Sentenza del 29/01/2019 n. 698 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
TARSU - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Esclusione dal tributo di superfici produttive di rifiuti non conferibili al pubblico servizio - Comunicazione al Comune - Necessita - Onere della prova a carico del contribuente nel giudizio tributario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento TARSU relativo agli anni 2010-2012, contestando: la mancata osservanza dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 e l'assenza di un adeguato contraddittorio prima della rilevazione delle superfici; la prescrizione o decadenza del tributo per il 2010; l'errata quantificazione della superficie tassabile; nonché il mancato riconoscimento dell'esclusione o riduzione della TARSU per una superficie destinata alla produzione e allo smaltimento autonomo di rifiuti speciali.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittimo l'accertamento fondato sui dati catastali, amministrativi e sulla rilevazione diretta, precisando che per i tributi locali non era necessario un contraddittorio endoprocedimentale generalizzato. Ha escluso la decadenza per il 2010, poiché l'avviso era stato notificato il 20 dicembre 2016, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. Ha inoltre ritenuto non provata l'errata superficie imponibile e ha negato l'esenzione o riduzione per i rifiuti speciali, poiché la contribuente non aveva delimitato adeguatamente le aree né prodotto documentazione sufficiente sulla loro destinazione e sui rifiuti prodotti. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio d'appello, liquidate in 2.500 euro oltre oneri fiscali.
Norme richiamate
Art. 62 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Il presupposto della TARSU è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.
La detenzione di locali o aree situati nel territorio comunale comporta, in via generale, l'assoggettamento alla TARSU. Le esclusioni o esenzioni per superfici inidonee alla produzione di rifiuti o utilizzate per la produzione di rifiuti speciali devono essere provate dal contribuente.
Art. 71 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall'art. 1 della Legge finanziaria 2007
Il tributo deve essere esigito entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
In caso di omessa denuncia, il termine di decadenza decorre dall'anno in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. Per il 2010, in assenza di prova di un'occupazione anteriore al 20 gennaio 2010, l'accertamento notificato il 20 dicembre 2016 è stato ritenuto tempestivo.
Art. 73 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La norma disciplina gli accertamenti e l'acquisizione delle informazioni rilevanti ai fini della TARSU.
La Commissione ha escluso che la mancata effettuazione di uno specifico invito preventivo al contribuente determinasse automaticamente la nullità dell'avviso, ritenendo sufficiente che l'atto fosse adeguatamente motivato e consentisse di ricostruire i criteri utilizzati dall'Amministrazione.
Art. 4-bis del Regolamento comunale TARSU di Napoli
L'esclusione o l'esenzione di determinate superfici richiede l'adeguata delimitazione delle aree e la produzione di documentazione idonea a dimostrare l'inidoneità alla produzione di rifiuti o la produzione di rifiuti speciali smaltiti autonomamente.
Cassazione civile, sentenza n. 16858/2014
Conferma il principio secondo cui l'onere di provare le condizioni per ottenere l'esenzione o la riduzione della TARSU grava sul contribuente, trattandosi di un'eccezione alla regola generale dell'assoggettamento al tributo.
Massime di principio
- L'esclusione o la riduzione della TARSU per aree che producono rifiuti speciali non opera automaticamente per il solo fatto che il contribuente sostenga di provvedere autonomamente allo smaltimento.
- Il contribuente deve comunicare tempestivamente al Comune le superfici interessate, delimitarle con precisione e documentare sia la loro destinazione sia la tipologia e lo smaltimento dei rifiuti prodotti.
- In giudizio, una fattura isolata o un contratto generico di smaltimento possono non essere sufficienti: occorrono elementi puntuali che colleghino i rifiuti speciali alle specifiche aree per cui si chiede l'esclusione.
- L'onere della prova dell'inidoneità alla produzione di rifiuti, della produzione di rifiuti speciali o dell'errata superficie imponibile grava sul contribuente.
- Per contestare la superficie accertata, è opportuno produrre planimetrie catastali, rilievi tecnici o altra documentazione equivalente e chiedere formalmente la rettifica all'Ufficio.
- La tempestività dell'accertamento deve essere valutata considerando il termine entro cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; in caso di omessa denuncia, il termine quinquennale decorre da tale annualità.
- Un avviso di accertamento è normalmente valido se indica superfici, categorie, tariffe, riferimenti normativi e delibere applicate, permettendo al contribuente di ricostruire il calcolo della pretesa.
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