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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08912/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti avverso una sentenza della Corte di appello di Torino del 10 aprile 2025. Il primo ricorrente ha censurato, con il primo e il secondo motivo, il vizio di motivazione e la violazione di legge nella qualificazione giuridica del fatto come rapina aggravata; la Corte ha rilevato che tali questioni non erano state dedotte in appello e quindi risultavano proposte per la prima volta in sede di legittimità, con interruzione della catena devolutiva. Con il terzo motivo, lo stesso ricorrente ha contestato la motivazione sul trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p., salvo arbitrarietà o illogicità manifesta. Il secondo ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso lamentando il difetto di motivazione sulla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità; la Corte ha osservato che la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato e respinto in appello, senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali, specie in relazione all'attendibilità della persona offesa e ai riscontri valorizzati dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    È richiamato per ribadire il divieto di proporre per la prima volta in cassazione questioni non devolute con i motivi di appello.

  • art. 132 cod. pen.

    La graduazione della pena deve essere effettuata dal giudice di merito secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 cod. pen.

    La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice, purché coerente con i criteri legali e non arbitraria.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni che non abbiano formato oggetto dei motivi di appello; ciò vale per evitare che la Corte sia chiamata a decidere su punti della sentenza sottratti al contraddittorio e alla cognizione del giudice di merito.
  • La censura sulla qualificazione giuridica del fatto è inammissibile se proposta per la prima volta in cassazione e non preceduta da specifica devoluzione in appello.
  • La doglianza sul trattamento sanzionatorio è scrutinabile in cassazione solo nei limiti dell'arbitrarietà o della manifesta illogicità della motivazione; la concreta graduazione della pena resta un apprezzamento discrezionale del giudice di merito entro i parametri degli artt. 132 e 133 c.p.
  • Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio; è necessario denunciare specifici travisamenti di emergenze processuali, altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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