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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5887/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia aveva rettificato i crediti dichiarati nei modelli 770 relativi all'anno d'imposta 2008 a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973 e, non essendo stato pagato quanto richiesto entro 30 giorni, iscrisse a ruolo il credito. La contribuente impugnò la pretesa. In appello la CTR riconobbe i crediti relativi al 2008 ma disconobbe quelli dei bienni precedenti (2006/2007) perché la dichiarazione integrativa a favore del contribuente era stata presentata tardivamente (secondo art. 2, comma 8 DPR 322/1998). La contribuente ha proposto ricorso in Cassazione sollevando vari motivi: irregolarità della notificazione e della prova della tempestività dell'appello; errata interpretazione dei termini per la dichiarazione integrativa (contestando la tardività); censura sull'allegata possibilità di far valere i crediti con istanza di rimborso ex art. 38 DPR 602/1973 o in sede giudiziale; omesso esame di fatti decisivi relativi al comportamento dell'ufficio e alla tempestività delle dichiarazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da ZEUS S.R.L. Motivazioni essenziali: 1) la prova della tempestività della costituzione in appello era adeguata (timbratura postale sull'avviso di ricevimento dimostrava la notifica in data utile e la costituzione anteriore alla scadenza); 2) ai tempi rilevanti (prima delle modifiche introdotte dal d.l. 192/2016) i termini per la dichiarazione integrativa a favore del contribuente erano più brevi e la regola transitoria prevedeva che l'integrativa per beneficiare del credito dovesse essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (nella specie entro il 31 dicembre 2009), mentre la dichiarazione integrativa era stata depositata il 12 dicembre 2011, risultando quindi tardiva; 3) le censure relative all'omesso esame di fatti decisivi sono infondate poiché la CTR aveva considerato i rilievi relativi agli anni 2006-2008 e motivato il disconoscimento dei crediti antecedenti e il riconoscimento dei soli crediti 2008; 4) i profili attinenti alla possibilità di ottenere il rimborso ex art. 38 DPR 602/1973 sono inammissibili in quanto l'oggetto del ricorso era la tempestività della dichiarazione integrativa. Sono state imposte alla ricorrente le spese processuali e dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni e l'accertamento dei crediti; qui ha giustificato la rettifica dei crediti 2008 e l'inizio del procedimento di iscrizione a ruolo in mancanza di pagamento entro 30 giorni.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 43

    Richiamato in relazione alla materia delle rettifiche e termini; la Corte si è attenuta alla disciplina in vigore al momento dei fatti.

  • D.P.R. n. 322/1998, art. 2, comma 8 (e 8-bis)

    Stabiliva i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa; la Corte ha ritenuto applicabile il termine più breve per le integrative a favore del contribuente pregresso alla modifica del 2016, con conseguente tardività dell'integrativa presentata nel 2011 per il 2008.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 38

    Regola l'istanza di rimborso a favore del contribuente; la CTR aveva indicato l'eventualità del rimborso come strada alternativa, ma la Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo che invocava tale norma poiché il ricorso verteva sulla tempestività dell'integrativa.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 22 e 53

    Norme processuali citate in relazione agli oneri probatori e alla valutazione della tempestività dell'appello e della produzione di documenti; la Corte ha ritenuto adeguata la prova fornita dall'Agenzia (timbratura sull'avviso di ricevimento).

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 4 (richiamato)

    Fondamento per i motivi di cassazione per violazione di legge; la Corte ha respinto il motivo relativo alla mancata produzione della ricevuta di spedizione ritenendo sufficiente altra prova della tempestività.

  • D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 2, comma 1

    Citato perché aveva introdotto differenze nei termini delle integrative a favore del fisco rispetto a quelle a favore del contribuente; la Corte l'ha considerato per stabilire il regime terminologico applicabile al caso.

  • L. n. 212/2000, art. 10

    Richiamata in relazione ai principi di difesa del contribuente e alla disciplina processuale, ma senza che alterasse l'esito in questo caso.

  • D.L. n. 192/2016

    Menzi onato come norma successiva che ha modificato i termini per le dichiarazioni integrative; la Corte ha precisato che la disciplina applicabile al caso è quella previgente alle modifiche del 2016.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti processuali per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Costituzione, artt. 53 e 97

    Richiamati nei motivi di censura relativi al rispetto dei principi costituzionali in tema di imposizione e buon andamento/ imparzialità della pubblica amministrazione; la Corte non ha rilevato profili tali da incidere sull'esito.

Massime di principio

  • Per le dichiarazioni integrative presentate prima delle novità del 2016 occorre verificare quale fosse il termine applicabile: le integrative a favore del contribuente potevano essere soggette a termini più brevi (spesso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo); se depositate oltre tale termine sono inefficaci a far valere il credito.
  • Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973 l'amministrazione può rettificare i crediti dedotti; in mancanza di pagamento o contestazione nei termini l'atto può tradursi in iscrizione a ruolo.
  • Se si contesta la tempestività di atti processuali (notifiche, costituzioni, appelli) è necessario produrre prove adeguate: la timbratura postale sull'avviso di ricevimento può essere idonea a dimostrare la tempestività della notifica/contestazione ove dia ragione della data utile.
  • Quando la dichiarazione integrativa è tardiva, la via amministrativa dell'istanza di rimborso (art. 38 DPR 602/1973) è spesso l'alternativa da valutare, ma non sostituisce la domanda giudiziale fondata sulla tempestività dell'integrativa: occorre scegliere la strategia processuale corretta e tempestiva.
  • Sempre verificare la normativa vigente alla data dei fatti contestati (e non le modifiche normative successive): cambiamenti normativi (es. d.l. 192/2016) possono alterare i termini e le possibilità di integrazione o rimborso ma non sono retroattivi salvo espressa previsione.
  • In sede di impugnazione il giudice valuta la completezza e la coerenza della motivazione dell'ufficio circa il disconoscimento dei crediti: l'omesso esame di circostanze rilevanti è un motivo possibile, ma va dimostrato che il giudice non abbia considerato quegli elementi o che la motivazione sia manifestamente carente.

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