Circolare numero 107 del 27-05-2015
Premessa 1. Il quadro normativo 2. Finalità 3. Fattispecie previste 4. Cassa Integrazione Guadagni in deroga 4.1 Requisiti soggettivi 4.2 Causali di concessione del trattamento 4.3 Trattamento d’integrazione salariale in deroga sulla base di accordi regionali: -Flusso di Gestione della Cig in deroga regionale -Tempi e modalità di presentazione delle domande dell’azienda -Limiti di durata massima del trattamento -Controlli da parte dell’Istituto 4.4 Trattamento di integrazione salariale in deroga sulla base di accordi sottoscritti in sede governativa 5. Indennità di Mobilità in deroga 5.1 Limiti massimi di durata del trattamento 5.2 Informazioni disponibili nel SIP 5.3 Flusso dei decreti di mobilità in deroga ai fini del monitoraggio 5.4 Flusso dei decreti di mobilità in deroga ai fini della liquidazione della prestazione 6. Lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga 7. Monitoraggio 8. Disposizioni finali e transitorie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce e chiarisce il D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014, come integrato da circolari e note ministeriali successive, definendo criteri, soggetti ammessi, causali, termini di presentazione, limiti di durata, controlli e flussi informativi per CIG e mobilità in deroga. Vengono distinti i procedimenti per accordi regionali e governativi, con specifiche regole di monitoraggio tramite SIP e codici fittizi di decreto per i diversi anni e fattispecie. La circolare disciplina inoltre i requisiti dei lavoratori, l’utilizzo preventivo degli strumenti ordinari di flessibilità, i divieti di concessione quando esistono altre tutele di legge e le modalità di liquidazione da parte dell’INPS.
Criteri e flussi di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga (CIG e mobilità) ex D.I. n. 83473/2014
Criteri e flussi di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga ex D.I. n. 83473/2014
La circolare recepisce le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di cassa integrazione guadagni in deroga e mobilità in deroga, fornendo istruzioni operative all’INPS, alle Regioni e alle Province autonome. Il documento coordina il decreto interministeriale 1 agosto 2014 n. 83473 con la circolare ministeriale n. 19 dell’11 settembre 2014, la nota n. 5425 del 24 novembre 2014 e la nota n. 2241 del 5 maggio 2015, chiarendo criteri di accesso, limiti di durata, controlli, flussi telematici e monitoraggio della spesa.
Quadro normativo e finalità
La disciplina si colloca nel quadro dell’art. 2, commi 64, 65, 66 e 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha consentito per gli anni 2013-2016 la concessione o proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga, in un contesto di progressiva riduzione delle risorse disponibili. Successivamente il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, ha incrementato i fondi e ha richiesto la definizione di criteri per la concessione. In attuazione di tale previsione è stato emanato il D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014, oggetto di errata corrige il 29 ottobre 2014.
L’art. 1 del decreto definisce la finalità generale della disciplina, orientata al superamento del sistema degli ammortizzatori in deroga, e stabilisce che le disposizioni si applicano a tutte le prestazioni concesse ai sensi dell’art. 2, commi 64 e 66, della legge n. 92/2012.
Fattispecie disciplinate dal decreto
Il decreto interministeriale disciplina i criteri di concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga con particolare attenzione a:
- termini di presentazione delle istanze, a pena di decadenza;
- causali di concessione;
- limiti di durata e reiterazione delle prestazioni;
- tipologie di datori di lavoro;
- lavoratori beneficiari.
Cassa integrazione guadagni in deroga
Soggetti beneficiari e requisiti soggettivi
Per la CIG in deroga, l’art. 2 prevede che il trattamento possa essere concesso o prorogato a lavoratori subordinati con qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi apprendisti e lavoratori somministrati. In via ordinaria è richiesta un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di riferimento.
Per le prestazioni relative all’anno 2014, l’art. 6, comma 1, consente in deroga all’art. 2, comma 1, l’accesso anche ai lavoratori subordinati con almeno 8 mesi di anzianità presso l’impresa alla data di inizio del periodo di intervento. La circolare precisa che tale requisito, più restrittivo rispetto alla precedente soglia di 90 giorni, si applica alle prestazioni concesse sulla base di accordi stipulati o comunque inviati alle Regioni, nonché in sede governativa per le imprese plurilocalizzate, a decorrere dal 4 agosto 2014.
Per i lavoratori in somministrazione, l’anzianità di servizio va verificata presso l’agenzia di somministrazione, che è il datore di lavoro formale.
Datori di lavoro ammessi
Il trattamento può essere richiesto soltanto da soggetti qualificabili come imprese ai sensi dell’art. 2082 c.c. La circolare estende l’ambito anche ai piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 c.c. — coltivatori diretti, artigiani e piccoli commercianti — e alle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, con riferimento ai lavoratori subordinati alle loro dipendenze.
Utilizzo preventivo di strumenti ordinari di flessibilità
Ai sensi dell’art. 2, comma 8, l’impresa deve aver preventivamente esaurito gli strumenti ordinari di flessibilità, come ferie residue e maturate, permessi, banca ore e istituti contrattuali. La circolare precisa che per “permessi” si intendono tutti quelli retribuiti a qualsiasi titolo, mentre per “ferie residue e maturate” si considerano quelle dell’anno precedente e quelle maturate fino alla data di inizio della sospensione; restano escluse le ferie programmate coincidenti con chiusure aziendali.
Causali di concessione
L’art. 2, comma 1, prevede le seguenti causali:
- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
- situazioni aziendali determinate da temporanee situazioni di mercato;
- crisi aziendali;
- ristrutturazione o riorganizzazione.
Il trattamento non può essere concesso per cessazione dell’attività dell’impresa o di una sua parte. Per la verifica delle causali si applicano, ove compatibili, anche le norme secondarie previste per la CIG ordinaria e straordinaria. Per il settore pesca, il trattamento è concesso sulla base delle causali individuate in specifici accordi ministeriali.
CIG in deroga regionale: accordi, flussi e controlli
Ambito degli accordi regionali
Quando la crisi riguarda unità produttive ubicate in una sola Regione o Provincia autonoma, il flusso è gestito a livello regionale. Le Direzioni regionali INPS monitorano la spesa tramite SIP, pur restando alla Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito il monitoraggio aggregato dei flussi finanziari.
La circolare richiama l’art. 6, comma 1, secondo cui le disposizioni del decreto si applicano agli accordi stipulati presso le Regioni o ad esse comunque inviati a far data dal 4 agosto 2014, nel rispetto delle limitazioni degli altri commi dell’art. 6.
Verifiche preventive e monitoraggio
L’art. 2, comma 6, prevede la comunicazione tempestiva all’INPS degli accordi regionali, per consentire la verifica preventiva della compatibilità finanziaria; il comma 12 richiede inoltre la verifica di coerenza della determinazione regionale con l’ipotesi di accordo stimata. Per il 2014 e il 2015 il Ministero ha però esonerato l’INPS da tali controlli preventivi, affidandogli soltanto il monitoraggio successivo della spesa attraverso SIP.
Ne deriva che l’INPS deve limitarsi a controlli periodici ex post, finalizzati a verificare il rispetto delle risorse attribuite alle Regioni e Province autonome.
Codici fittizi di decreto e flussi SIP
Per la trasmissione dei provvedimenti concessori tramite SIP devono essere utilizzati codici fittizi distinti:
- "33334" per periodi di competenza 2014;
- "33335" per periodi di competenza 2015;
- "33336" per i provvedimenti ai sensi dell’art. 6, comma 3, per il 2014.
Le sedi INPS, nell’emissione delle autorizzazioni di CIG in deroga, devono utilizzare il medesimo numero di decreto e, per i periodi 2014 e 2015, il codice d’intervento "699".
Controlli sulle domande e sulle autorizzazioni
La sede territorialmente competente verifica:
- l’avvenuto utilizzo preventivo degli strumenti ordinari di flessibilità;
- il rispetto del limite massimo di durata per unità produttiva;
- lo “stato azienda” mediante i dati anagrafici sintetici.
Se l’esito non è compatibile con la concessione, la sede non può autorizzare e informa la Direzione regionale, che comunica alla Regione. Nei casi in cui il problema riguardi il mancato utilizzo di strumenti ordinari o il superamento dei limiti di durata, la Regione può emettere un nuovo decreto compatibile, avvalendosi della funzione "ripristina su DigiWeb" e del Flusso di Rettifica sul SIP.
Dopo l’autorizzazione, la sede effettua anche il controllo dell’anzianità aziendale del lavoratore, pari ad almeno 8 mesi per il 2014 e 12 mesi per gli altri casi secondo le regole ordinarie richiamate.
Presentazione delle domande aziendali
Le aziende devono presentare telematicamente all’INPS e alla Regione la domanda corredata dall’accordo entro 20 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’orario. La circolare evidenzia che la domanda può essere inviata alternativamente all’INPS o alla Regione, ma in entrambi i casi deve essere valorizzata la data di sottoscrizione dell’accordo, che deve essere precedente all’inizio del periodo richiesto.
Se la domanda è tardiva, la decorrenza del trattamento è spostata all’inizio della settimana anteriore alla presentazione. La procedura DigiWeb distingue tra casi in cui il periodo richiesto è già esaurito, con messaggio di non presa in carico, e casi in cui il periodo non è ancora totalmente trascorso, con inibizione all’invio e richiesta di rimodulazione del periodo.
Se la domanda viene presentata direttamente alla Regione, quest’ultima deve trasmettere in SIP anche il modello SR100 e verificare il rispetto dei termini di legge.
Pagamento diretto
Per il pagamento diretto, le imprese devono trasmettere mensilmente i modelli SR41 all’INPS entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione. Il termine non ha natura perentoria. La sede territorialmente competente procede all’elaborazione del trattamento dopo l’autorizzazione e la ricezione dei modelli.
Limiti di durata della CIG in deroga
La circolare riporta i limiti massimi di durata, calcolati per anno solare e per ciascuna unità produttiva:
- per imprese non soggette alla disciplina di CIG e fondi di solidarietà: 11 mesi nel 2014 e 5 mesi nel 2015;
- per imprese soggette alla disciplina di CIG e fondi di solidarietà: 11 mesi nel 2014 e 5 mesi nel 2015.
Accordi sottoscritti in sede governativa
Quando la crisi coinvolge unità produttive in diverse Regioni o Province autonome, l’accordo è stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro. Le domande vanno presentate entro 20 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Il Ministero istruisce la pratica, quantifica l’onere entro i limiti di spesa programmati e invia lo schema di decreto al Ministero dell’economia e delle finanze per il concerto entro 15 giorni. Entro 5 giorni dall’adozione del decreto, il Ministero del lavoro trasmette copia all’INPS per il monitoraggio. L’azienda, a decreto adottato, presenta all’INPS la domanda SR100 indicando il numero del decreto, il numero dei beneficiari e le ore effettivamente impegnate fino alla data della domanda.
Mobilità in deroga
Presupposti e soggetti ammessi
La mobilità in deroga può essere concessa solo se i lavoratori non hanno titolo ad altre prestazioni di sostegno al reddito connesse alla cessazione del rapporto di lavoro. Il beneficio è riconoscibile ai lavoratori provenienti da imprese ex art. 2082 c.c., con le estensioni già precisate per piccoli imprenditori e cooperative sociali.
La platea comprende lavoratori subordinati, a termine e non, con qualifica di operai, impiegati o quadri, inclusi apprendisti e lavoratori somministrati, purché in possesso di almeno 12 mesi di anzianità aziendale, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato.
Esclusioni e verifiche
La mobilità in deroga non può essere concessa se il lavoratore ha già fruito di ASPI, miniASPI, mobilità ordinaria, disoccupazione agricola o NASpI, ovvero se aveva diritto a un ammortizzatore ordinario e non lo ha richiesto. Le verifiche devono essere svolte dall’operatore di sede. Se la Regione ha emesso comunque un provvedimento in favore di un soggetto non avente diritto, la sede informa il lavoratore e la Regione, evidenziando l’impossibilità di dare esecuzione al provvedimento.
La circolare precisa inoltre che, dopo l’entrata in vigore del D.I. n. 83473, non sono più concessi trattamenti di mobilità in deroga senza soluzione di continuità rispetto al licenziamento o a trattamenti già conclusi.
Termini per l’istanza
Il lavoratore deve presentare istanza all’INPS, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal licenziamento, dalla scadenza della precedente prestazione fruita o, se successiva, dalla data del decreto di concessione.
Limiti di durata
La durata massima del trattamento varia in base alla precedente fruizione di mobilità in deroga:
- lavoratori che alla data di decorrenza abbiano già beneficiato della prestazione per almeno tre anni, anche non continuativi:
- 2014: 5 mesi, più ulteriori 3 mesi per i residenti nelle aree del D.P.R. n. 218/1978;
- 2015-2016: trattamento non più erogabile;
- dal 1 gennaio 2017: trattamento non più erogabile.
- lavoratori che non abbiano mai fruito della mobilità in deroga o l’abbiano fruita per meno di tre anni:
- 2014: 7 mesi, più ulteriori 3 mesi per i residenti nelle aree del D.P.R. n. 218/1978;
- 2015-2016: 6 mesi, più 2 mesi per le aree del D.P.R. n. 218/1978;
- dal 1 gennaio 2017: trattamento non più erogabile.
Per il secondo gruppo, la durata complessiva non può in ogni caso superare tre anni e cinque mesi, o tre anni e quattro mesi includendo i periodi 2015-2016; per i residenti nelle aree D.P.R. n. 218/1978 opera il diverso limite maggiorato. La durata concessa nel 2014 deve esaurirsi entro il 31 dicembre 2014 e non può proseguire nel 2015. Non sono previste ulteriori proroghe.
Ai fini del computo rilevano solo le mobilità in deroga concesse dalle Regioni o dal Ministero nell’ambito dei decreti finanziati con le leggi di rifinanziamento; restano escluse le prestazioni speciali per settori come vettori aerei, gestioni aeroportuali, sanità privata, petrolifero, petrolchimico, tessile, trattamento equivalente alla mobilità e alcune ipotesi del commercio.
Informazioni presenti nel SIP e flussi di concessione
Per il 2015, quando il lavoratore presenta telematicamente domanda di mobilità in deroga, il sistema rende visibile la domanda alla Regione o Provincia autonoma di residenza del lavoratore, indipendentemente dalla Regione in cui era ubicata l’unità produttiva che lo ha licenziato.
Nel SIP sono disponibili anche due informazioni aggiuntive per il calcolo dei limiti di spesa:
- il numero di giornate di mobilità in deroga già percepite;
- la stima del costo giornaliero della mobilità, comprensiva di indennità e contribuzione figurativa.
I decreti di concessione devono essere trasmessi con numero fittizio "33334" per il 2014 o "33335" per il 2015, indicando per ciascun lavoratore il periodo concesso, la data dell’accordo e la stima della spesa.
Liquidazione della prestazione
La struttura INPS competente per residenza del lavoratore, verificata la presenza del decreto regionale in SIP e il rispetto dei termini per la domanda, procede alla liquidazione dopo i consueti controlli. Per i decreti 2014 trasmessi con numero fittizio "33334", relativi ad accordi successivi al 3 agosto 2014, si utilizzano i codici richiamati nel messaggio n. 3364 del 18 maggio 2015, che consentono di bloccare l’erogazione in caso di superamento dei limiti di mobilità già percepita.
Lavoratori destinatari degli ammortizzatori in deroga
L’art. 4 del decreto ribadisce che CIG e mobilità in deroga non possono essere concessi se il lavoratore ha accesso ad analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente. Per la CIG, i lavoratori di imprese soggette a CIG ordinaria o straordinaria e ai fondi di solidarietà devono prima accedere agli strumenti ordinari; solo in via sussidiaria, ove ricorrano i presupposti, possono accedere agli strumenti in deroga.
Per la mobilità, la concessione è subordinata all’assenza di ogni altra prestazione connessa alla cessazione del rapporto e non può avvenire dopo periodi già fruiti di ASPI, miniASPI, mobilità ordinaria, disoccupazione agricola o NASpI, né quando il lavoratore aveva diritto a un trattamento ordinario non richiesto.
Monitoraggio generale
L’art. 5 pone a carico dell’INPS il monitoraggio mensile delle domande presentate, delle prestazioni corrisposte e dei flussi finanziari correnti e prevedibili. I dati devono essere comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell’economia e delle finanze e, nei limiti di competenza, alla Regione o Provincia autonoma interessata.
Disposizioni finali e transitorie
L’art. 6 prevede un decreto interministeriale specifico per la proroga dei trattamenti già concessi prima dell’entrata in vigore del D.I. n. 83473, in presenza di programmi di reindustrializzazione o riconversione di aree territoriali, con un limite complessivo di 55 milioni di euro e con effetti non oltre il 31 dicembre 2014. Per tale fattispecie si seguono le modalità previste per le aziende plurilocalizzate, con utilizzo del numero dello specifico decreto interministeriale.
Inoltre, per favorire la transizione al nuovo sistema, le Regioni e Province autonome possono concedere trattamenti in deroga ai criteri degli artt. 2 e 3 entro il limite di 70 milioni di euro e comunque entro il 5% delle risorse attribuite dal Ministero. Per tali provvedimenti, le Regioni devono indicare espressamente nella determinazione concessoria l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 6, comma 3.
Per i provvedimenti concessori relativi al 2014, trasmessi tramite SIP dopo il 4 agosto 2014, devono essere usati i numeri fittizi "33336" per CIG e mobilità in deroga ex art. 6, comma 3. Le sedi INPS, per le autorizzazioni di CIG, usano lo stesso numero e il codice intervento "699"; per la mobilità, le sedi INPS impiegano i codici indicati nel messaggio n. 3244 del 12 maggio 2015.
Aggiornamenti procedurali
La circolare informa che, a seguito della nota ministeriale n. 2241 del 5 maggio 2015, sono in corso implementazioni delle procedure informatiche dei flussi informativi e di controllo necessarie all’erogazione dei trattamenti. Fino al rilascio delle nuove procedure, previsto entro la fine della prima settimana di giugno, le sedi territoriali INPS non potranno procedere ad autorizzazioni o pagamenti.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
Richiama la legge n. 92/2012, che ha previsto per il periodo 2013-2016 la possibilità di concedere o prorogare trattamenti di integrazione salariale e mobilità in deroga, e il D.L. n. 54/2013, che ha incrementato le risorse e demandato la definizione di criteri di concessione. Il D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014, con errata corrige del 29 ottobre 2014, disciplina tali criteri in una prospettiva di superamento del sistema derogatorio e si applica alle prestazioni concesse ai sensi dell’art. 2, commi 64 e 66, della legge n. 92/2012.
CIG in deroga: soggetti, requisiti e causali
Per la cassa integrazione in deroga la circolare indica i lavoratori destinatari: subordinati con qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi apprendisti e lavoratori somministrati. In via ordinaria è richiesta un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi; per le prestazioni 2014, ai sensi dell’art. 6, comma 1, il requisito è ridotto a 8 mesi, applicabile agli accordi stipulati o comunque inviati alle Regioni e in sede governativa dal 4 agosto 2014. Le imprese devono avere preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, incluse ferie residue e maturate, permessi, banca ore e istituti contrattuali. Le causali ammesse sono: eventi transitori non imputabili, situazioni temporanee di mercato, crisi aziendali, ristrutturazione o riorganizzazione; è esclusa in ogni caso la cessazione dell’attività.
CIG in deroga: termini, presentazione domande e durata massima
Le domande devono essere presentate entro 20 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’orario. La trasmissione può avvenire alternativamente all’INPS o alla Regione; nel caso di domanda all’INPS deve essere utilizzata la procedura DigiWeb e il modello SR100, con obbligo di indicare la data di sottoscrizione dell’accordo, che deve essere anteriore all’inizio del periodo richiesto. In caso di presentazione tardiva, il trattamento decorre dall’inizio della settimana precedente alla domanda, con effetti diversi a seconda che il periodo sia già totalmente trascorso o ancora in corso. I limiti massimi di durata sono fissati, per ciascuna unità produttiva e su base di anno solare, in 11 mesi nel 2014 e 5 mesi nel 2015, sia per imprese non soggette a CIG/fondi di solidarietà sia per quelle soggette a tali discipline.
CIG in deroga regionale: flussi, controlli e codici
Per gli accordi regionali l’INPS effettua solo monitoraggio successivo della spesa tramite SIP, senza verifiche preventive di compatibilità finanziaria per il 2014 e il 2015, secondo l’esonero ministeriale richiamato. Le Regioni e Province autonome devono trasmettere i provvedimenti concessori con codici fittizi diversi: "33334" per competenza 2014, "33335" per competenza 2015; per la fattispecie ex art. 6, comma 3, va usato il codice "33336". Le sedi INPS, oltre ai consueti controlli, verificano l’uso preventivo della flessibilità ordinaria, il rispetto dei limiti di durata e lo stato azienda; in caso di esito non compatibile non possono autorizzare e devono segnalare alla Direzione regionale.
Mobilità in deroga: requisiti, esclusioni e termini
La mobilità in deroga può essere concessa solo a lavoratori provenienti da imprese ex art. 2082 c.c., includendo piccoli imprenditori e cooperative sociali nei limiti precisati dalla prassi ministeriale. È subordinata all’assenza di altri trattamenti di sostegno al reddito connessi alla cessazione del rapporto, per cui non è concedibile dopo ASPI, miniASPI, mobilità ordinaria, disoccupazione agricola o NASpI già fruita, né se il lavoratore aveva diritto a un ammortizzatore ordinario non richiesto. L’istanza all’INPS deve essere presentata entro 60 giorni dal licenziamento, dalla scadenza della precedente prestazione o, se successiva, dalla data del decreto di concessione.
Mobilità in deroga: durata, aree speciali e disciplina transitoria
La circolare distingue due gruppi di lavoratori: quelli che avevano già fruito di mobilità in deroga per almeno tre anni e quelli con fruizione inferiore. Per il primo gruppo nel 2014 sono consentiti 5 mesi, elevabili di ulteriori 3 mesi per i residenti nelle aree del D.P.R. n. 218/1978; dal 2015 al 2016 il trattamento non è più erogabile. Per il secondo gruppo nel 2014 sono consentiti 7 mesi, più 3 mesi nelle medesime aree; nel 2015-2016 sono consentiti 6 mesi, più 2 mesi nelle aree D.P.R. n. 218/1978. Dal 1 gennaio 2017 la mobilità è abrogata. I periodi autorizzati nel 2014 si computano nell’annualità di riferimento e i limiti non sono prorogabili ulteriormente.
Mobilità in deroga: monitoraggio, flusso SIP e liquidazione
Nel SIP sono rese visibili le domande telematiche del lavoratore alla Regione di residenza e sono aggiunte informazioni utili alla quantificazione della spesa: giornate di mobilità già percepite e costo giornaliero stimato. I decreti regionali devono essere trasmessi con numero fittizio "33334" per il 2014 o "33335" per il 2015 e devono contenere elenco dei lavoratori, periodo concesso, data dell’accordo e stima di spesa. La sede INPS territorialmente competente, verificata la presenza del decreto e il rispetto dei termini, liquida la prestazione con i codici di intervento indicati nei successivi messaggi ministeriali, con controlli idonei a bloccare l’erogazione in caso di superamento dei limiti.
Disposizioni finali e sospensione operativa
L’art. 6 disciplina una proroga straordinaria dei trattamenti già concessi prima dell’entrata in vigore del decreto, in presenza di programmi di reindustrializzazione o riconversione di specifiche aree territoriali, nei limiti di 55 milioni di euro e con effetti non oltre il 31 dicembre 2014. Inoltre le Regioni e Province autonome possono concedere trattamenti in deroga ai criteri ordinari entro 70 milioni di euro e comunque nel limite del 5% delle risorse loro attribuite, con obbligo di indicarlo espressamente nella determinazione concessoria. La circolare segnala infine che, a seguito della nota ministeriale n. 2241 del 5 maggio 2015, sono in corso aggiornamenti informatici e che fino al rilascio delle nuove procedure le sedi non potranno autorizzare né pagare le prestazioni.
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