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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29146/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva rigettato l'appello di Mikael Raimondo ritenendo inammissibili come tardive le istanze istruttorie e i documenti prodotti con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., e aveva respinto le censure sul thema probandum. Ricorso incidentale di Pio Mario Raimondo per contestare la decisione circa gli effetti della revoca della rinuncia all'eredità intervenuta in pendenza del termine assegnato ex art. 481 c.c. (questione sulla prevalenza della rappresentazione rispetto all'accrescimento e sulla perdita del diritto all'eredità quando altri chiamati avessero acquistato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i ricorsi. Ha ritenuto erronea la valutazione dei giudici di merito circa la novità e la tardività delle circostanze e dei documenti prodotti con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., affermando che fatti secondari e modalità di pagamento utili a comprovare l'affermazione principale potevano essere introdotti in quella fase. Ha inoltre ritenuto errata la decisione sulla revoca della rinuncia: la revoca intervenuta prima della scadenza del termine concesso al chiamato per rappresentazione impedisce l'accrescimento a favore degli altri chiamati fintanto che la rappresentazione non si sia concretamente esaurita. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova per nuovo esame; liquidazione delle spese rimessa alla Corte di merito.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c. comma 6

    Consente la memoria istruttoria finale; la Corte afferma che con essa possono essere introdotti fatti secondari, documenti e modalità di prova utili a specificare e dimostrare il thema probandum purché connessi al thema decidendum, e non possono essere esclusi per mera pretesa novità se confermano l'allegazione principale già dedotta.

  • art. 167 c.p.c.

    Regola le prove e l'onere della prova; nel caso è richiamata rispetto ai limiti di ammissione dei mezzi istruttori e alla possibilità di precisare la prova in corso di causa.

  • art. 115 c.p.c.

    Principio di libertà della prova e del potere del giudice di valutare i mezzi; utilizzato per sottolineare che il giudice non può inibire l'assunzione di prove necessarie a chiarire fatti già dedotti.

  • art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3 e 5

    Consente il controllo di legittimità per violazione di norme di diritto e per vizio motivazionale; la Cassazione ha usato tali rimedi per censurare l'errata applicazione delle regole processuali e la motivazione insufficiente sui punti chiave.

  • art. 481 c.c.

    Permette di assegnare un termine abbreviato per l'accettazione dell'eredità al chiamato per rappresentazione; la Corte precisa che la concessione del termine non comporta automaticamente la perdita del diritto del rinunziante fintanto che la rappresentazione non si sia concretamente esaurita.

  • art. 525 c.c.

    Disciplina la revoca della rinuncia e l'acquisto dell'eredità da parte di altri chiamati; la Corte afferma che la revoca della rinuncia, se intervenuta prima che la rappresentazione si sia esaurita, impedisce l'acquisto automatico degli altri chiamati per effetto dell'accrescimento.

  • art. 523 c.c.

    Tratta della devoluzione della quota del rinunziante; collegato all'art. 674 c.c. la Corte richiama che la rappresentazione puo' prevalere sull'accrescimento e si deve valutare se sussistono i presupposti per l'una o l'altra figura.

  • art. 674 c.c.

    Norma l'accrescimento tra coeredi; la Corte sottolinea che l'accrescimento non opera se è opponibile il diritto di rappresentazione ancora efficace o se il rinunziante revoca la rinuncia prima che l'accrescimento si realizzi.

  • art. 522 c.c.

    Fa salvo il diritto di rappresentazione che prevale sull'accrescimento; utilizzato per spiegare la gerarchia degli istituti successori nel caso concreto.

  • art. 469 c.c.

    Richiamato nel quadro della disciplina della rappresentazione e della sua estensione all'infinito, per chiarire quando la rappresentazione impedisce l'accrescimento.

  • art. 485 e art. 527 c.c.

    Riferimenti alle modalità con cui si perfeziona l'acquisto dell'eredità per rappresentazione (accettazione espressa o tacita o casi previsti dalle norme); utili a definire i termini in cui la rappresentazione si concretizza.

Massime di principio

  • La seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. può legittimamente introdurre fatti secondari, modalità di pagamento e documenti che specificano e provano un fatto principale già allegato nell'atto di difesa; non vanno esclusi per automatica etichettatura di "novità" se sono diretti a provare quanto già dedotto nel thema decidendum.
  • La nozione di preclusione va interpretata alla luce del thema decidendum e del thema probandum stabilito nel corso della trattazione: non sono precluse integrazioni probatorie che chiariscono e comprovano fatti già contestati e che non alterano la contestazione principale.
  • Nel diritto successorio, la rappresentazione prevale sull'accrescimento: se il rappresentante (discendente) conserva il diritto di accettare e non si è esaurito tale diritto, l'accrescimento automatico a favore degli altri chiamati non si produce.
  • La revoca della rinuncia, se intervenuta prima della scadenza del termine accordato al chiamato per rappresentazione e prima che quest'ultimo abbia accettato, impedisce che l'accrescimento si realizzi; il semplice assegnare un termine ex art. 481 c.c. non determina di per sé la perdita del diritto all'eredità del rinunziante.
  • I giudici di merito devono motivare con chiarezza perché rifiutano l'ammissione di documenti o prove introdotte in memoria istruttoria, dimostrando che si tratta effettivamente di elementi nuovi e non di precisazioni o mezzi a conferma di fatti già dedotti.

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