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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11593/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente, condannato a 2 anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 609-bis e 609-septies c.p., aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena con sentenza del 18/01/2022 senza che fosse subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero. Con ordinanza del 14/04/2025 il GIP di Napoli, su istanza del PM, ha imposto in sede di esecuzione l'obbligo di partecipare almeno bisettimanalmente a specifici percorsi di recupero ex art. 165, comma 5 c.p. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione sostenendo (i) l'illegittimità della applicazione in sede esecutiva di una prescrizione non prevista in sentenza e non pattuita dalle parti; (ii) l'impossibilità di applicare retroattivamente la previsione di cui all'art. 165, comma 5 c.p. ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore; (iii) la violazione del giudicato e il divieto per il giudice di inserire condizioni non concordate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Motivazioni principali: (a) l'art. 165, comma 5 c.p. ha natura sostanziale e la sua applicazione è quindi limitata ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore (Legge n. 69/2019, in vigore dal 9/08/2019); nel caso di specie i fatti risalgono al 2011-2013, per cui l'imposizione dell'obbligo in esecuzione ha costituito applicazione retroattiva vietata dall'art. 2 c.p.; (b) indipendentemente dal problema della retroattività, il giudice dell'esecuzione non può introdurre ex officio, rispetto a pattuizioni raggiunte dalle parti nell'ambito del procedimento speciale (art. 444 c.p.p.), un "quid" che modifichi il nucleo dell'accordo: il potere di valutazione del giudice è limitato a verificare l'idoneità dell'accordo e, se del caso, rigettarlo, ma non ad integrare o sostituirsi alle scelte delle parti imponendo obblighi non concordati. La corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) a sostegno dei principi affermati.

Norme richiamate

  • art. 165, comma 5 cod. pen.

    "partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati"

    La norma è qualificata come disposizione di natura sostanziale che obbliga, per specifici reati, la sospensione condizionale alla partecipazione ai percorsi; può determinare obblighi la cui misura e modalità richiedono valutazione giudiziale, ma è applicabile solo ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore (9/08/2019).

  • Sezioni Unite, sent. n. 5352/2024

    "la sospensione condizionale della pena è estranea alla nozione di pena" e le prescrizioni imposte "non possono essere considerati sanzioni, ma 'comportamenti imposti al condannato in funzione special-preventiva'"

    Le Sezioni Unite hanno affermato che gli obblighi connessi alla sospensione sono "obblighi" non sanzioni e, pertanto, possono in linea di principio essere precisati in sede esecutiva se la loro applicazione deriva da norme vigenti; tuttavia tale possibilità non autorizza l'applicazione retroattiva né l'introduzione di obblighi che alterino la pattuizione delle parti.

  • art. 2 cod. pen.

    Richiamato come principio di irretroattività delle norme penali sostanziali: una norma sostanziale (come ritenuto l'art.165, comma 5) non può essere applicata a fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

  • Sez. U, sent. n. 23400/2022 (Boccardo)

    "l'accordo delle parti ... deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi 'ex lege' alla concessione del beneficio"

    Nell'ambito dell'accordo ex art. 444 c.p.p., se la legge collega ex lege obblighi alla sospensione condizionale, le parti devono aver pattuito anche tali obblighi, altrimenti la sospensione non può essere accordata; il giudice non può integrarne il contenuto scegliendo ex officio.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il procedimento speciale di patteggiamento: l'accordo delle parti vincola il giudice nei limiti in cui non venga ritenuto inidoneo, ma il giudice non può aggiungere condizioni non concordate dalle parti.

  • artt. 609-bis e 609-septies c.p.

    Fattispecie di reato per cui il ricorrente è stato condannato; sono tra i reati per i quali l'art.165, comma 5 c.p. prevede la specialità della sospensione subordinata a percorsi di recupero, ove la norma sia applicabile.

  • Sez. U, sent. n. 10/1993

    Principio giurisprudenziale secondo cui il giudice, nel procedimento speciale, non può aggiungere obblighi alla pattuizione delle parti che costituiscano un "quid non previsto" e alterino l'accordo.

  • art. 17 c.p.

    Richiamato nella motivazione delle Sezioni Unite per distinguere la sospensione condizionale dalla nozione di pena ai fini della verifica della sua legalità.

  • art. 133 e art. 164 cod. pen.

    Richiamati come criteri prognostici e valutativi rispetto all'idoneità delle eventuali misure o obblighi connessi alla sospensione condizionale: il giudice deve valutare l'idoneità sulla base di criteri previsti, ma non può sostituirsi alle scelte delle parti nel procedimento speciale.

Massime di principio

  • Non è consentita l'applicazione retroattiva di disposizioni penali sostanziali: una norma sostanziale introdotta dopo il fatto non può essere imposta in esecuzione per fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.
  • Il giudice dell'esecuzione non può, in sede esecutiva, introdurre ex officio obblighi o condizioni che modificano il nucleo dell'accordo raggiunto dalle parti nel procedimento speciale (art. 444 c.p.p.); il suo potere è suppletivo e limitato a verifiche e adempimenti esecutivi, non a integrazioni sostanziali dell'accordo.
  • Quando la legge collega ex lege la concessione della sospensione condizionale ad obblighi specifici, tali obblighi devono essere noti e considerati dalle parti al momento della pattuizione; se la pattuizione non li contempla, il giudice della cognizione deve rigettare la richiesta piuttosto che integrare l'accordo.
  • Le Sezioni Unite hanno chiarito che gli obblighi connessi alla sospensione condizionale sono "obblighi" di natura special-preventiva e non sanzioni punitive; ciò può giustificare in alcuni casi una precisazione in sede esecutiva, ma solo se la norma che ne disponeva era applicabile al fatto e senza alterare la pattuizione delle parti.
  • In situazioni analoghe occorre verificare sia (a) la temporalità della norma rispetto ai fatti, per escludere ogni applicazione retroattiva, sia (b) l'esistenza di una pattuizione fra le parti che comprenda gli obblighi ex lege; in mancanza di entrambi, la misura imposta in esecuzione è annullabile.

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