Sentenza del 12/12/2022 n. 36133 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente aveva richiesto il rimborso del credito d'imposta relativo a dividendi distribuiti da una controllata italiana (P. Automobili Italia Spa) ai sensi dell'art. 10, par. 4, lett. b) della Convenzione italo-francese. L'Amministrazione negò il rimborso sostenendo che il beneficio convenzionale non poteva cumularsi con l'esonero dalle ritenute ottenuto in virtù della Direttiva 'Madre-Figlia' (Direttiva CE 23/07/90 n.435) e che, in ogni caso, mancava la reale doppia imposizione economica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, cassando la sentenza della C.T.R. che aveva negato il rimborso. La Corte ha affermato che l'esonero dalle ritenute previsto dalla Direttiva Madre-Figlia non esclude automaticamente il diritto al rimborso del credito d'imposta previsto dalla Convenzione; va verificato concretamente se sussista ancora un rischio di doppia imposizione economica o una violazione della neutralità fiscale. È sufficiente che il dividendo concorra alla formazione del reddito imponibile nello Stato di residenza (anche se poi non è effettivamente prelevata imposta) per consentire il rimborso. Decidendo nel merito, la Corte ha accolto l'originario ricorso della contribuente e ha posto a carico dell'Amministrazione le spese del giudizio di legittimità, compensando integralmente le spese dei gradi di merito.
Norme richiamate
Convenzione Italo-Francese per evitare le doppie imposizioni (ratificata con L. 7 gennaio 1992, n. 70)
art. 10, par. 4, lett. b); art. 10, par. 2, lett. a)
La Corte ha riconosciuto l'applicabilità dell'art.10, par.4, lett.b) per il rimborso del credito d'imposta sui dividendi; per il suo operare non è automaticamente esclusa dall'applicazione della Direttiva Madre-Figlia, purché si verifichi concretamente il rischio di doppia imposizione economica o l'effettiva neutralità fiscale sia compromessa.
Direttiva CE 23/07/90 n. 435 (Direttiva 'Madre-Figlia')
art. 5, comma 1; art. 7 (2)
L'esonero dalle ritenute previsto dalla Direttiva non elimina di per sé il diritto al rimborso convenzionale; l'art.7(2) lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali dirette ad attenuare la doppia imposizione economica, facendo posto a una verifica concreta della neutralità fiscale.
Direttiva 2011/96/UE
Richiamata per il principio di neutralità: la percezione dei dividendi deve essere fiscalmente neutra senza possibilità di opzione o di esenzioni che determinino trattamento non neutrale rispetto a società residenti nello stesso Stato.
Circolare Ministeriale Agenzia delle Entrate n. 15/E del 10 agosto 1994
Circolare n. 15/E del 10/08/1994
Interpretazione amministrativa che prospettava l'impossibilità di cumulo 'sic et simpliciter' tra Direttiva e singole convenzioni e suggeriva consultazioni bilaterali per definire compatibilità e limiti; la Corte ha ritenuto tale prassi non vincolante e non ostativa al diritto al rimborso ove sussista la concreta condizione di doppia imposizione economica.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione rilevata
Causa C-389/18 Brussels Securities, sentenza 19/12/2019; Cass. n. 13845/2021; Cass. n. 26307/2020; Cass. n. 2313/2020; Cass. n. 2889/2019; Cass. n. 26377/2018; Cass. n. 26656/2017; Cass. n. 23431/2010; Cass. n. 1231/2001
La giurisprudenza indica che l'esonero dalle ritenute non è di per sé incompatibile con il rimborso convenzionale: occorre verificare concretamente l'eliminazione o meno del rischio di doppia imposizione economica e garantire la neutralità fiscale. È sufficiente che il dividendo sia soggetto alla potestà impositiva dello Stato di residenza e concorra alla formazione del reddito, anche in assenza di un effettivo prelievo fiscale.
Massime di principio
- L'esonero dalle ritenute previsto dalla Direttiva Madre-Figlia non esclude automaticamente il diritto al rimborso del credito d'imposta previsto da una Convenzione bilaterale: va sempre compiuta una verifica concreta sul rischio di doppia imposizione economica.
- Per ottenere il rimborso convenzionale non è necessario che nel Paese di residenza sia stato effettivamente pagato l'imposta sul dividendo; è sufficiente che il dividendo concorra alla formazione del reddito imponibile nello Stato di residenza o sia soggetto alla potestà impositiva di quello Stato.
- Il contribuente può scegliere tra strumenti alternativi (Direttiva o Convenzione), purché l'opzione sia esercitata con riferimento all'intero regime prescelto; tuttavia tale scelta non va interpretata come irrevocabile sul piano formale senza considerare gli effetti sostanziali sulla neutralità fiscale.
- L'amministrazione non può automaticamente precludere il cumulo o l'alternatività dei benefici senza una valutazione caso per caso; deve verificare se l'applicazione di uno strumento elimina effettivamente il rischio di doppia imposizione economica.
- In caso di dubbi sulla compatibilità tra norme comunitarie e convenzionali, rileva la prevalenza della verifica sostanziale della neutralità fiscale e delle pronunce della Corte di Giustizia UE e della giurisprudenza di legittimità nazionale.
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