Sentenza del 15/07/2015 n. 14776 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato l’avviso di pagamento e la successiva cartella Tarsu relativa all’anno 2005, contestando l’incremento tariffario, l’errata applicazione della categoria tariffaria e la determinazione della superficie imponibile. In particolare, sosteneva che parte dei fabbricati fosse inutilizzabile a causa di lavori di ristrutturazione e chiedeva, in subordine, una riduzione della tassa. La Commissione tributaria regionale aveva escluso integralmente dalla tassazione la superficie e il periodo interessati, ritenendo che i maggiori rifiuti fossero residui edili già coperti dagli oneri della pratica edilizia. Il Comune ha impugnato tale decisione per violazione delle norme processuali e della disciplina Tarsu, nonché per extrapetizione e carenza di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, rigettato il primo motivo relativo alla pretesa genericità dell’appello della società, accolto il secondo, il quinto e il sesto motivo del Comune e dichiarato assorbiti gli altri. Ha ritenuto errata la decisione regionale perché la società aveva dedotto l’eventuale inutilizzabilità soltanto di parte dei locali, al fine di ottenere una riduzione della superficie tassabile, mentre il giudice d’appello aveva escluso dalla tassazione l’intero fabbricato e l’intero periodo, collegando inoltre impropriamente la Tarsu agli oneri edilizi. Le sentenze sono state cassate con rinvio a una diversa sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che dovrà riesaminare la controversia applicando i principi sulla tassabilità dei locali e sulla determinazione della superficie imponibile e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione.
La Corte ha ritenuto sufficiente che la società avesse riproposto in appello le argomentazioni e le domande già formulate in primo grado; l’appello non era quindi inammissibile per difetto di specificità.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti della domanda. La Commissione regionale li ha superati escludendo dalla tassazione l’intero fabbricato e l’intero periodo, nonostante la richiesta riguardasse la possibile riduzione della sola superficie non utilizzabile.
D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 507, art. 62
La Tarsu è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti; non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, purché ciò sia indicato nella denuncia e debitamente riscontrato.
L’esclusione dalla Tarsu richiede una concreta e provata inutilizzabilità dei locali o delle aree. Essa può riguardare soltanto le porzioni effettivamente inutilizzabili e non comporta automaticamente l’esenzione dell’intero immobile o dell’intero periodo d’imposta.
D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 507, art. 65
Quando il Comune determina la Tarsu sulla base della quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti per unità di superficie, la tassa non può essere esclusa integralmente sulla base della sola circostanza che, in un determinato periodo, siano stati prodotti maggiori rifiuti per lavori di ristrutturazione.
Costituzione, artt. 2 e 23
La Corte ha accolto le censure del Comune contro l’esclusione del tributo fondata sul generico collegamento tra i costi dei rifiuti e gli oneri della pratica edilizia, ritenendo non sovrapponibili l’obbligazione tributaria Tarsu e gli oneri edilizi.
Codice civile, art. 2697
La parte che invoca una riduzione o esclusione della superficie tassabile deve fornire elementi obiettivi e documentazione idonea a dimostrare l’inutilizzabilità o la non produttività di rifiuti delle specifiche aree.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5
Il motivo è stato dichiarato assorbito; la decisione di rinvio dovrà comunque riesaminare la questione alla luce della corretta applicazione delle delibere comunali e della disciplina Tarsu.
Massime di principio
- La Tarsu è normalmente dovuta per locali e aree detenuti o occupati, salvo che il contribuente dimostri con elementi obiettivi la loro concreta inutilizzabilità o l’impossibilità di produrre rifiuti.
- La presenza di lavori di ristrutturazione non determina automaticamente l’esenzione dell’intero immobile: l’eventuale riduzione deve essere limitata alle sole superfici effettivamente inutilizzabili e al periodo comprovato.
- Gli oneri concessori o edilizi non sostituiscono né assorbono la Tarsu, perché si tratta di obbligazioni diverse con presupposti differenti.
- Il giudice tributario non può attribuire al ricorso un effetto più ampio di quello richiesto dal contribuente, ad esempio trasformando una domanda di riduzione parziale in un’esenzione totale.
- La determinazione della Tarsu secondo quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti per superficie impedisce, di regola, di ricalcolare il tributo sulla base della sola quantità concretamente prodotta in un singolo periodo.
- Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle argomentazioni già formulate in primo grado può essere sufficiente a soddisfare l’onere di specificità, purché consenta di individuare chiaramente le ragioni del dissenso dalla decisione impugnata.
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