Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 521/2026 - Trieste, Sezione 1

PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 71/2024 del Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro, pubblicata in data 02.09.2024, e notificata in forma esecutiva il 06.02.2025

Giustizia amministrativa202500683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto del docente al beneficio annuo di € 500,00 per gli anni scolastici indicati e condannato il Ministero alle spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 71/2024 del Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro, pubblicata il 2 settembre 2024 e notificata in forma esecutiva il 6 febbraio 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto a fruire, per gli anni scolastici indicati, del beneficio di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre alla rifusione delle spese del giudizio. Deduceva il mancato adempimento del Ministero e chiedeva l'esecuzione integrale del giudicato, le spese del giudizio di ottemperanza e una misura pecuniaria per ogni eventuale giorno di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è opposto. Il TAR ha rilevato che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 dopo la rituale notificazione della sentenza, e ha ritenuto procedibile il ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando che il giudicato si era formato e che il Ministero non aveva ottemperato alle statuizioni della sentenza. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione entro 60 giorni dalla notificazione della decisione ad istanza di parte o dalla sua comunicazione amministrativa. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale del Ministero preposto alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione: il commissario agirà, su istanza del creditore e dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero, entro i successivi 60 giorni. Ha escluso un compenso per il commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato nella misura versata; spese e rimborso sono stati distratti in favore del difensore antistatario. Non ha disposto la misura pecuniaria richiesta per ogni giorno di eventuale ulteriore inadempimento.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Con ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), del codice del processo amministrativo, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza in epigrafe

    La disposizione è richiamata quale base dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la rituale notifica della sentenza in copia attestata conforme all’originale e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    Il ricorso per ottemperanza è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione rituale del titolo esecutivo, prima della proposizione del ricorso.

  • art. 114 c.p.a.

    Esso deve pertanto essere accolto, con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 del codice del processo amministrativo.

    Accertata l'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza adotta le misure necessarie ai sensi dell'art. 114 c.p.a., tra cui l'ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Con ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), del codice del processo amministrativo, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza in epigrafe, con la quale è stato dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, per gli anni scolastici indicati in sentenza, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, ed il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a rifondere le spese di lite liquidate.

    La norma è identificata come base del beneficio economico annuo di € 500,00, riconosciuto dal giudicato per gli anni scolastici indicati e da eseguire tramite la Carta elettronica per la formazione del personale docente.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il Ministero intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare alla parte ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.

    Il Ministero soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa il contributo unificato nella misura versata, una volta che la sentenza che dispone il rimborso sia passata in giudicato.

  • art. 21 l. 4 agosto 2006, n. 248

    Il Ministero intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare alla parte ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.

    La disposizione è richiamata quale norma modificativa dell'art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002, in base al quale è disposto il rimborso del contributo unificato.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese di lite e il rimborso del contributo unificato devono distrarsi a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del codice di procedura civile e dell’art. 39 del codice del processo amministrativo.

    La dichiarazione di antistatarietà del difensore consente la distrazione in suo favore delle spese di lite e del rimborso del contributo unificato.

  • art. 39 c.p.a.

    Le spese di lite e il rimborso del contributo unificato devono distrarsi a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del codice di procedura civile e dell’art. 39 del codice del processo amministrativo.

    La disposizione è richiamata, insieme all'art. 93 c.p.c., quale base per la distrazione delle spese e del rimborso del contributo unificato al difensore antistatario.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza a un titolo giudiziale esecutivo è procedibile, nei casi soggetti al termine dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, dopo che siano trascorsi 120 giorni dalla rituale notificazione del titolo e prima della proposizione del ricorso.
  • Accertato il mancato adempimento di un giudicato, il giudice dell'ottemperanza ordina all'amministrazione di eseguirlo entro un termine e può nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, definendone modalità e tempi di intervento.
  • Quando l'incarico commissariale rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato, non è dovuto un compenso al commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.