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Sentenza

Sentenza del 25/01/2016 n. 83 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Soggetto richiedente la detraibilità dell'IVA - Detrazione dell'IVA e regolarità delle scritture

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio aveva negato il rimborso IVA perché le fatture erano intestate alla società ricorrente, mentre i relativi pagamenti risultavano effettuati mediante assegni tratti dal conto corrente della Xvv Snc. Secondo l'Amministrazione, vi era quindi una mancata coincidenza tra il soggetto indicato in fattura e il soggetto che aveva effettivamente sostenuto la spesa. La ricorrente sosteneva invece che il pagamento da parte di terzi non impedisse la detrazione, essendo sufficiente l'inerenza dei beni e dei lavori all'attività esercitata.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la sentenza di primo grado e ha accolto l'appello dell'Ufficio. Ha stabilito che la detrazione o il rimborso dell'IVA spettano soltanto al soggetto che ha acquistato i beni o servizi e che ne ha sostenuto il costo, purché tale operazione sia correttamente documentata. Poiché la stessa contribuente aveva ammesso di non aver acquistato i beni oggetto del rimborso e le fatture non riflettevano correttamente i soggetti effettivi dell'operazione, il diritto alla detrazione è stato escluso. Sono state inoltre respinte le censure relative al difetto di motivazione e alla richiesta di annullamento parziale o rideterminazione delle imposte, ritenuta generica. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.P.R. n. 633/1972

    Per la determinazione dell'imposta dovuta (...) è detraibile (...) l'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

    La detrazione presuppone che l'IVA sia stata assolta o addebitata al soggetto passivo in relazione a beni o servizi da lui effettivamente acquistati nell'esercizio dell'attività. Non è sufficiente che la spesa sia inerente all'impresa se il contribuente non è il reale acquirente o non risulta correttamente dalla fattura.

  • Cassazione, sentenza n. 42994 del 26 ottobre 2015

    In presenza di fatture soggettivamente inesistenti, nelle quali i soggetti effettivi dell'operazione non coincidono con quelli indicati nella fatturazione, può essere negato il diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA.

  • Risoluzione ministeriale n. 331350/1981

    La contribuente l'aveva richiamata a sostegno della tesi secondo cui il pagamento da parte di un terzo non avrebbe dovuto escludere la detrazione; tuttavia, tale argomento non è stato ritenuto applicabile al caso concreto, caratterizzato dalla mancata coincidenza tra acquirente, pagatore e soggetto indicato in fattura.

Massime di principio

  • Il diritto alla detrazione o al rimborso IVA spetta, in linea generale, al soggetto che effettua l'acquisto, riceve il bene o servizio e sostiene il relativo costo nell'esercizio dell'attività.
  • Il pagamento da parte di un terzo non determina automaticamente la perdita della detrazione, ma deve essere adeguatamente giustificato e non deve mascherare una diversa titolarità dell'acquisto o dell'operazione.
  • La fattura deve identificare correttamente il soggetto che ha acquistato il bene o servizio: la regolarità formale e sostanziale della documentazione contabile è essenziale.
  • L'inerenza della spesa all'attività d'impresa, da sola, non è sufficiente quando il contribuente non risulta essere il reale acquirente o non ha effettivamente sostenuto il costo.
  • Una richiesta di annullamento parziale o di rideterminazione dell'imposta deve essere specifica e indicare con chiarezza la base giuridica e i criteri di calcolo; una domanda generica può essere respinta.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare contratti, ordini, prove della consegna, quietanze e documentazione che spieghino eventuali pagamenti effettuati da soggetti terzi.

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