Cassazione Penale, Sentenza n. 29230/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato responsabilità per attività organizzate di gestione illecita di rifiuti. Il ricorrente contestava: 1) la corretta applicazione e interpretazione delle norme ambientali (artt. 188 e 266 d.lgs. 152/2006), sostenendo che la società operava sotto autorizzazione provinciale e che operava la deroga per il commercio ambulante; 2) la rilevanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 5257/2023 e dell'art.188, comma 1‑bis (L. 221/2015) a suo favore; 3) la scorretta determinazione del quantitativo di rifiuti (470 tonnellate) e l'assenza di prova; 4) la mancata dimostrazione dell'attività organizzata e dell'animus delinquendi del ricorrente; 5) l'assenza di prova di un ingiusto profitto e richiesta di derubricazione a contravvenzione (art.256 TUA); 6) la sussistenza solo della forma tentata del reato perché l'attività sarebbe stata impedita dal monitoraggio delle forze di polizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivazione: sussistenza della cosiddetta "doppia conforme" (tribunale e corte d'appello hanno formato un corpo argomentativo unitario) e genericità/manifesto infondamento delle censure. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero provato l'abusività dell'attività (mischia di rifiuti, falsa attribuzione codici CER, omissione di cernita, trattamento non autorizzato), la continuità e organizzazione dell'attività illecita, l'ingente quantità complessiva valutata nel suo complesso (470 t sulla base delle pesature), e la sussistenza di un ingiusto profitto quantificabile come risparmio di spesa. Ha inoltre ribadito che la deroga ex art.266, comma 5, e l'interpretazione locale invocata dal ricorrente non sono applicabili nei casi in cui i conferimenti risultino essere raccolta professionale e rifiuti misti; l'onere di provare l'applicabilità di regimi derogatori incombe su chi li invoca. Di conseguenza le richieste di riqualificazione del fatto in contravvenzione o di configurazione del reato in forma tentata sono state ritenute infondate.
Norme richiamate
d.lgs. n.152/2006 (Testo unico ambientale) - art.188
Disciplina i requisiti di raccolta/trasporto dei rifiuti e l'iscrizione all'Albo; la Corte ha ritenuto che la deroga per il commercio ambulante non si applicasse quando i conferimenti provenivano da raccolta professionale o riguardavano rifiuti misti non compatibili con la deroga.
d.lgs. n.152/2006 (Testo unico ambientale) - art.266, comma 5
Prevede una deroga agli obblighi ordinari per le attività di raccolta/trasporto svolte in forma ambulante limitatamente ai rifiuti oggetto del loro commercio; la Corte ha interpretato questa disposizione come eccezionale e applicabile solo se provata la titolarità/oggettiva conformità dei conferimenti (onere della prova a chi invoca la deroga).
Legge 28 dicembre 2015, n.221 (art.30) - modifica art.188 (comma 1‑bis)
Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5.
Introduce una esclusione dall'applicabilità dell'art.266, comma 5 per rifiuti ferrosi e non ferrosi, ma la Corte ha ritenuto che tale disposizione non fosse applicabile nel caso di conferimenti misti e raccolta professionale.
art. 452‑quaterdecies cod. pen. (ex art.260 TUA nel testo processuale)
Norma penale che sanziona l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti: richiede valutazione unitaria di continuità/organizzazione, ingenti quantitativi e finalità di ingiusto profitto; la Corte ha considerato provati tali elementi.
Regolamento UE n.333/2011
Regola la cessazione della qualifica di rifiuto per materiali metallici (end‑of‑waste); la presenza di emulsioni oleose e di frazioni estranee rileva negativamente e può impedire il riconoscimento della qualità dei materiali come idonei al recupero.
Decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 (normativa RAEE)
I RAEE hanno disciplina autonoma; la deroga per il commercio ambulante è limitata e non si applica per rifiuti sottoposti a regolamentazioni specifiche come i RAEE.
Principio giurisprudenziale: inversione dell'onere della prova
Consolidato principio secondo cui chi invoca l'applicazione di una disciplina derogatoria (regime più favorevole) deve provare i presupposti fatti valere; applicato in materia di rifiuti per esenzioni dal regime ordinario.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per l'attribuzione dell'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Chi invoca una deroga o un regime più favorevole (es. deroga art.266 comma 5) ha l'onere di provarne i presupposti (titolarità dell'attività ambulante, natura dei rifiuti, occasionalità o conformità al commercio).
- La qualificazione della condotta come "abusiva" si valuta unitariamente considerando aspetti temporali (continuità), quantitativi (ingenti nel loro complesso) e qualitativi (violazioni sostanziali delle prescrizioni autorizzative); non occorre che l'attività illecita sia esclusiva dell'impresa.
- La presenza di rifiuti misti, di falsa attribuzione di codici CER, l'omessa cernita e il trattamento non autorizzato sono elementi fattuali decisivi che possono trasformare attività apparentemente autorizzate in illecite e consentono di configurare il reato aggravato di traffico organizzato di rifiuti.
- Le valutazioni tecniche (video‑monitoraggio, CtU/CtPM, pesature e sopralluoghi) che documentano una prassi consolidata e procedure aziendali irrilevanti per la rivalutazione in Cassazione quando sono adeguatamente motivate dai giudici di merito.
- La mera richiesta di riqualificazione a fattispecie meno grave (contravvenzione) o la lamentata assenza di dolo e di profitto è vulnerabile se i fatti dimostrano un modulo operativo reiterato che produce risparmio di spesa o altri vantaggi economici; il profitto può consistere anche in risparmio dei costi e non deve sempre essere quantificato per sostenere la responsabilità.
- In situazioni analoghe, conservare e documentare autorizzazioni aggiornate, formulari di identificazione rifiuti (FIR), tracciabilità, iscrizione all'Albo nazionale e procedure di cernita e stoccaggio separate e conformi è essenziale per evitare responsabilità penali.
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