Circolare numero 112 del 29-05-2015
Istruzioni per la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni erogate dall'Inps.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta con l’Ente Nazionale Sordi (ENS) per consentire agli aventi diritto di versare i contributi associativi tramite trattenuta sulle prestazioni pagate dall’INPS. Vengono indicati durata, modalità di delega e revoca, criteri di determinazione della quota, tariffe applicabili, clausola di salvaguardia, codice INPS e istruzioni contabili. La quota annua ENS è pari a 100 euro, salvo variazioni comunicate con le modalità previste, e la delega è gestita in via telematica o tramite i canali previsti dall’Istituto.
Convenzione INPS-ENS per la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni
Convenzione INPS-ENS per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà conto della convenzione stipulata tra INPS ed Ente Nazionale Sordi (ENS), finalizzata a consentire agli associati sordi titolari di determinate prestazioni previdenziali e assistenziali di versare i contributi associativi mediante trattenuta diretta sulle somme erogate dall’Istituto. Il documento disciplina durata, modalità operative, gestione delle deleghe, revoca, aspetti economici e istruzioni contabili.
Oggetto, soggetti interessati e base normativa
La convenzione, approvata con determinazione n. 63 del 27 maggio 2014 e sottoscritta l’8 agosto 2014, ha validità triennale decorrente dalla data di sottoscrizione. Possono avvalersene le persone sorde titolari di pensioni, indennità di accompagnamento e/o indennità speciali il cui pagamento sia stato affidato all’INPS ai sensi dell’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La trattenuta dei contributi associativi è effettuata ai sensi dell’art. 1-undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641.
Modalità di riscossione e consultazione
L’INPS provvede alla riscossione dei contributi associativi a favore delle associazioni in regola con gli obblighi contributivi, mediante trattenuta all’atto del pagamento delle singole rate di prestazione. L’Istituto rende inoltre disponibili canali telematici dedicati per consentire ai soggetti interessati di verificare l’importo della quota associativa trattenuta e la denominazione dell’associazione destinataria.
Determinazione della quota associativa ENS
La misura annua del contributo associativo è stabilita dagli organi statutari dell’ENS e deve essere indicata espressamente nell’atto di delega. Il contributo è uguale per tutti gli iscritti e viene trattenuto in dodici quote mensili sulle singole rate di prestazione. La quota attuale è pari a 100,00 euro annui.
In caso di variazione dell’importo:
- la nuova misura deve essere comunicata all’INPS - Direzione centrale Organizzazione;
- la comunicazione deve avvenire tramite PEC oppure lettera raccomandata A/R;
- la comunicazione deve essere spedita entro il 30 settembre di ogni anno;
- la nuova quota si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo;
- l’ENS deve informare anche gli interessati che hanno sottoscritto le deleghe.
Gestione della delega alla riscossione
L’autorizzazione alla trattenuta si perfeziona mediante trasmissione all’INPS di una delega redatta sul modulo predisposto dall’Istituto. La delega deve essere sottoscritta dal singolo associato e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di prestazione:
- la trasmissione all’INPS avviene da parte del datore di lavoro;
- si utilizzano le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione;
- la delega produce effetti dalla data di decorrenza della prestazione.
Il datore di lavoro che acquisisce la delega deve conservare l’originale, in formato cartaceo o equivalente secondo la normativa sulla conservazione sostitutiva, fino alla scadenza dei termini ordinari di prescrizione, così da consentire eventuali verifiche da parte dell’INPS.
Se la delega riguarda una prestazione già in essere:
- l’ENS trasmette all’INPS i dati della delega in modalità telematica secondo le specifiche tecniche dell’Istituto;
- l’Associazione trasmette anche la delega acquisita in formato digitale;
- deve comunque conservare l’originale firmato con le modalità sopra richiamate;
- la delega produce effetti dalla prima rata di prestazione non estratta alla data di ricezione.
La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno ed è ammessa un’unica delega per singola prestazione.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa. L’Istituto provvede quanto prima all’elaborazione della domanda.
Se per una prestazione è già attiva una delega verso un’altra associazione, la nuova delega può produrre effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’associazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione associata.
Rapporti finanziari, spese e tariffe
I rapporti finanziari e i relativi adempimenti sono regolati dagli articoli 6, 7 e 8 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’ENS.
Per il servizio di riscossione delle quote associative sulle prestazioni, con Determinazione Commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014 sono state fissate, con decorrenza 1° gennaio 2015, le seguenti tariffe:
- nuova delega su domanda di pensione: 0,04 euro;
- nuova delega su pensione esistente: 0,74 euro;
- revoca delega telematizzata: 0,74 euro;
- variazione (revoca + acquisizione nuova delega): 1,48 euro;
- gestione delega: 0,04 euro.
Clausola di salvaguardia
L’articolo 9 della convenzione prevede una clausola di salvaguardia in base alla quale l’ENS esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra il titolare della prestazione soggetta alla trattenuta associativa e l’associazione. In caso di controversie sulla validità o regolarità del rilascio della delega, l’ENS si obbliga a ristorare l’INPS di ogni eventuale effetto negativo conseguente a tali controversie.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è W.
Per la rilevazione contabile delle trattenute per contributi associativi effettuate sulle pensioni per conto dell’ENS devono essere utilizzati i seguenti conti, istituiti con circolare n. 5 dell’11 gennaio 1999:
- GPA29086, per i contributi associativi trattenuti sulle prestazioni pagate nell’anno in corso;
- GPA25088, per i contributi associativi trattenuti sulle prestazioni pagate negli anni precedenti.
I rapporti finanziari con l’associazione saranno definiti direttamente dalla Direzione generale.
Punti principali
Oggetto della convenzione e ambito di applicazione
La convenzione, approvata con determinazione n. 63 del 27 maggio 2014 e sottoscritta l’8 agosto 2014, ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. Riguarda le persone sorde titolari di pensioni, indennità di accompagnamento e/o indennità speciali il cui pagamento è affidato all’INPS ai sensi dell’art. 130 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e consente il versamento dei contributi associativi all’ENS mediante trattenuta sulle prestazioni ai sensi dell’art. 1-undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641.
Modalità di riscossione e consultazione
La riscossione è effettuata dall’INPS mediante trattenuta all’atto del pagamento delle singole rate di prestazione, a favore delle associazioni in regola con gli obblighi contributivi. L’Istituto mette a disposizione dei soggetti interessati canali telematici per consultare l’importo della quota associativa trattenuta e la denominazione dell’associazione destinataria.
Determinazione della quota associativa
La misura annuale del contributo è stabilita dagli organi statutari dell’ENS, deve essere indicata nell’atto di delega ed è uguale per tutti gli iscritti. La trattenuta avviene in dodici quote mensili. La quota attuale è pari a 100,00 euro annui. In caso di variazione, la nuova misura deve essere comunicata all’INPS Direzione centrale Organizzazione tramite PEC o raccomandata A/R entro il 30 settembre di ogni anno e si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo; l’ENS deve informare anche gli associati firmatari delle deleghe.
Gestione della delega alla riscossione
L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione all’INPS di una delega redatta su modulo predisposto dall’Istituto, sottoscritta dal singolo associato e accompagnata dagli estremi di un documento di identità valido. Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di prestazione, è trasmessa dal datore di lavoro con le stesse modalità telematiche della domanda e produce effetti dalla decorrenza della prestazione. Il datore di lavoro deve conservare l’originale cartaceo o equivalente della delega per le verifiche dell’INPS. Per prestazioni già in essere, l’ENS trasmette i dati della delega in via telematica secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e invia anche la delega acquisita in formato digitale, conservando l’originale firmato. In questo caso, la delega produce effetti dalla prima rata non estratta alla data di ricezione. La delega si rinnova tacitamente di anno in anno ed è ammessa una sola delega per singola prestazione.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega per la riscossione della quota associativa; l’Istituto elabora la richiesta nel più breve tempo possibile. Se su una prestazione è già attiva una delega verso un’altra associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’associazione revocata e degli estremi di un documento di identità valido del revocante. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione.
Rapporti finanziari, spese e tariffe
I rapporti finanziari e i relativi adempimenti sono disciplinati dagli articoli 6, 7 e 8 della convenzione e definiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’ENS. Per il servizio di riscossione delle quote associative sulle prestazioni sono previste, dal 1° gennaio 2015, le tariffe fissate con Determinazione Commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014: nuova delega su domanda di pensione 0,04 euro; nuova delega su pensione esistente 0,74 euro; revoca delega telematizzata 0,74 euro; variazione (revoca + acquisizione nuova delega) 1,48 euro; gestione delega 0,04 euro.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
Con la clausola di salvaguardia, l’ENS esonera l’INPS da ogni responsabilità per i rapporti tra il titolare della prestazione e l’associazione. Nelle controversie relative alla validità e regolarità del rilascio della delega, l’ENS si impegna a ristorare l’INPS di ogni eventuale effetto negativo derivante da tali contestazioni.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è W. Per la rilevazione contabile delle trattenute per contributi associativi sulle pensioni per conto dell’ENS devono essere utilizzati i conti GPA29086, per i contributi trattenuti sulle prestazioni pagate nell’anno in corso, e GPA25088, per quelli trattenuti sulle prestazioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’associazione saranno definiti direttamente dalla Direzione generale.
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