Sentenza del 23/12/2015 n. 25888 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva revocato l'agevolazione fiscale "prima casa", ritenendo l'abitazione acquistata un immobile di lusso perché superiore al limite di 240 mq., e aveva richiesto il pagamento della maggiore imposta di registro. Il contribuente aveva impugnato l'avviso di liquidazione sostenendo, tra l'altro, che l'Ufficio fosse decaduto dal potere impositivo per il decorso del termine triennale previsto dall'art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986. La CTR aveva accolto tale tesi, ritenendo inapplicabile la sospensione biennale prevista dalla legge sul condono. L'Agenzia ha contestato questa interpretazione, sostenendo che la sospensione si applicasse anche agli accertamenti derivanti dalla revoca di agevolazioni condonabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo applicabile la sospensione biennale dei termini anche agli accertamenti relativi alla revoca dell'agevolazione prima casa, poiché il recupero dell'imposta conseguente alla revoca era condonabile ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, della legge n. 289/2002. Ha quindi cassato la sentenza della CTR del Lazio e rinviato la causa ad altra sezione della stessa Commissione, che dovrà riesaminare la controversia applicando tale principio e liquidare le spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2
Prevede il termine di decadenza per l'esercizio della pretesa relativa all'imposta di registro. Nel caso concreto, il termine deve essere calcolato tenendo conto della sospensione biennale prevista dalla normativa sul condono.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, comma 1
Prevede la sospensione biennale dei termini per gli accertamenti relativi alle imposte condonabili. La Corte ha ritenuto che tale sospensione non debba essere limitata ai soli accertamenti espressamente indicati nel comma 1.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, comma 1-bis
Poiché rendeva condonabile anche il recupero d'imposta conseguente alla revoca di agevolazioni, deve essere interpretato nel senso che la sospensione biennale si applica anche agli accertamenti relativi alla decadenza dall'agevolazione prima casa.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3
Richiamata dal contribuente per sostenere che una proroga dei termini dovesse essere prevista espressamente. La Corte ha ritenuto tale argomentazione una motivazione giuridica non autonoma e, comunque, non ostativa all'applicazione della sospensione prevista dalla legge sul condono.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 4
Consente alla Corte di cassazione di correggere la motivazione giuridica errata quando la decisione non risulta conforme a diritto, senza necessità di considerare quella motivazione come un autonomo capo della sentenza.
Massime di principio
- Quando una normativa di condono rende definibile anche il recupero di imposte derivante dalla revoca di un'agevolazione, la sospensione dei termini connessa al condono può applicarsi anche a tali accertamenti, pur se la disposizione non ripete espressamente la proroga nel comma dedicato alle agevolazioni.
- La verifica della decadenza dell'Amministrazione deve considerare tutte le sospensioni o proroghe legalmente applicabili, non soltanto il termine ordinario previsto dalla disciplina dell'imposta.
- In Cassazione, la contestazione di un'interpretazione giuridica non costituisce introduzione di fatti nuovi quando non richiede nuovi accertamenti fattuali: il giudice può applicare d'ufficio la corretta norma secondo il principio iura novit curia.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente il merito della pretesa fiscale: il giudice di rinvio dovrà verificare gli ulteriori aspetti della controversia applicando il principio stabilito dalla Corte.
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