Cassazione Penale, Sentenza n. 14897/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per tre motivi: 1) violazione dell'art. 4 legge 18/04/1975 n.110 sostenendo che il Tribunale ha qualificato la mazza da baseball come arma impropria senza accertare la "clausola di offensività" prevista per alcuni strumenti (seconda parte comma 2 art.4); 2) omessa applicazione dell'art.131-bis cod. pen. (tenuità del fatto), nonostante età giovanissima, occasionalità ed estemporaneità; 3) illegittimità e carenza motivazionale circa la concessione, non richiesta, della sospensione condizionale della pena (il ricorrente avrebbe preferito adempiere piuttosto che usufruire del beneficio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza aspecifica e ha richiamato la giurisprudenza e la pronuncia della Corte Costituzionale (n.139/2023) secondo cui la mazza da baseball rientra tra gli oggetti "nominati" dall'art.4 L.110/1975 e il porto ingiustificato è punibile indipendentemente dalla dimostrazione di una concreta pericolosità; inoltre il Tribunale aveva motivatamente ritenuto non provato il giustificato motivo addotto dall'imputato (periodo di lockdown, assenza di elementi probatori come palla o giornale, ecc.). Sul secondo motivo la Corte ha osservato che la questione di applicabilità dell'art.131-bis non può essere sollevata per la prima volta in cassazione e che il ricorrente non aveva chiesto l'applicazione nel merito; perciò la doglianza è inammissibile. Sul terzo motivo la Corte ha rilevato l'assenza di un interesse giuridicamente apprezzabile del ricorrente alla rimozione della sospensione condizionale concessa d'ufficio, trattandosi di mera preferenza soggettiva; pertanto anche questo motivo è generico e inammissibile. Conseguenze: confermata la condanna di merito (reato ex art.4 L.110/1975, ammenda di €1.000 con sospensione condizionale della pena concessa d'ufficio) e dichiarazione di inammissibilità del ricorso; il ricorrente è condannato alle spese processuali in cassazione e al pagamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n.110, art.4
"bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche"
La Corte ha interpretato che gli oggetti "nominati" dall'art.4 (tra cui la mazza da baseball) costituiscono armi improprie la cui detenzione/porto è punibile se privo di giustificato motivo, senza necessità di dimostrare circostanze di tempo/luogo o una concreta offensività.
art.131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità non può essere invocata per la prima volta in Cassazione e, ove esista, deve essere richiesta e dedotta in sede di merito; il giudice di merito non è d'ufficio obbligato a pronunciarvi se non richiesto.
art.606, comma 3, cod. proc. pen.
La norma limita la possibilità di dedurre per la prima volta in cassazione questioni che dovevano essere proposte in sede di merito; è richiamata per escludere la valutazione ex novo dell'art.131-bis in Cassazione.
art.163 cod. pen.
Richiamato in motivazione per spiegare che la sospensione condizionale della pena pecuniaria può determinare l'estinzione della pena dopo un termine (es. biennio), premessa per valutare l'assenza di un pregiudizio concreto del ricorrente dalla concessione del beneficio.
Corte costituzionale, sentenza n.139 del 22/03/2023
La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità sull'art.4 L.110/1975, confermando la diversa disciplina tra oggetti "nominati" e "innominati" e legittimando la punibilità del porto degli oggetti nominati senza ulteriore prova di offensività.
Massime di principio
- Il porto di una mazza da baseball rientra nella fattispecie prevista dall'art.4 L.110/1975 e può essere punito se privo di giustificato motivo senza dover provare una concreta potenzialità offensiva.
- Chi intende ottenere il beneficio della non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) deve formularne espressa richiesta e dedurla nel giudizio di merito; non è ammissibile sollevarla per la prima volta in Cassazione.
- Le impugnazioni in Cassazione sono inammissibili se i motivi sono aspecifici e non si confrontano con la motivazione del giudice di merito: occorre affrontare puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La concessione d'ufficio della sospensione condizionale della pena non è automaticamente dannosa per l'imputato; per impugnare tale concessione è necessario dimostrare un interesse concreto e giuridicamente apprezzabile alla sua rimozione.
- Le dichiarazioni difensive contraddette da elementi probatori concreti (es. mancanza di oggetti giustificativi, contesto oggettivo come misure di lockdown, mancata escussione di testi favorevoli) possono legittimamente portare il giudice a escludere il giustificato motivo del porto.
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