Sentenza del 12/01/2021 n. 202 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Accertamento tributario standardizzato, studi di settore, contraddittorio obbligatorio con il contribuente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di un accertamento basato sull'applicazione degli studi di settore/parametri senza aver esperito il contraddittorio obbligatorio con il contribuente; si contestava l'uso automatico dello scostamento tra reddito dichiarato e standard come presunzione sufficiente a fondare l'accertamento
La decisione
il giudice ha ritenuto che la procedura con studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità e affidabilità non è determinata automaticamente dallo scostamento; il valore probatorio degli studi emerge solo dopo il contraddittorio obbligatorio. In mancanza del contraddittorio, l'accertamento è nullo. Inoltre è stato affermato l'onere del contribuente di dimostrare, senza limiti di mezzi, circostanze giustificative per escludere l'applicazione degli standards o per evidenziare la specificità della sua attività nel periodo considerato
Norme richiamate
Legge n. 146 del 1998, art. 10, comma 1
prevede l'istituto del contraddittorio preventivo in materia di studi di settore/parametri e impone l'obbligo di confronto prima di formalizzare l'accertamento
Legge finanziaria 2007, art. 1, comma 17
conferma e specifica il ruolo degli studi di settore come presunzioni semplici e l'importanza del contraddittorio nella fase istruttoria prima dell'adozione dell'atto di accertamento
Massime di principio
- Gli studi di settore/parametri costituiscono presunzioni semplici: lo scostamento dal valore standard non produce automaticamente una presunzione assoluta di maggiore imponibile senza il contraddittorio.
- Il contraddittorio con il contribuente è obbligatorio e preliminare: se non viene esperito, l'accertamento è viziato e può essere annullato per nullità procedurale.
- Nel contraddittorio il contribuente ha piena facoltà di fornire qualsiasi prova e spiegazione (documentale, tecnica, economica) per dimostrare l'inapplicabilità degli standards o la specificità della propria situazione.
- L'amministrazione finanziaria deve considerare le giustificazioni emerse nel contraddittorio e motivare adeguatamente l'accertamento finale; l'accertamento fondato solo su scostamenti statisticamente calcolati è insufficiente se non corroborato dal confronto istruttorio.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe attivarsi per partecipare al contraddittorio e raccogliere prove sulla specificità dell'attività; l'Amministrazione deve documentare il mancato esperimento del contraddittorio o la valutazione delle osservazioni ricevute.
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