Sentenza del 17/07/2018 n. 18940 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore dell'avviamento commerciale ai fini dell'imposta di registro, determinando una maggiore imposta pari a 51.153 euro, oltre sanzioni e interessi. Il contribuente sosteneva che il contratto riguardasse esclusivamente il punto vendita di via (XXXXX) e non l'intera attività della società affittuaria C. s.r.l., che gestiva anche altri esercizi. Contestava quindi l'utilizzo del volume d'affari complessivo dell'affittuaria per calcolare l'avviamento del solo punto vendita ceduto, nonché il difetto di motivazione della rettifica e l'omessa acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi del contribuente, ritenendo errato calcolare l'avviamento sulla base del volume d'affari complessivo dell'azienda affittuaria e dividerlo poi in via equitativa tra i diversi punti vendita. Il valore doveva essere determinato considerando esclusivamente i ricavi e la redditività riferibili all'azienda concretamente ceduta. È stata inoltre rilevata un'insufficiente motivazione sui criteri di calcolo adottati. Il quarto motivo, relativo ai poteri istruttori officiosi del giudice tributario, è stato rigettato, poiché il contribuente non aveva dimostrato una situazione di impossibilità o grave difficoltà nel fornire la prova. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di illustrazione. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52
La determinazione del valore dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro deve riferirsi all'azienda effettivamente trasferita e alla sua concreta capacità reddituale, non a quella complessiva di un'impresa diversa o più ampia.
D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4
Il valore di avviamento è determinato sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o dichiarati negli ultimi tre periodi d'imposta, moltiplicata per tre.
I criteri costituiscono un parametro di riferimento per la stima dell'avviamento, ma devono essere applicati ai ricavi e alla redditività dell'azienda oggetto di cessione, non al fatturato aggregato di più punti vendita.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
I poteri istruttori officiosi del giudice tributario, compreso l'ordine di deposito di documenti, sono eccezionali e possono essere esercitati quando il contribuente dimostri che la prova sia impossibile o sommamente difficile da acquisire autonomamente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
La sentenza tributaria deve esporre in modo sufficientemente chiaro le ragioni di fatto e di diritto della decisione, compresi i criteri utilizzati per determinare il valore dell'avviamento.
Art. 113 c.p.c.
Il giudice deve decidere secondo diritto e motivare adeguatamente il percorso logico seguito, soprattutto quando procede a una quantificazione equitativa.
Art. 53 della Costituzione
Il motivo fondato sul principio di capacità contributiva è stato dichiarato inammissibile perché non adeguatamente illustrato; la Corte non ne ha quindi esaminato il merito.
Massime di principio
- Nel rettificare l'avviamento ai fini dell'imposta di registro, l'amministrazione deve considerare esclusivamente l'azienda o il ramo effettivamente trasferito, distinguendolo dalle altre attività, sedi o punti vendita dello stesso soggetto.
- Non è sufficiente utilizzare il fatturato complessivo dell'impresa cedente o affittuaria e dividerlo successivamente in modo meramente proporzionale o equitativo: occorre individuare, per quanto possibile, i ricavi e la redditività specifici dell'unità ceduta.
- La motivazione dell'avviso e della sentenza deve indicare con chiarezza i dati, i parametri e il metodo utilizzati per calcolare l'avviamento; una quantificazione priva di collegamento con l'azienda trasferita può essere contestata.
- I criteri normativi basati sulla redditività media degli ultimi periodi d'imposta sono parametri di stima e devono essere applicati a dati riferibili all'azienda ceduta, al lordo delle imposte.
- Il contribuente conserva l'onere principale di provare i fatti rilevanti. Il giudice può acquisire documenti d'ufficio solo quando sia dimostrata una concreta impossibilità o grave difficoltà di produzione della prova.
- In caso di annullamento per errata determinazione dell'avviamento, la controversia può essere rinviata al giudice di merito affinché ricostruisca il valore sulla base delle caratteristiche economiche effettive dell'azienda trasferita.
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