Cassazione Civile, Ordinanza n. 02061/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti e dell'accettazione da parte della controricorrente. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha disposto la compensazione delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (cessionario del credito)
La controversia
La vicenda nasce da due alienazioni immobiliari compiute da una socia di maggioranza e amministratrice di una società poi ammessa a concordato preventivo, che aveva anche prestato fideiussione a favore della società. Poco prima del concordato, la stessa aveva trasferito due immobili alla figlia, riservando in un caso il diritto di abitazione allo zio della cessionaria e, nell'altro, riservando per sé e poi al coniuge il diritto di abitazione. La banca creditrice della società ha agito in revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficaci tali vendite. I convenuti hanno contestato sia la qualità di fideiussore della venditrice e quindi la sua qualità di debitrice verso la banca, sia la natura fittizia o fraudolenta delle vendite, sostenendo che si trattasse di trasferimenti effettivi collegati all'accollo del mutuo fondiario e alla sua estinzione. Nel giudizio è poi intervenuta la cessionaria del credito, la cui legittimazione è stata contestata. La Corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la revocatoria. In cassazione i ricorrenti hanno proposto quattro motivi contro la sentenza d'appello, ma prima della decisione hanno rinunciato al ricorso; la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
La sentenza richiama indirettamente il tema della legittimazione ad agire/intervenire, ma non sviluppa una statuizione di merito sul punto.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso in cassazione, una volta accettata, determina l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, se accettata dalla controparte costituita, comporta l'estinzione del processo.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e può compensare le spese.
- La decisione di estinzione per rinuncia non comporta una pronuncia di merito sulla fondatezza delle censure proposte, né altera gli esiti dei gradi di merito già definiti.
Come è indicizzato
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