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Sentenza

Sentenza del 06/06/2018 n. 14579 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Deduzione costi - Inerenza - Necessità - Contenuto - Sproporzione dei costi - Rilevanza - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva riconosciuto la deducibilità, per l'anno d'imposta 2004, di costi pari a 1.150.379 euro sostenuti dalla società italiana per servizi resi da una società estera appartenente al medesimo gruppo. L'Amministrazione contestava, da un lato, la validità della procura processuale e, dall'altro, l'effettività, l'inerenza e la corretta fatturazione dei costi, ritenendo la documentazione generica e insufficiente. In particolare, sosteneva che i costi non fossero adeguatamente collegati all'attività d'impresa e che le fatture non descrivessero in modo sufficiente le prestazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'eventuale nullità della procura avrebbe dovuto essere eccepita tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio. È stata inoltre esclusa l'efficacia del giudicato esterno relativo all'anno 2003, trattandosi di un diverso periodo d'imposta e di fatture e prestazioni differenti. Nel merito, la Corte ha ritenuto provata l'inerenza dei costi: le autofatture indicavano il contratto di commercializzazione e servizi quali marketing, pubblicità, promozione, sviluppo e comunicazione, coerenti con l'attività alberghiera e con l'appartenenza a una catena internazionale. La documentazione prodotta, comprendente accordi di fornitura, campagne promozionali, collegamenti a sistemi globali di prenotazione e pagamenti bancari, è stata considerata sufficiente a dimostrare effettività, ragione, importo e coerenza economica delle spese. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 9.500 euro, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, già art. 75 TUIR

    La nozione di inerenza esprime la riferibilità dei costi all'attività d'impresa e implica, al contempo, quella di congruità.

    Il costo è deducibile quando è riferibile all'attività d'impresa. La Corte precisa che l'inerenza non coincide necessariamente con un ricavo immediato o con un vantaggio certo, ma che costi sproporzionati, incongrui o eccessivi possono costituire indici della mancanza di inerenza, perché contrari a una corretta gestione imprenditoriale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 21 e 23

    Le disposizioni in materia di fatturazione e autofatturazione devono essere applicate considerando la sostanza effettiva dell'operazione. Nel caso concreto, le autofatture in lingua italiana, collegate al contratto di commercializzazione e descrittive dei servizi, sono state ritenute sufficienti.

  • Art. 2697 c.c.

    Spetta al contribuente provare i fatti costitutivi della deducibilità, inclusi effettività, importo, ragione, inerenza e coerenza economica del costo. La sola contabilizzazione non è sufficiente.

  • Artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni possono concorrere alla prova dei fatti fiscali, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti.

  • Art. 161 c.p.c.

    I vizi di nullità della sentenza devono essere fatti valere mediante tempestiva impugnazione; se non dedotti nei gradi appropriati, si convertono in motivi di impugnazione e non possono essere proposti per la prima volta in Cassazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11

    Le norme riguardano la legittimazione processuale nel processo tributario. Nel caso concreto, la relativa contestazione non è stata esaminata perché proposta tardivamente.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    La Cassazione può controllare la corretta applicazione delle norme, i vizi processuali e l'esistenza di una motivazione logicamente adeguata, ma non può sostituirsi al giudice di merito nella nuova valutazione delle prove.

Massime di principio

  • Per dedurre un costo d'impresa non basta registrarlo in contabilità: occorre conservare documenti che dimostrino chi ha reso la prestazione, in cosa consiste, il relativo importo, il pagamento e il collegamento con l'attività aziendale.
  • L'inerenza va valutata in modo sostanziale e non meramente formale. Una spesa può essere inerente anche senza produrre un ricavo immediato, purché sia collegata, anche potenzialmente o indirettamente, all'attività imprenditoriale.
  • La sproporzione o l'antieconomicità del costo non determinano automaticamente l'indeducibilità, ma costituiscono indici rilevanti che possono far presumere l'assenza di inerenza o la non effettività dell'operazione.
  • Nei rapporti infragruppo e internazionali è particolarmente importante documentare i servizi effettivamente ricevuti, il contratto di riferimento, i criteri di ripartizione dei costi e le concrete utilità per la società italiana.
  • La descrizione delle prestazioni nelle fatture deve essere sufficientemente precisa, ma la valutazione non può fermarsi al dato letterale: contratti, report, campagne pubblicitarie, corrispondenza, risultati operativi e pagamenti possono integrare la prova.
  • Il giudicato relativo a un diverso anno d'imposta non si estende automaticamente agli anni successivi o precedenti quando cambiano fatture, prestazioni, importi o altri elementi variabili del rapporto.
  • Le contestazioni relative a procura, rappresentanza o altri vizi processuali devono essere sollevate tempestivamente nei gradi di merito; non è normalmente possibile introdurle per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.
  • La Corte di cassazione non riesamina liberamente la ricostruzione dei fatti e la valutazione dei documenti compiuta dai giudici di merito, salvo errori di diritto o una motivazione realmente mancante, illogica o insanabilmente contraddittoria.

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