Sentenza del 18/12/2017 n. 1569 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Tributi erariali diretti - in genere - Contratto di sponsorizzazione - Costi - Deducibilità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità, ai fini IRES, IVA e IRAP, dei costi sostenuti dalla società per attività di sponsorizzazione pubblicitaria in favore di una società sportiva. In particolare, sosteneva che mancasse una prova adeguata dell'esistenza e del contenuto del contratto di sponsorizzazione, dell'effettività e inerenza dei costi, dell'economicità dell'operazione e della tracciabilità dei pagamenti. La società aveva prodotto il partitario, alcune fatture e le matrici di assegni, ma non il contratto di sponsorizzazione né documentazione sufficiente a collegare i pagamenti alle fatture e a dimostrare l'effettiva realizzazione delle prestazioni pubblicitarie.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la decisione di primo grado favorevole alla società e confermando l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che, pur non essendo necessaria la forma scritta del contratto di sponsorizzazione ai fini della sua validità, fosse indispensabile, sul piano probatorio, una scrittura privata registrata o comunque una documentazione idonea a dimostrare gli accordi, le prestazioni, il corrispettivo e le modalità di pagamento. La documentazione prodotta è stata giudicata insufficiente e i pagamenti non sono stati ritenuti tracciabili e riconducibili alle fatture. Le spese sono state poste a carico della società appellata, a seguito di correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo originario, per euro 800 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Principi generali in materia di deducibilità dei costi d'impresa
I costi, per essere ammessi in deduzione quali componenti negativi del reddito di impresa, debbono soddisfare "i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità".
La deduzione fiscale richiede che il costo sia realmente sostenuto, inerente all'attività d'impresa, imputato al corretto periodo d'imposta e comprovato nel suo ammontare o nei criteri per determinarlo.
Disciplina civilistica del contratto di sponsorizzazione
Per i contratti di sponsorizzazione non è richiesta la forma scritta "ad substantiam".
Il contratto può essere valido anche se concluso oralmente; tuttavia, ai fini fiscali, la mancanza di una scrittura e di documentazione probatoria può impedire di dimostrare l'effettività e la deducibilità dei costi.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, sentenze n. 10167/2012, n. 13806/2014 e n. 1565/2014
La giurisprudenza richiamata impone al contribuente di provare i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità dei costi dedotti.
Massime di principio
- Anche quando la legge non impone la forma scritta per la validità di un contratto, la scrittura privata registrata è fortemente consigliabile per dimostrare fiscalmente l'esistenza, il contenuto e l'effettività dell'operazione.
- Per dedurre costi di sponsorizzazione occorre conservare un contratto dettagliato, le fatture, prove dei pagamenti tracciabili e documentazione dell'attività pubblicitaria effettivamente svolta, come fotografie, pubblicazioni, materiali promozionali o rassegne stampa.
- I pagamenti devono essere chiaramente collegabili alle fatture e al contratto; semplici matrici di assegni o registrazioni contabili non collegate in modo univoco alle prestazioni possono non essere sufficienti.
- La congruità economica dell'operazione può essere valutata dall'amministrazione finanziaria, ma la contestazione non sostituisce l'onere del contribuente di provare l'effettività e l'inerenza del costo.
- In caso di controversia, il contribuente deve fornire una prova documentale complessiva e coerente: contratto, prestazioni concordate e realizzate, corrispettivo, modalità di pagamento e concreta esposizione del marchio o della pubblicità.
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