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Sentenza

Sentenza n. 5101/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 103/2024 pronunciata in data 06.06.2024 dal Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro, in esito al giudizio RG n. 2598/2023.

Giustizia amministrativa202505473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. lamentando l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero ad accreditare complessivamente 2.500 euro oltre interessi legali. La ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un termine per l'adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso non è stato esteso alla parte della sentenza relativa alle spese di lite, in relazione alla quale il difensore antistatario è titolare di un autonomo titolo di credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e il Ministero non aveva dimostrato di avere adempiuto. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, escludendo tuttavia l'esecuzione della parte relativa alle spese di lite, poiché il difensore antistatario dispone di un autonomo titolo di credito e non aveva proposto il ricorso. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, stabilendo che provveda entro sessanta giorni dalla comunicazione, da parte della ricorrente, della perdurante inerzia ministeriale. Il compenso commissariale, ove dovuto, è stato posto a carico del Ministero e liquidato in 500 euro. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, assegnare un termine all'amministrazione inadempiente e nominare, ove necessario, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per la proposizione e l'accoglimento del giudizio di ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    È richiamato nel titolo azionato quale fondamento degli interessi legali dovuti sull'importo riconosciuto.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato nel titolo azionato insieme all'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, per la decorrenza degli interessi legali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza sono sufficienti, ai fini dell'ordine di esecuzione, l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, l'inutile decorso del termine legalmente previsto per l'adempimento e la mancata prova dell'esecuzione da parte dell'amministrazione obbligata.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta incaricato dell'esecuzione sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
  • L'ottemperanza può essere esercitata solo dal soggetto titolare della posizione riconosciuta dal titolo giudiziale; la parte relativa alle spese liquidate con distrazione in favore del difensore non è eseguibile su iniziativa dell'assistito quando il difensore antistatario, titolare di un autonomo credito, non abbia proposto il ricorso.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente, analogamente alle eventuali spese dovute per l'esercizio della funzione commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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