Sentenza del 13/05/2021 n. 2481 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Notifica per irreperibilità - Mancata indicazione del civico - Irritualità - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela notificazione è stata ritenuta non rituale/irregolare per carenza di indicazione del civico e per assenza di prova di ricerche anagrafiche precedenti il deposito; ne consegue l'inefficacia della notificazione e la possibilità per il destinatario di opporsi/ottenere l'annullamento o la rinnovazione della notifica secondo le regole di legge
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
si contestava la validità della notificazione per irreperibilità di una cartella di pagamento; il messo notificatore non aveva indicato il numero civico presso il quale aveva effettuato le ricerche e non risultava che il deposito presso la casa comunale fosse stato preceduto da rituali (ufficiali) accertamenti anagrafici necessari a escludere un cambiamento di residenza nel medesimo comune
Norme richiamate
art. 60, co. 1, lett. e), d.P.R. 600/1973
la norma è interpretata nel senso che la notificazione deve attestare gli elementi essenziali delle ricerche effettuate; in caso di irreperibilità il verbale del messo deve indicare luogo preciso (compreso il numero civico) e non è sufficiente un generico riferimento all'indirizzo; il deposito alla casa comunale richiede preliminarmente che siano state compiute le opportune verifiche anagrafiche
art. 140 c.p.c.
la norma, richiamata per il principio della ritualità delle notificazioni, è interpretata in senso restrittivo: fatti e modalità della notifica devono risultare con chiarezza e completezza nel verbale/attempo; carenze formali significative comportano l'irritualità della notificazione
Massime di principio
- La notificazione per irreperibilità è valida solo se il messo documenta con precisione le ricerche effettuate, compreso il numero civico dell'indirizzo in cui ha tentato la consegna.
- Il deposito della cartella presso la casa comunale è ammesso solo dopo che siano state effettuate e annotate le ricerche anagrafiche necessarie a escludere un trasferimento di residenza nel medesimo comune.
- La mancanza di dettagli essenziali nel verbale di irreperibilità (es. civico) determina l'irritualità della notificazione e la sua inefficacia, aprendo la strada al ricorso/annullamento da parte del destinatario.
- In presenza di notifiche di atti esecutivi o di riscossione tributaria, gli uffici e i messi devono osservare con rigore le formalità previste: l'errore formale può compromettere l'intero procedimento esecutivo.
- Se si riceve una cartella e si sospetta una notificazione irregolare, il contribuente dovrebbe chiedere al concessionario la documentazione della notifica (verbale del messo, ricerche anagrafiche); in mancanza di prova formale è consulibile impugnare la notifica dinanzi all'autorità competente.
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