Circolare numero 111 del 29-05-2015
Istruzioni per la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestaszioni erogate dall'Inps.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta l’8 agosto 2014 tra INPS e UICI, valida per tre anni, per consentire a ciechi e ipovedenti titolari di prestazioni INPS di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulle somme erogate. Vengono descritte le modalità di presentazione e gestione delle deleghe, le regole sulla quota associativa e sulle variazioni annuali, le modalità di revoca, i rapporti finanziari e le tariffe applicabili dal 1° gennaio 2015. Sono inoltre indicati il codice INPS dell’Associazione e i conti contabili da utilizzare per la rilevazione delle trattenute.
Convenzione INPS-UICI per la riscossione dei contributi associativi tramite trattenuta sulle prestazioni
Convenzione INPS-UICI per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta in data 8 agosto 2014 tra INPS e Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI), approvata con determinazione n. 62 del 27 maggio 2014. La convenzione ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e disciplina la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni INPS corrisposte ai beneficiari interessati.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica ai ciechi e agli ipovedenti titolari di pensioni, indennità di accompagnamento e/o indennità speciali, purché il pagamento delle prestazioni sia stato affidato all’INPS ai sensi dell’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La facoltà di versare il contributo associativo mediante trattenuta trova fondamento nell’art. 1-undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641.
Modalità di riscossione delle quote
L’INPS procede alla trattenuta delle quote associative sulle singole rate di prestazione e riversa gli importi alle associazioni interessate, purché siano in regola con gli obblighi contributivi. Per agevolare i beneficiari, l’Istituto mette a disposizione canali telematici attraverso i quali è possibile consultare l’importo della quota trattenuta e il nome dell’associazione destinataria.
Determinazione della quota associativa
La misura del contributo associativo è stabilita dagli organi statutari dell’UICI ed è indicata espressamente nell’atto di delega alla riscossione. La quota è unica per tutti gli iscritti ed è trattenuta in dodici quote mensili. La circolare indica che la quota UICI è attualmente pari a 49,58 euro annui.
Le eventuali variazioni devono essere comunicate all’INPS - Direzione centrale Organizzazione - mediante PEC oppure lettera raccomandata A/R entro il 30 settembre di ciascun anno. La nuova misura si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo. Contestualmente, l’UICI deve informare i soggetti che hanno sottoscritto la delega circa la modifica della quota.
Gestione della delega alla riscossione
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione all’INPS di una delega predisposta secondo il modulo dell’Istituto. La delega deve essere sottoscritta dal singolo associato e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Se la delega è presentata insieme alla domanda di prestazione, il datore di lavoro la trasmette all’INPS con le medesime modalità telematiche previste per la domanda; in tal caso la delega produce effetti dalla decorrenza della prestazione. Il datore di lavoro deve conservare l’originale cartaceo, o equivalente ai sensi della normativa sulla conservazione sostitutiva, fino allo spirare dei termini ordinari di prescrizione, così da consentire eventuali verifiche da parte dell’INPS.
Quando la delega riguarda una prestazione già in pagamento, l’UICI deve trasmettere i dati in via telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto e inviare anche la delega in formato digitale, conservando sempre l’originale firmato. In tale ipotesi, la delega produce effetti dalla prima rata di prestazione non estratta alla data di ricezione. La delega si rinnova tacitamente di anno in anno ed è ammessa una sola delega per ciascuna prestazione.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. L’Istituto provvede all’elaborazione della domanda nel più breve tempo possibile.
Se perviene una nuova delega relativa a una prestazione sulla quale è già attiva una delega a favore di un’altra associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente. La revoca deve riportare l’indicazione dell’associazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante. La revoca esplica effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione associata.
Rapporti finanziari, spese e tariffe
I rapporti finanziari sono regolati dagli articoli 6, 7 e 8 della convenzione e gli adempimenti sono gestiti centralmente tra la Direzione Generale e l’UICI.
Per il servizio di riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni oggetto della convenzione, la Determinazione Commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014 ha fissato, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, le seguenti tariffe:
- nuova delega su domanda di pensione: 0,04 euro;
- nuova delega su pensione esistente: 0,74 euro;
- revoca delega telematizzata: 0,74 euro;
- variazione (revoca + acquisizione nuova delega): 1,48 euro;
- gestione delega: 0,04 euro.
Clausola di salvaguardia
La convenzione contiene una clausola di salvaguardia in forza della quale l’UICI esonera l’INPS da qualunque responsabilità derivante dai rapporti tra il titolare della prestazione soggetta a trattenuta e l’associazione. In caso di controversie sulla validità o regolarità del rilascio della delega, l’UICI si impegna a ristorare l’INPS di ogni eventuale effetto negativo conseguente.
Codice INPS e istruzioni contabili
All’UICI è assegnato il codice INPS V. Per la rilevazione contabile delle trattenute effettuate sulle pensioni per conto dell’associazione devono essere utilizzati i conti già istituiti con circolare n. 5 dell’11 gennaio 1999:
- GPA29085, per i contributi associativi trattenuti sulle prestazioni pagate nell’anno in corso;
- GPA25086, per i contributi associativi trattenuti sulle prestazioni pagate negli anni precedenti.
I rapporti finanziari con l’associazione sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
Punti principali
Oggetto della convenzione e soggetti interessati
La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi dell’UICI mediante trattenuta sulle prestazioni erogate dall’INPS. Possono aderire i ciechi e gli ipovedenti titolari di pensioni, indennità di accompagnamento e/o indennità speciali il cui pagamento sia stato affidato all’INPS ai sensi dell’art. 130 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e dell’art. 1-undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641.
Modalità di riscossione e consultazione
L’INPS effettua la riscossione per le associazioni in regola con gli obblighi contributivi mediante trattenuta all’atto del pagamento delle singole rate di prestazione. I soggetti interessati possono consultare, tramite appositi canali telematici messi a disposizione dall’Istituto, l’importo della quota associativa trattenuta e la denominazione dell’associazione destinataria.
Quota associativa e variazioni
La quota annuale del contributo associativo è stabilita dagli organi statutari dell’UICI ed è uguale per tutti gli iscritti. Attualmente è pari a 49,58 euro annui ed è trattenuta in dodici quote mensili sulle singole rate di prestazione. Ogni variazione deve essere comunicata all’INPS - Direzione centrale Organizzazione - tramite PEC o raccomandata A/R entro il 30 settembre di ciascun anno e si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo; l’UICI deve inoltre informare gli interessati firmatari delle deleghe.
Gestione della delega
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite apposita delega all’INPS, redatta su modulo predisposto dall’Istituto, sottoscritta dal singolo associato e corredata dagli estremi di un documento di riconoscimento valido. Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di prestazione, il datore di lavoro la trasmette all’INPS con le stesse modalità telematiche della domanda e la delega produce effetti dalla decorrenza della prestazione. Se la delega riguarda una prestazione già in essere, l’UICI trasmette telematicamente i dati secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e invia in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato. La delega decorre dalla prima rata di prestazione non estratta alla data di ricezione, si rinnova tacitamente di anno in anno ed è ammessa una sola delega per singola prestazione.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. Se su una prestazione è già attiva una delega verso altra associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’associazione revocata e degli estremi di un documento valido del revocante. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione associata.
Rapporti finanziari, spese e tariffe
I rapporti finanziari e gli adempimenti previsti dagli articoli 6, 7 e 8 della convenzione sono gestiti a livello centrale tra Direzione Generale e UICI. Per il servizio di riscossione delle quote sindacali sono indicate, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, le tariffe fissate dalla Determinazione Commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014: nuova delega su domanda di pensione 0,04 euro; nuova delega su pensione esistente 0,74 euro; revoca delega telematizzata 0,74 euro; variazione (revoca + acquisizione nuova delega) 1,48 euro; gestione delega 0,04 euro.
Clausola di salvaguardia
L’UICI esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra il titolare della prestazione soggetta a trattenuta e l’associazione. Nelle controversie sulla validità e regolarità del rilascio della delega, l’UICI si impegna a ristorare l’INPS di ogni eventuale effetto negativo derivante da tali contestazioni.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato all’UICI è V. Per la rilevazione contabile delle trattenute sui contributi associativi sono indicati i conti GPA29085, per i contributi trattenuti sulle prestazioni pagate nell’anno in corso, e GPA25086, per quelli trattenuti sulle prestazioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’associazione sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 29 mag 2015Circolare numero 112 del 29-05-2015
- Circolare · 29 mag 2015Circolare numero 113 del 29-05-2015
- Circolare · 29 mag 2015Circolare numero 114 del 29-05-2015
- Circolare · 28 mag 2015Circolare numero 110 del 28-05-2015
- Circolare · 27 mag 2015Circolare numero 107 del 27-05-2015
- Circolare · 27 mag 2015Circolare numero 108 del 27-05-2015
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →