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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05056/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La Corte è intervenuta in una procedura ufficiosa di correzione di errore materiale riferita a una precedente sentenza di cassazione che, accogliendo il terzo motivo del ricorso dell'istituto di credito e rigettando il primo con assorbimento del secondo, aveva cassato la decisione di merito e respinto l'opposizione avverso un'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito di un'esecuzione forzata. Nella sentenza da correggere era stata erroneamente indicata in intestazione la composizione del collegio, con inserimento del nominativo di un consigliere non corrispondente a quello risultante dal verbale di udienza. La società controricorrente ha contestato la procedura sostenendo che la divergenza tra collegio udiente e collegio decidente integrasse un vizio di costituzione del giudice e quindi nullità insanabile, e ha anche ipotizzato che la motivazione non recepisse le difese svolte in udienza e nella memoria ex art. 378 c.p.c., prospettando persino il sospetto di una sentenza predisposta prima della discussione o delle memorie. La Corte ha però ritenuto che si trattasse soltanto di un errore materiale nell'intestazione, non incidente sulla validità della decisione, poiché il verbale di udienza fa fede fino a querela di falso e attesta la corretta composizione del collegio che ha deliberato.

La decisione

La Corte ha accolto la procedura di correzione dell'errore materiale, disponendo che l'intestazione della sentenza n. 31910/2025 fosse rettificata con l'indicazione corretta dei componenti del collegio. Ha escluso che la diversa indicazione nominativa in intestazione determinasse nullità della sentenza o vizio di costituzione del giudice, qualificando la discrasia come mero errore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. e, nel rito di legittimità, dell'art. 391-bis c.p.c. Ha inoltre respinto le ulteriori doglianze della parte resistente, ritenute radicalmente inammissibili in un procedimento di correzione di errore materiale. Non ha provveduto sulle spese, ritenendo la natura del procedimento incompatibile con una loro liquidazione.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    Richiamato quale base generale della correzione degli errori materiali nei provvedimenti giudiziari.

  • art. 288 c.p.c.

    Richiamato congiuntamente all'art. 287 c.p.c. per qualificare l'errore di intestazione come emendabile senza incidere sulla validità della sentenza.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Indicato come disciplina della correzione dell'errore materiale nei provvedimenti della Corte di cassazione, mediante rinvio alla procedura dell'art. 287 c.p.c.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato solo per escludere che le difese svolte con memoria possano ampliare l'oggetto del giudizio di legittimità o imporre specifici riferimenti motivazionali.

  • art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.

    Richiamato per gli adempimenti tecnici di redazione e inserimento nel fascicolo informatico del provvedimento corretto e dell'ordinanza di correzione.

Massime di principio

  • L'erronea indicazione, nell'intestazione di una sentenza della Corte di cassazione, di uno dei componenti non relatori del collegio che ha deciso, quando il verbale di udienza attesti la corretta composizione del collegio, integra un mero errore materiale e non una nullità della sentenza.
  • L'intestazione della sentenza non ha autonoma efficacia probatoria rispetto al verbale di udienza, che fa fede fino a querela di falso sulla composizione del collegio che ha trattenuto la causa in decisione.
  • In sede di correzione di errore materiale non è consentito trasformare il procedimento in una contestazione del contenuto della decisione o della motivazione della sentenza, poiché l'oggetto del sindacato della Cassazione resta delimitato dai motivi di ricorso e controricorso.
  • La memoria ex art. 378 c.p.c. non può modificare l'oggetto del giudizio di legittimità, salvo il limitato caso di fatti sopravvenuti rilevanti, e non impone alla Corte un obbligo di analitica confutazione di tutte le difese svolte dalle parti in udienza o in memoria.
  • La correzione dell'errore materiale nella sentenza della Corte di cassazione segue la procedura di cui all'art. 391-bis c.p.c., con applicazione dei principi generali degli artt. 287 e 288 c.p.c., senza che sia necessaria una pronuncia sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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