atti che hanno attivato la revisione, senza dover descrivere dettagliatamente le caratteristiche del singolo immobile.

  • Determinazione del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 16 febbraio 2005

    È richiamata come atto amministrativo di riferimento per l’attivazione e lo svolgimento della procedura di revisione catastale per microzone.

  • Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 5 dell’11 ottobre 2010

    È indicata quale atto con cui il Comune ha richiesto la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari private situate nelle microzone individuate.

  • Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 336

    La disposizione riguarda una diversa procedura di revisione, fondata su specifiche trasformazioni o innovazioni dell’immobile. In tale ipotesi la motivazione deve indicare analiticamente gli interventi e le modifiche subite dal bene; tale obbligo non si applica automaticamente alla revisione per microzone prevista dal comma 335.

  • Legge n. 662 del 1996, art. 3, comma 58

    Nella parte relativa alla palese incongruità del classamento rispetto a fabbricati similari, richiede l’individuazione degli immobili comparabili, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe. Anche questa è una procedura diversa da quella basata sulla revisione per microzone.

  • Cassazione civile, Sezione V, sentenza n. 21176 del 19 ottobre 2016

    Conferma che, nella revisione catastale per microzone, la motivazione è congrua quando indica il fondamento normativo, gli atti amministrativi presupposti e la richiesta comunale da cui deriva il potere di riclassamento.

  • Cassazione civile, sentenze n. 21532 del 2013 e n. 17322 del 2014

    Affermano che l’obbligo motivazionale dell’atto di classamento è assolto quando sono resi conoscibili il presupposto della revisione per microzone e gli atti amministrativi che ne hanno determinato l’avvio.

  • Cassazione civile, sentenza n. 21923 del 2012

    Riconosce che, nella revisione fondata sui parametri della microzona, non sussiste necessariamente un obbligo di sopralluogo presso il singolo immobile.

Massime di principio

  • Nella revisione catastale effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, un avviso può essere motivato validamente mediante il richiamo alla procedura di revisione per microzone, agli atti comunali e dell’Agenzia che l’hanno attivata e allo scostamento tra valori di mercato e valori catastali.
  • La motivazione richiesta varia in base alla procedura utilizzata: la revisione per microzone non richiede necessariamente l’indicazione dettagliata delle caratteristiche individuali dell’immobile, mentre le procedure fondate su trasformazioni specifiche o sul confronto con immobili similari richiedono indicazioni più analitiche.
  • L’Amministrazione non è necessariamente tenuta a effettuare un sopralluogo quando il riclassamento deriva da parametri generali della microzona e non da modifiche specifiche del singolo bene.
  • Il contribuente può contestare il riclassamento dimostrando che il proprio immobile presenta caratteristiche particolari tali da renderlo estraneo alla situazione di rivalutazione della microzona; tuttavia, la contestazione deve essere sostenuta da elementi concreti e da una prova specifica.
  • La vicinanza a zone di pregio, la significativa rivalutazione del mercato immobiliare e l’inadeguatezza manifesta della precedente categoria o rendita possono costituire elementi idonei a giustificare la riclassificazione, se coerenti con la procedura per microzone.

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