Sentenza del 06/10/2022 n. 29154 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 10288/2021 sostenendo che la Corte non aveva percepito gli atti dai quali risultava la loro rinunzia al giudizio e l'adesione alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016, art. 6, con il relativo pagamento a rate; tali documenti erano stati depositati con memoria ex art. 378 c.p.c. e notificati alla controparte.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione (fondato su vizio ex art. 395 c.p.c., n. 4), ha cassato l'ordinanza impugnata e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per la cessazione della materia del contendere a seguito dell'adesione alla definizione agevolata (D.L. n. 193/2016, art. 6). Non si è disposto nulla sulle spese processuali essendo l'Agenzia rimasta intimata. È richiamato il principio secondo cui la definizione compiuta da un coobbligato solidale produce effetti anche verso l'altro e che, in caso di inammissibilità sopravvenuta per adesione alla definizione agevolata, non può essere imposto il pagamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c., n. 4
Consente la revocazione per errore di fatto riconducibile a un errore di percezione o svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, purché il fatto non costituisca un punto controverso già deciso dal giudice.
art. 391-bis c.p.c.
Disciplina l'azione di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione; la domanda è ammissibile se ricorrono i presupposti di cui all'art. 395 c.p.c., n. 4.
art. 378 c.p.c.
Prevede la memoria che può essere depositata per dedurre fatti nuovi o eccezioni, ed è il mezzo con cui i ricorrenti hanno documentato la rinunzia e l'adesione alla definizione agevolata.
D.L. n. 193 del 2016, art. 6
Disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie; l'adesione e il pagamento delle somme previste possono determinare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Cass. S.U. n. 30994/2017
Stabilisce che non costituiscono motivo di revocazione gli errori di diritto sostanziale o processuale né gli errori di giudizio o di valutazione; la revocazione è dunque limitata agli errori di fatto di cui all'art. 395 c.p.c., n. 4.
Cass. S.U. n. 8984/2018
Conferma il principio che gli errori di diritto o di valutazione non rientrano nelle cause di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione.
Cass. n. 442/2018
Ulteriore conferma giurisprudenziale dei limiti della revocazione per errori di fatto ben delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
Cass. 13282/2017
Affermato che la definizione effettuata da un coobbligato solidale produce efficacia anche nei confronti dell'altro coobbligato.
Cass., sez. trib., 07/12/2018, n. 31732
Nel caso di inammissibilità sopravvenuta per adesione alla definizione agevolata non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del 'doppio contributo unificato'.
Massime di principio
- La revocazione di una decisione della Corte di cassazione è ammissibile soltanto per errori di fatto gravi riconducibili a svista o mancata percezione documentale (art. 395 c.p.c., n. 4); errori di diritto o di valutazione non giustificano la revocazione.
- Se il ricorrente ha rinunciato al giudizio e ha aderito alla definizione agevolata (D.L. n. 193/2016, art. 6) producendo documenti probatori e notificandoli alla controparte, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- La documentazione comprovante la rinunzia e il pagamento deve essere depositata tempestivamente e notificata alla controparte: se tali atti risultano dagli atti di causa in modo incontestabile, essi costituiscono valido motivo di revocazione per svista documentale della Corte.
- La definizione agevolata compiuta da un coobbligato solidale ha efficacia anche verso gli altri coobbligati; pertanto l'adesione e il pagamento di uno possono estinguere la controversia anche per gli altri.
- In caso di estinzione del ricorso per causa sopravvenuta dovuta all'adesione alla definizione agevolata non è proponibile l'imposizione del doppio contributo unificato al ricorrente.
- Prima di impostare istanze di revocazione è essenziale verificare che il fatto che si assume come erroneamente non percepito non sia stato invece oggetto di decisione controversa della Corte; altrimenti la revocazione sarà inammissibile.
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