Ordinanza n. 2040/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie finali dei vincitori e degli idonei nel limite del 30% per la classe di concorso B020 in Toscana, approvate il 17 giugno 2026, nella parte in cui non hanno valutato il servizio militare e, per la graduatoria dei vincitori, il titolo di riserva dichiarati dal candidato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le graduatorie del concorso per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria, classe B020 – Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina, lamentando l’omessa valutazione del servizio militare dichiarato nella domanda e, ai fini della graduatoria dei vincitori, del titolo di riserva. Ha chiesto la notificazione per pubblici proclami, adducendo il numero asseritamente elevato dei potenziali controinteressati. Il TAR ha inoltre rilevato la necessità di verificare preliminarmente se la notificazione effettuata nei confronti della sola candidata indicata nel ricorso soddisfi l’art. 41, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, ritenendo che il numero dei concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie non giustificasse il ricorso a tale forma speciale di notificazione. Non ha deciso la domanda cautelare: ne ha differito la trattazione alla camera di consiglio del 19 novembre 2026 per consentire alle parti di produrre documenti e memorie sulla questione preliminare relativa alla sufficienza della notificazione eseguita nei confronti della sola controinteressata indicata, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. Nessuna statuizione sulle spese risulta dal testo.
Norme richiamate
art. 151 c.p.c.
che in realtà il numero dei potenziali controinteressati, identificabili con i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie in questione, non è tale da giustificare l’impiego dell’invocata forma speciale di notificazione, della quale non sussistono i presupposti (art. 151 c.p.c.);
La notificazione per pubblici proclami è stata negata perché, secondo il TAR, il numero dei potenziali controinteressati non ne giustificava l’impiego e non ricorrevano i relativi presupposti.
art. 41, comma 2, c.p.a.
che in ogni caso occorre preliminarmente verificare se la notificazione eseguita dal ricorrente nei confronti della (sola) signora Loredana Gerarda Di Pietro consenta di ritenere rispettato il disposto dell’art. 41 co. 2 c.p.a.;
Prima di procedere sulla domanda cautelare, il giudice deve verificare se la notificazione già eseguita nei confronti della sola controinteressata indicata soddisfi il requisito previsto dall’art. 41, comma 2, c.p.a.; la verifica è stata rinviata al contraddittorio documentale e difensivo.
art. 55, comma 5, c.p.a.
che all’uopo occorre differire la trattazione della domanda cautelare onde consentire alle parti la produzione, nei termini di cui all’art. 55 co. 5 c.p.a., di documenti ed eventuali memorie sul punto;
La trattazione cautelare è stata differita per consentire alle parti di depositare documenti e memorie sulla questione preliminare, nei termini previsti dall’art. 55, comma 5, c.p.a.
Massime di principio
- La notificazione per pubblici proclami non è giustificata dal solo richiamo al numero elevato dei controinteressati: il giudice deve verificare in concreto che ricorrano i presupposti della forma speciale, considerando il numero dei soggetti identificabili e utilmente collocati nelle graduatorie.
- Quando la sufficienza della notificazione ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. richiede un approfondimento, il giudice può differire la trattazione della domanda cautelare e assegnare alle parti termini per produrre documenti e memorie ai sensi dell’art. 55, comma 5, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 ott 2026Ordinanza n. 16775/2026 - Roma, Sezione 4
- Ordinanza · 23 ott 2026Ordinanza n. 16767/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 23 ott 2026Ordinanza n. 5919/2026 - Napoli, Sezione 5
- Ordinanza · 23 ott 2026Ordinanza n. 7747/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Ordinanza · 23 ott 2026Ordinanza n. 16761/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 23 ott 2026Ordinanza n. 5891/2026 - Napoli, Sezione 8
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →