Sentenza del 25/07/2016 n. 4891 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Parti processuali - Impresa cancellata - Legittimazione - Esclusione - Effetti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza o l'impugnazione non può validamente riferirsi alla società estinta. Se l'estinzione non è stata dichiarata o rilevata secondo le modalità previste dagli artt. 299 e seguenti c.p.c., l'impugnazione della sentenza deve essere proposta dai soci o indirizzata nei loro confronti. In caso contrario, l'impugnazione è inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la legittimazione processuale di una società dopo la sua cancellazione volontaria dal registro delle imprese. Dal momento dell'estinzione, la società non può più agire né essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione avviene durante un processo pendente, essa costituisce un evento interruttivo ai sensi degli artt. 299 e seguenti c.p.c.; il processo può quindi essere proseguito o riassunto dai soci, quali successori della società estinta.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, artt. 299 e seguenti
La cancellazione della società dal registro delle imprese, se intervenuta durante il processo, determina un evento interruttivo. Il giudizio può essere proseguito o riassunto dai soci; in mancanza, gli atti processuali devono comunque essere rivolti ai soci successori, non alla società estinta.
Massime di principio
- Una società cancellata dal registro delle imprese è estinta e perde la capacità di agire e di essere convenuta in giudizio.
- La cancellazione intervenuta durante un processo produce un'interruzione processuale, che deve essere gestita secondo le forme previste dagli artt. 299 e seguenti c.p.c.
- Dopo l'estinzione della società, i soci subentrano nella posizione processuale e devono essere i soggetti che proseguono, riassumono o ricevono l'impugnazione.
- Un'impugnazione proposta dalla società estinta o indirizzata contro di essa, anziché contro i soci successori, è normalmente inammissibile.
- Prima di notificare un ricorso o un'impugnazione è essenziale verificare l'attuale iscrizione della società nel registro delle imprese e, in caso di cancellazione, identificare correttamente i soci successori.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 lug 2016Sentenza del 25/07/2016 n. 602 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 25 lug 2016Sentenza del 25/07/2016 n. 1011 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 25 lug 2016Sentenza del 25/07/2016 n. 1358 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 25 lug 2016Sentenza del 25/07/2016 n. 1362 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 25 lug 2016Sentenza del 25/07/2016 n. 1364 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 25 lug 2016Sentenza del 25/07/2016 n. 4876 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →