Cassazione Civile, Ordinanza n. 01343/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata inserita nel ricorso per separazione consensuale del 31 luglio 2007, con cui due coniugi in crisi avevano previsto la vendita entro una certa data di un immobile in comunione, gravato da mutuo, con priorità di estinzione del mutuo con il ricavato; solo l'eventuale residuo doveva essere ripartito, previa attribuzione a una delle parti della somma di euro 50.000,00 da essa anticipata all'acquisto della villa. La Corte d'appello ha ritenuto che tale pattuizione non integrasse un riconoscimento incondizionato di debito, ma una restituzione subordinata alla presenza di un residuo dopo la vendita e l'estinzione del mutuo. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1362 e 1988 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la natura di promessa di pagamento/ricognizione di debito della clausola e avesse invece letto il testo come un mero impegno condizionato; con il secondo ha dedotto omesso esame, ex art. 360, n. 5 c.p.c., della natura giuridica di promessa di pagamento o ricognizione di debito della dichiarazione contenuta nell'accordo, relativa alla somma anticipata per l'acquisto della casa coniugale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato, perché la ricostruzione della volontà negoziale operata dalla Corte d'appello era un accertamento di fatto censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici, che però non erano stati specificamente e correttamente violati; inoltre ha osservato che, anche a voler qualificare la clausola come promessa di pagamento o ricognizione di debito, essa era stata interpretata come condizionata alla disponibilità di un residuo del prezzo dopo l'estinzione del mutuo, con conseguente venir meno dell'effetto vincolante. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'art. 360, n. 5 c.p.c. consente di censurare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni o argomentazioni giuridiche, mentre la doglianza si risolveva nella riproposizione della stessa critica svolta col primo motivo. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento delle somme previste dall'art. 96 c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
La volontà delle parti va ricostruita secondo i canoni legali di interpretazione contrattuale; la censura in cassazione richiede la specifica indicazione del canone violato e del modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato.
art. 1988 c.c.
La promessa di pagamento e la ricognizione di debito non sono fonti autonome dell'obbligazione, ma hanno effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e determinano solo una presunzione della sua esistenza fino a prova contraria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge, nel caso di interpretazione contrattuale, non può consistere nella mera preferenza per una diversa lettura del testo negoziale, ma nella dimostrata violazione dei canoni ermeneutici.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile riguarda l'omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo, non di questioni o argomentazioni giuridiche.
art. 380 bis c.p.c.
La conformità tra proposta del consigliere e decisione finale consente l'applicazione del regime sanzionatorio richiamato dagli artt. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La mancata adesione alla proposta definitoria confermata dalla decisione finale viene letta come indice di abuso del processo e giustifica la condanna a somme equitative a favore della controparte e della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'interpretazione di una clausola contrattuale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione specifica dei canoni legali di ermeneutica, non per la sola esistenza di una lettura alternativa plausibile.
- Quando il testo negoziale consente più letture, la parte soccombente non può ottenere in cassazione una rivalutazione del significato della clausola limitandosi a sostenere che fosse preferibile una diversa interpretazione.
- La promessa di pagamento e la ricognizione di debito non creano un'obbligazione nuova e autonoma, ma presuppongono un rapporto fondamentale la cui esistenza, validità o permanenza può essere contestata; se il rapporto è assente, invalido, estinto o sottoposto a condizione non realizzata, viene meno l'effetto vincolante della dichiarazione.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere usato per riproporre sotto forma diversa una censura sulla qualificazione giuridica o sulla valutazione del contenuto di una dichiarazione.
- Nella ricognizione di debito condizionata alla disponibilità di un residuo di prezzo, la mancata realizzazione della condizione esclude il sorgere dell'obbligo restitutorio nei termini pattuiti.
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