Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/12/2017 n. 5095 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Sanzioni - Ritardati od omessi versamenti diretti - Compensi corrisposti a dipendenti - Ritenute alla fonte - Omissione - Sanzioni - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava somme erogate ai dipendenti come rimborsi spese, indennità di automezzo e trasferte in Italia, prive di adeguata giustificazione documentale. Il ricorrente contestava che tali importi fossero integralmente imponibili e sosteneva, inoltre, l'illegittimità delle sanzioni applicate per l'omesso versamento delle ritenute. La decisione ha ritenuto che, in assenza di documentazione probatoria idonea e non trattandosi di indennità forfetarie correttamente documentate, le somme dovessero essere considerate retribuzione imponibile e assoggettate a ritenuta.

La decisione

Le somme corrisposte ai dipendenti sono state integralmente sottoposte a tassazione, poiché non adeguatamente giustificate e quindi qualificabili come retribuzione imponibile. Sono state confermate le sanzioni pari al 30 per cento per le ritenute non versate nei termini, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471/1997. È stata invece esclusa l'applicazione dell'art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388/2000, in quanto tale disposizione prevede una sanzione civile relativa agli obblighi previdenziali e assistenziali, estranea alle sanzioni tributarie per omesso versamento delle ritenute.

Norme richiamate

  • Art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997

    sanzione nella misura del 30 per cento sulle somme non versate nei termini di legge

    La sanzione tributaria per omesso o tardivo versamento delle ritenute è legittima quando le somme corrisposte ai dipendenti costituiscono retribuzione imponibile e il sostituto d'imposta non versa le ritenute nei termini.

  • Art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388/2000

    La disposizione riguarda una sanzione civile collegata a registrazioni e denunce obbligatorie verso le gestioni previdenziali e assistenziali; non è applicabile alle sanzioni tributarie relative all'omesso versamento delle ritenute alla fonte.

Massime di principio

  • I rimborsi spese e le indennità riconosciute ai dipendenti devono essere adeguatamente documentati; in mancanza di elementi probatori, possono essere riqualificati come retribuzione imponibile.
  • Le certificazioni o giustificazioni prodotte solo successivamente devono comunque essere concrete, attendibili e coerenti con le trasferte effettivamente svolte; la loro mera produzione ex post non è sufficiente.
  • Quando un importo è riqualificato come retribuzione imponibile, il datore di lavoro deve applicare e versare le relative ritenute fiscali; l'omissione può comportare la sanzione tributaria del 30 per cento.
  • Le sanzioni tributarie per omesso versamento delle ritenute e le sanzioni civili previdenziali hanno presupposti diversi e non sono automaticamente intercambiabili.
  • Per evitare contestazioni, è opportuno conservare autorizzazioni alla trasferta, note spese, ricevute, itinerari, dati del veicolo e ogni altra documentazione idonea a dimostrare natura e ammontare delle somme corrisposte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.