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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2249

Regolamento (UE) 2017/2249 della Commissione, del 4 dicembre 2017, recante divieto di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona IX per le navi battenti bandiera portoghese

Normativa europea32017R2249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l’esaurimento del contingente di pesca 2017 assegnato al Portogallo per uno specifico stock di occhialone nelle acque dell’Unione e internazionali della zona IX. Da tale constatazione deriva il divieto di svolgere attività di pesca su quello stock per le navi portoghesi interessate, nonché il divieto di tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo la data di chiusura. Il provvedimento è immediatamente rilevante per gli operatori del settore ittico perché determina la chiusura della pesca allo stock in questione con effetto dalla data indicata nell’allegato.

Divieto di pesca dell'occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle acque dell'Unione e internazionali della zona IX per le navi battenti bandiera portoghese, a seguito dell'esaurimento del contingente 2017.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera del Portogallo o ivi immatricolate, limitatamente allo stock di occhialone indicato nell’allegato (stock SBR/09-, inclusa la condizione speciale SBR/*678-) nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona IX. L’effetto decorre dalla data di chiusura indicata in allegato, ossia dal 23 ottobre 2017. Non disciplina altri stock, altri Stati membri o altre zone di pesca.

Divieto di pesca dell’occhialone nelle acque dell’Unione e internazionali della zona IX per il Portogallo

Il regolamento della Commissione interviene in attuazione del sistema unionale di controllo della pesca, dopo che le informazioni ricevute hanno evidenziato l’esaurimento del contingente 2017 per uno specifico stock di occhialone attribuito al Portogallo. La misura mira a evitare catture ulteriori rispetto alla quota disponibile e a garantire il rispetto delle possibilità di pesca fissate a livello unionale.

Base normativa e presupposti

Il provvedimento richiama l’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che costituisce la base per la chiusura delle attività di pesca quando un contingente risulta esaurito. È inoltre richiamato il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, che fissava i contingenti per il 2017. Sulla base delle comunicazioni pervenute alla Commissione, le catture effettuate dalle navi del Portogallo hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per lo stock in questione.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il regolamento riguarda esclusivamente lo stock identificato in allegato come SBR/09-, incluse le condizioni speciali SBR/*678-, relativo all’occhialone (Pagellus bogaraveo). L’ambito geografico è limitato alle acque dell’Unione e alle acque internazionali della zona IX. Il soggetto interessato è il Portogallo, in quanto Stato membro di bandiera o di immatricolazione delle navi coinvolte.

Effetti della chiusura del contingente

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca 2017 per il Portogallo si considera esaurito dalla data indicata in allegato, ossia il 23 ottobre 2017. Da tale data, ai sensi dell’articolo 2, le navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo non possono più effettuare pesca dello stock interessato. Il divieto copre anche le operazioni accessorie sulle catture ottenute dopo la chiusura: tenuta a bordo, trasferimento, trasbordo e sbarco.

Entrata in vigore e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In termini pratici, la misura produce l’effetto di “chiusura” dello stock per la flotta portoghese interessata, con conseguente necessità per gli operatori di cessare ogni attività sulla specie e zona indicate dalla data di chiusura riportata nell’allegato.

Disposizioni principali

Base giuridica e presupposto

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, relativo al regime di controllo della politica comune della pesca. Il considerando richiama il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2017, e la comunicazione alla Commissione dell’esaurimento del contingente assegnato.

Esaurimento del contingente 2017

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2017 al Portogallo per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Divieto di pesca e di operazioni correlate

L’articolo 2 vieta, a decorrere dalla data di chiusura indicata in allegato, le attività di pesca dello stock da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro interessato o in esso immatricolate. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.

Allegato: specie, zona e data di chiusura

L’allegato identifica lo Stato membro (Portogallo), lo stock (SBR/09-, inclusa la condizione speciale SBR/*678-), la specie (occhialone, Pagellus bogaraveo), la zona di applicazione (acque dell’Unione e acque internazionali della zona IX) e la data di chiusura (23.10.2017).

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrollo delle quote

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