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Sentenza

Sentenza n. 16766/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento del decreto di diniego di concessione della cittadinanza italiana prot. n. -OMISSIS-/-OMISSIS- adottato dal Ministero dell'Interno in data -OMISSIS-, notificato il successivo-OMISSIS- in forza del quale è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal sig. -OMISSIS- in data -OMISSIS- ai sensi dell'art. 9 comma I lett. f) Legge n. 91/1992, unitamente agli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202209320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministero dell'Interno di diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di cittadinanza deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, falsa rappresentazione della realtà, carenza di istruttoria e di motivazione. Ha sostenuto di essere incensurato, di non essere mai stato segnalato per reati o condotte indicative di scarsa integrazione sociale e di essere titolare da circa vent'anni di un'impresa individuale; ha contestato che il diniego fosse fondato sul precedente penale di una familiare convivente, senza adeguata considerazione della propria posizione e degli elementi favorevoli. In memoria ha inoltre eccepito che le ulteriori circostanze a suo carico, riferite dall'Amministrazione soltanto in giudizio, non erano menzionate nel provvedimento né precedute dalla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 e che non potevano quindi integrare postumamente la motivazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione comporti un'ampia discrezionalità e una valutazione prognostica dell'inserimento nella comunità nazionale, sindacabile dal giudice soltanto in presenza di errori o illogicità gravi e macroscopici. Non è stata considerata manifestamente irragionevole la valutazione ministeriale negativa dell'integrazione del nucleo familiare, fondata sulla condanna penale della familiare convivente e sugli ulteriori elementi a suo carico risultanti dagli atti. Il TAR ha riconosciuto che i pregiudizi penali direttamente riferiti al richiedente nel rapporto informativo della Questura, pur astrattamente valutabili perché risalenti al decennio anteriore all'istanza, non erano stati considerati nel decreto e non potevano integrar-ne ex post la motivazione; ha tuttavia rilevato che tali episodi smentivano la dichiarazione processuale del ricorrente di essere incensurato e mai segnalato, indebolendone la linea difensiva. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda. È stata fatta salva la facoltà di reiterare l'istanza a partire da un anno dopo il primo diniego.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    l'acquisizione dello status di cittadino italiano ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91 per c.d. “naturalizzazione” è oggetto di un provvedimento di concessione ampiamente discrezionale che deve apprezzare il proficuo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, verificato primariamente attraverso l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi ed una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.

    La concessione per naturalizzazione è ampiamente discrezionale e richiede una valutazione complessiva del proficuo inserimento del richiedente nella comunità nazionale, comprensiva di condotta, integrazione sociale e capacità di sostentamento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È pur vero poi che i pregiudizi penali emersi a diretto carico del richiedente dal rapporto informativo redatto dalla Questura di -OMISSIS- (v.si ancora sub 1.3.2) pur se teoricamente apprezzabili nell’ambito del procedimento di cittadinanza in esame in quanto accaduti nel decennio anteriore all’istanza, non sono stati però presi in considerazione dal provvedimento impugnato e non possono integrarne ex post la motivazione.

    La motivazione del provvedimento non può essere integrata in giudizio mediante circostanze ostative che non sono state considerate nell'atto impugnato; il giudice non ha però fondato questa conclusione sulla specifica omissione della comunicazione ex art. 10-bis, ma ha escluso che gli elementi sopravvenuti potessero integrare la motivazione.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è un provvedimento ampiamente discrezionale, diretto a valutare in chiave prognostica il proficuo inserimento del richiedente nella comunità nazionale, anche sotto i profili della condotta, dell'integrazione sociale, del rispetto dei valori di convivenza civile e dell'autosufficienza economica.
  • Nelle controversie sul diniego di cittadinanza per naturalizzazione, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali dell'amministrazione è circoscritto alla verifica di errori o illogicità gravi e macroscopici.
  • Le circostanze non considerate nel provvedimento impugnato non possono essere utilizzate dall'amministrazione in giudizio per integrarne ex post la motivazione; la loro emersione può tuttavia essere rilevante nel valutare la fondatezza della posizione difensiva del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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